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Document 31993R0636

    Regolamento (CEE) n. 636/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1993)

    GU L 69 del 20.3.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/636/oj

    31993R0636

    Regolamento (CEE) n. 636/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1993)

    Gazzetta ufficiale n. L 069 del 20/03/1993 pag. 0001 - 0004


    REGOLAMENTO (CEE) N. 636/93 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1993)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 7 del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità (1), firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986 (2), prevede la sospensione totale dei dati doganali applicabili a certi prodotti del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, è portato, dopo maggiorazioni successive, a 740 250 tonnellate;

    considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia (3); che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (4); che il presente regolamento si applica dunque alla Comunità attuale;

    considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione raffinati in Turchia; che pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;

    considerando che spetta alla Comunità decidere, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, dell'apertura di massimali tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti massimali, gli Stati membri ricorrano a un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle imputazioni dei prodotti in questione, man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve precedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

    considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informare gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, i dazi applicabili all'importazione nella Comunità attuale dei prodotti petroliferi raffinati in Turchia, indicati al paragrafo 2, sono totalmente sospesi nel limite di un massimale comunitario di 740 250 tonnellate.

    2. I prodotti petroliferi a cui si applica il paragrafo 1 sono elencati qui di seguito:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

    4. Le importazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica.

    5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.

    6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.

    Articolo 2

    Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi normalmente applicabili.

    Articolo 3

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

    Articolo 4

    Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

    Per il Consiglio Il Presidente M. JELVED

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