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Document 31993R1487

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/93 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali e al bilancio previsionale di approvvigionamento, rispettivamente per Madera e per le isole Canarie

GU L 147 del 18.6.1993, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1487/oj

31993R1487

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/93 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali e al bilancio previsionale di approvvigionamento, rispettivamente per Madera e per le isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 18/06/1993 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/93 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali e al bilancio previsionale di approvvigionamento, rispettivamente per Madera e per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (2), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, i regolamenti (CEE) n. 2257/92 (4) e (CEE) n. 2258/92 (5) della Commissione hanno stabilito le modalità di applicazione dei regimi specifici e i bilanci previsionali di approvvigionamento in oli vegetali per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993; che è necessario fissare i bilanci previsionali per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994 per Madera e le isole Canarie;

considerando che, per motivi di carattere pratico e amministrativo, è opportuno passare da una gestione trimestrale del bilancio ad una gestione mensile; che è quindi opportuno adeguare la validità dei titoli di importazione, dei certificati di esonero e di aiuto;

considerando che è pertanto necessario modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2257/92 e (CEE) n. 2258/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2257/92 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera che beneficiano, per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994, dell'esonero dai dazi doganali all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto all'approvvigionamento comunitario, sono i seguenti:

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

1. La validità dei titoli di importazione e dei certificati di esonero scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2258/92 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per le isole Canarie che beneficiano, per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994, dell'esonero dai dazi doganali all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto all'approvvigionamento comunitario, sono i seguenti:

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

1. La validità dei titoli di importazione e dei certificati di esonero scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 44.

(5) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 46.

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