Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1318

    Regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

    GU L 132 del 29.5.1993, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002; abrogato da 32002R0094

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1318/oj

    31993R1318

    Regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

    Gazzetta ufficiale n. L 132 del 29/05/1993 pag. 0083 - 0089


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/93 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1993 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (1), relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, in particolare l'articolo 4,

    considerando che occorre precisare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità delle domande di contributo comunitario e la procedura relativa all'accettazione delle azioni proposte; che occorre attirare l'attenzione del consumatore sulle carni bovine aventi caratteristiche identificate e controllate;

    considerando inoltre che la qualità della carne bovina dipende dalla razza e dalle condizioni di allevamento dell'animale da cui è ottenuta oltreché dalle condizioni di macellazione, di movimentazione, di trasporto e di commercializzazione; che tale qualità è dunque maggiormente garantita se a tutti gli stadi di lavorazione del prodotto vengono rispettati requisiti minimi; che le informazioni offerte al consumatore debbono essere controllabili e controllate, in particolare nel caso in cui un logotipo accompagni un prodotto definito di qualità; che è pertanto opportuno precisare le disposizioni relative;

    considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2067/92 (in prosieguo « le azioni di promozione »).

    2. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a) « azioni di promozione », le azioni riguardanti in particolare la pubblicità e le pubbliche relazioni e destinate ad incrementare il consumo delle carni bovine di qualità, compresa l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni commerciali, eventualmente accompagnate dalla divulgazione di consigli ai vari operatori in materia di tecniche di mercato;

    b) « organizzazioni professionali e interprofessionali », le associazioni degli operatori di uno o più comparti del settore.

    Articolo 2

    1. Le azioni di promozione cofinanziate possono essere realizzate per un periodo minimo di un anno e massimo di due anni, termine iniziale di efficacia del contratto ivi afferente.

    2. Non sono ammesse al contributo finanziario le spese per la formazione del protocollo di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), nonché le spese relative agli studi necessari per la preparazione delle azioni di promozione e quelle connesse all'eventuale creazione di un simbolo grafico (logotipo).

    Articolo 3

    Il contributo finanziario della Comunità è subordinato alle seguenti condizioni:

    1. Le carni oggetto dell'azione di promozione debbono essere conformi al disposto del presente regolamento.

    2. La produzione, la conservazione e la commercializzazione di queste carni sono soggette ai requisiti minimi di qualità e di controllo stabiliti all'allegato I per una parte o per l'intero processo di trasformazione e distribuzione.

    3. Occorre garantire con misure adeguate la possibilità di risalire all'origine delle carni oggetto di promozione a partire dal consumatore attraverso tutte le varie fasi di passaggio dell'animale coperte dall'azione.

    Articolo 4

    1. La domanda di partecipazione è presentata entro il 15 marzo di ogni anno all'organismo competente dello Stato membro nel quale l'organizzazione ha la propria sede sociale. Tuttavia per il 1993 le domande possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore e fino al 31 agosto 1993.

    2. Le domande contengono, oltre al programma di promozione proposto, i seguenti documenti:

    a) un capitolato d'oneri sottoscritto dagli aderenti dell'organizzazione richiedente. Esso prevede:

    - nella fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2067/92, requisiti perlomeno uguali a quelli previsti dall'allegato I per una fase completa del processo produttivo;

    - nella fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2067/92, requisiti perlomeno uguali a quelli previsti dall'allegato I per l'intero processo produttivo. In questo caso si tratta di un capitolato d'oneri di controllo integrale;

    b) un protocollo di controllo sull'applicazione del capitolato d'oneri, che dovrà essere realizzato da un organismo indipendente dall'organizzazione richiedente o da un organismo riconosciuto idoneo dallo Stato membro a eseguire tale controllo;

    c) gli studi sui quali si basa l'azione proposta;

    d) l'impegno degli aderenti all'organizzazione richiedente di sottoporsi al controllo di cui alla lettera b);

    e) il regolamento interno dell'organizzazione richiedente che precisi in particolare le modalità per l'attribuzione e la revoca del diritto di fruire dell'azione di promozione, compreso il diritto di utilizzare il logotipo comune dell'organizzazione stessa. Affinché l'azione possa essere presa in considerazione, in caso di mancato rispetto del capitolato, la revoca deve riguardare l'intero periodo del contributo finanziario;

    f) lo statuto dell'organizzazione richiedente.

    3. La domanda è valida solamente se è corredata dell'impegno scritto:

    a) a rispettare le norme del contratto tipo redatto dai servizi della Commissione e messo a disposizione dell'organismo competente;

    b) a far realizzare, a proprie spese, su richiesta della Commissione, uno studio di valutazione delle azioni condotte;

    c) a non presentare domande per beneficiare di altri aiuti comunitari o nazionali a sostegno delle azioni cofinanziate in virtù del presente regolamento.

    4. Ciascuna organizzazione professionale o interprofessionale che chiede un contributo finanziario deve:

    - avere la propria sede sociale in uno Stato membro della Comunità e

    - disporre della capacità giuridica e degli strumenti necessari per eseguire le azioni di promozione previste.

    5. Le organizzazioni richiedenti debbono poter fornire in qualsiasi momento, su richiesta degli organismi competenti e/o della Commissione, la prova dell'esattezza delle indicazioni utilizzate relativamente alle caratteristiche del prodotto e alle condizioni di ottenimento dello stesso.

    Articolo 5

    1. L'organismo competente redige l'elenco di tutte le domande di contributo pervenute e lo trasmette alla Commissione, con un parere motivato per ciascuna di queste, prima del 15 aprile. Tuttavia per il 1993 ogni domanda corredata del parere motivato è trasmesso entro quindici giorni dalla data di ricezione.

    2. Previo esame da parte del comitato di gestione per le carni bovine, conformemente all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68 (2), la Commissione decide quanto prima in merito alle domande da accogliere.

    È data preferenza alle domande presentate da una pluralità di organizzazioni aventi sede in più Stati membri, che pratichino il controllo integrale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del presente regolamento, abbiano concordato in via preliminare le loro azioni ed impieghino un logotipo comune.

    Articolo 6

    1. Ogni organizzazione richiedente è informata quanto prima dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

    2. Gli organismi competenti concludono con le organizzazioni prescelte, entro un mese della notifica dalla decisione allo Stato membro, i contratti relativi alle azioni prescelte.

    Gli organismi utilizzano a tal fine il contratto tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

    3. Il contratto ha effetto soltanto dopo la costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo del contributo finanziario della Comunità, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

    Il contratto non produce alcun effetto se la cauzione non viene costituita entro le due settimane successive alla data della sua conclusione.

    La cauzione è costituita secondo le disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3).

    Sono obbligazioni principali, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento:

    a) l'esecuzione tempestiva delle azioni prescelte secondo il programma di promozione presentato,

    b) la realizzazione del protocollo di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento,

    c) eventualmente, nel caso di mancato rispetto del capitolato d'oneri, l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento interno ed in particolare la perdita del diritto di fruire dell'azione di promozione.

    La cauzione è svincolata al momento del versamento del saldo, conformemente all'articolo 7.

    4. In caso d'inadempimento di un'obbligazione principale di cui al paragrafo 3 o in caso di reiterato inadempimento di altre obbligazioni, il contratto può essere risolto.

    Articolo 7

    1. L'interessato può presentare una domanda di acconto a partire dal termine iniziale di efficacia del contratto.

    L'acconto corrisponde al 30 % dell'importo massimo del contributo finanziario.

    Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione d'importo pari al 110 % di tale anticipo, costituita secondo disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Le obbligazioni principali ai sensi di detto regolamento sono quelle previste all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento.

    2. I pagamenti sono eseguiti sulla base di fatture trimestrali corredate dei necessari documenti giustificativi e di una relazione interinale sull'esecuzione del programma.

    3. La domanda di saldo è presentata entro la fine del loro quarto mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle azioni. Essa è corredata:

    - dei necessari documenti giustificativi,

    - di un quadro riepilogativo delle realizzazioni,

    - di un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili alla data della stesura del rapporto, e della loro possibile utilizzazione.

    Salvi i casi di forza maggiore, la tardiva presentazione della domanda di saldo, accompagnata dalla relativa documentazione, implica riduzione del saldo del 3 % per ogni mese di ritardo.

    4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al paragrafo 3.

    Salvi i casi di forza maggiore, nessun importo viene versato qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni principali di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

    In caso d'inadempimento di altre obbligazioni, il saldo viene ridotto proporzionalmente alla gravità della irregolarità constatata.

    5. La cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata in funzione del versamento del saldo conformemente al paragrafo 4.

    Tuttavia:

    a) se l'importo dell'acconto supera l'importo definitivo del cntributo finanziario, viene incamerata una quota della cauzione pari all'importo in eccedenza,

    b) in caso d'inosservanza del termine previsto per la presentazione della richiesta di saldo, la cauzione viene incamerata proporzionalmente alla riduzione del saldo prevista al paragrafo 3.

    6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti dal presente articolo entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Può tuttavia differire i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 qualora fossero necessarie ulteriori verifiche.

    7. L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione i rapporti di valutazione di cui al paragrafo 3.

    8. Il tasso di conversione agricolo da applicare è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1068/93 (4). Tuttavia, per il 1993, in deroga all'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento, il fatto generatore si considera avvenuto il giorno di entrata in vigore del regolamento medesimo.

    Articolo 8

    1. Gli organismi competenti adottano le misure necessarie per verificare:

    - l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi presentati,

    - l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali,

    in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, gli eventuali consociati del contraente e i subappaltatori.

    Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (5), questi organismi comunicano quanto prima per iscritto alla Commissione ogni irregolarità accertata.

    2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se il contraente realizza le azioni in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organismo contraente competente, gli organismi competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza.

    Articolo 9

    1. In caso di pagamenti indebiti, il beneficiario è obbligato a restituire gli importi di cui trattasi, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

    Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le operazioni da esso effettuate in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

    2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi od uffici pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (4) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (5) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

    ALLEGATO I

    REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODUZIONE, DI QUALITÀ E DI CONTROLLO Allevamento Origine

    Razze diverse da quelle di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (1) e i primi incroci con una di queste razze

    Sorveglianza sanitaria:

    - Procedura di registrazione dei trattamenti sanitari

    - Controlli supplementari presso l'allevamento per verificare che non vengano somministrati prodotti non autorizzati; in caso d'infrazione, esclusione definitiva del produttore del diritto a fruire dell'azione di promozione

    Residui:

    Controlli supplementari sull'uso di sostanze non autorizzate sugli animali vivi e le carcasse e nell'alimentazione

    Benessere:

    Applicazione delle norme nazionali ed internazionali

    Identificazione:

    Sistema d'identificazione individuale degli animali

    Trasporto e fasi precedenti la macellazione Applicazione delle norme europee e delle misure volte ad eliminare lo stress

    Macellazione Prodotto:

    Carni fresche

    Tipi di carcassa:

    - giovani bovini (categoria A ai sensi del regolamento n. 1208/81 del Consiglio (2),

    - manzi (categoria C ai sensi del regolamento (CEE) n. 1208/81),

    - femmine di meno di 48 mesi

    Classe:

    Conformazione: SEUR

    Ingrasso: - giovani bovini: 2 e 3

    - femmine e animali castrati: 2, 3

    Igiene:

    Applicazione delle norme CEE

    pH +:

    Inferiore a 6

    Commercializzazione Frollatura:

    Perlomeno sette giorni dalla macellazione alla vendita al consumatore finale

    Commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio:

    Sorveglianza e controllo per rilevare eventuali deterioramenti delle carni in seguito a condizioni di conservazione e di magazzinaggio inadeguate; l'organizzazione può prevedere norme specifiche da rispettare

    Possibilità di risalire all'origine delle carni Mediante il sistema di identificazione individuale degli animali applicato sulle carcasse fino al punto di vendita al dettaglio nonché dal punto di vendita fino all'animale

    (1) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

    (2) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 8.

    ALLEGATO II

    Conformemente all'articolo 4 paragrafo 1, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare nei termini prescritti, ai seguenti organismi competenti, in 1 originale e 5 copie, a mezzo raccomandata o recapitate a mano contro ricevuta di ritorno:

    /* Tabelle: v. GUCE */

    Top