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Document 31993R0631
Commission Regulation (EEC) No 631/93 of 17 March 1993 re- establishing the levying of customs duties on products falling within CN codes 6401 and 6402, originating in Thailand and Indonesia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
Regolamento (CEE) n. 631/93 della Commissione, del 17 marzo 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 631/93 della Commissione, del 17 marzo 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 67 del 19.3.1993, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Regolamento (CEE) n. 631/93 della Commissione, del 17 marzo 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 19/03/1993 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 631/93 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti dei codici NC 6401 e 6402 originari della Tailandia e dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 1 213 000 ECU; che in data 13 gennaio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia e dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia e dell'Indonesia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 22 marzo 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Tailandia e dell'Indonesia: /* Tabelle: v. GUCE */ Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.