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Document 31993R0631

Regolamento (CEE) n. 631/93 della Commissione, del 17 marzo 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

GU L 67 del 19.3.1993, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/631/oj

31993R0631

Regolamento (CEE) n. 631/93 della Commissione, del 17 marzo 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 19/03/1993 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 631/93 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 1 213 000 ECU; che in data 13 gennaio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia e dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia e dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 marzo 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Tailandia e dell'Indonesia:

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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