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Document 31993R1553

Regolamento (CEE) n. 1553/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante terzo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia

GU L 154 del 25.6.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995; abrog. impl. da 395R1553

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1553/oj

31993R1553

Regolamento (CEE) n. 1553/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante terzo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 25/06/1993 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0078


REGOLAMENTO (CEE) N. 1553/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 recante terzo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2052/92 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, per evitare eccessive variazioni della riduzione del prezzo di obiettivo applicata incaso di superamento del quantitativo massimo garantito, tale riduzione si limita al 15 % del prezzo di obiettivo e, in certe condizioni o entro certi limiti, la parte di riduzione che supera tale limite, nonché l'adattamento da operare in funzione del divario tra la produzione stimata e la produzione effettiva, sono riportati alla campagna successiva;

considerando che l'attuale limite della riduzione del prezzo di obiettivo non ha permesso di evitare una significativa espansione della coltura di cotone nella Comunità; che per meglio raggiungere l'obiettivo perseguito è necessario portare dal 15 al 20 % la riduzione massima e dal 5 al 7 % la parte che supera tale riduzione massima; che, per informare i produttori in tempo utile, occorre rinviare questi aumenti alla campagna 1994/1995;

considerando che questi aumenti della riduzione massima possono incidere sul reddito dei produttori; che conviene prevedere che nel quadro della sua proposta al Consiglio sul prezzo di obiettivo 1994/1995 riferisca sulla più recente situazione del mercato in questione;

considerando che è opportuno inserire alcune precisazioni nell'attuale testo dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca alcuni adattamenti al regime di aiuto alla produzione di cotone previsto dal paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia e adattato dal regolamento (CEE) n. 1964/87.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 è sostituito dal testo seguente:

«2. Qualora la produzione di cotone non sgranato stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione superi la quantità massima garantita per la campagna considerata, l'importo dell'aiuto viene ridotto dell'incidenza, sul prezzo di obiettivo, di un coefficiente che aumenta in funzione dell'entità del superamento della produzione stimata rispetto alla quantità massima garantita.

Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, se la riduzione dell'importo dell'aiuto è superiore al 20 % del prezzo di obiettivo, essa è limitata, per la campagna di commercializzazione considerata, al 20 %. La riduzione che supera tale limite viene riportata sul prezzo di obiettivo della campagna successiva nella misura del 7 %. Questi limiti si applicano soltanto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995 ed i limiti del 15 % e del 5 % di cui al regolamento (CEE) n. 2052/92 restano operanti per il 1993/1994. Prima dell'entrata in vigore di questi nuovi limiti la Commissione presenterà, nel contesto delle proposte concernenti i prezzi per il 1994/1995, una relazione sulla più recente situazione del mercato.

Inoltre, qualora l'applicazione del primo e del secondo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione dovesse comportare una diminuzione dell'importo dell'aiuto diversa da quella operata, l'aiuto per detta campagna è adeguato, con una franchigia del 3 %, in funzione della differenza tra gli adattamenti contemplati dal presente paragrafo.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. L 215 del. 30. 7. 1992, pag. 10.(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2052/92.(3) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 18.(4) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(5) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.

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