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Document 31993R1129

REGOLAMENTO (CEE) N. 1129/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che fissa il prezzo minimo all' importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1993-94 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

GU L 114 del 8.5.1993, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1129/oj

31993R1129

REGOLAMENTO (CEE) N. 1129/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che fissa il prezzo minimo all' importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1993-94 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 08/05/1993 pag. 0029 - 0030


REGOLAMENTO (CEE) N. 1129/93 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1993 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1993-94 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e il territorio dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (3), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3225/88 del Consiglio (4) ha stabilito le norme generali relative al sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

- della situazione sul mercato interno della Comunità,

- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per alcune delle ciliegie trasformate di cui all'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 426/86, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1993-94; che tale prezzo minimo deve applicarsi agli stessi prodotti, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e il territorio dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia menzionati nel regolamento (CEE) n. 3953/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 e dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3953/92, durante la campagna di commercializzazione 1993-94 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(3) GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 11.

ALLEGATO

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO

/* Tabelle: v. GUCE */

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