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Document 31993R0502

    Regolamento (CEE) n. 502/93 della Commissione, del 4 marzo 1993, che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1992, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra, nonché l' aiuto specifico all' allevamento ovicaprino in talune zone svantaggiate della Comunità

    GU L 54 del 5.3.1993, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/502/oj

    31993R0502

    Regolamento (CEE) n. 502/93 della Commissione, del 4 marzo 1993, che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1992, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra, nonché l' aiuto specifico all' allevamento ovicaprino in talune zone svantaggiate della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1993 pag. 0008 - 0010


    REGOLAMENTO (CEE) N. 502/93 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1993 che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1992, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra, nonché l'aiuto specifico all'allevamento ovicaprino in talune zone svantaggiate della Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (4), in particolare l'articolo 13,

    considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (6); che l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (8);

    considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CEE) n. 1830/92 (9), a versare un primo acconto e, con il regolamento (CEE) n. 3249/92 (10) della Commissione, a versare un secondo acconto ai produttori di carni ovine e caprine; che occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 1992;

    considerando che l'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede il pagamento di un premio per pecora e per regione; che l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la campagna di commercializzazione 1992 è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto; che, ai sensi dello stesso regolamento, per la campagna 1992, l'importo del premio erogabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli pesanti; che, per le femmine della specie ovina diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio, detto importo va fissato al 70 % del premio suindicato;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 363/93 ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3013/89 per la zona Irlanda-Irlanda del Nord, nonostante che il Regno Unito abbia soppresso il premio variabile alla macellazione; che occorre quindi stabilire l'importo del premio erogabile per pecora in questa zona;

    considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 1829/92 della Commissione del 3 luglio 1992 relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1992 (11); che l'assenza di dati statistici definitivi per la campagna 1992 non consente attualmente di correggere detto coefficiente; che, se del caso, una correzione verrà effettuata in sede di calcolo del premio per la campagna 1993, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1992, di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie; che tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che, secondo tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo, il cui importo per la campagna 1992 è calcolato pro rata temporis;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1830/92 ha autorizzato gli Stati membri a versare l'intero importo dell'aiuto specifico all'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità, istituito dal regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93; che il regolamento (CEE) n. 3249/92 ha autorizzato la Spagna a versare ai produttori ovini e caprini stabiliti in talune zone svantaggiate delle Canarie l'intero importo del suddetto aiuto specifico calcolato pro rata temporis; che l'importo dell'aiuto specifico è stato aumentato dal regolamento (CEE) n. 363/93; che l'importo già versato va quindi considerato come un anticipo da detrarre dall'importo definitivo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato della campagna 1992 si constata una differenza nelle seguenti regioni:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il coefficiente di cui all'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    1. Per la campagna 1992, l'importo del premio erogabile per pecora e per regione è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Per la campagna 1992, l'importo del premio erogabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. L'importo del premio erogabile per ovino diverso dalla pecora che da diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 4

    1. In applicazione dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1323/90, l'importo che gli Stati membri sono autorizzati a versare per la campagna 1992 ai produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (2), entro i limiti e ai tassi contemplati all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue:

    - 7 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;

    - 4,9 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

    - 4,9 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento;

    - 4,9 ECU per femmina della specie ovina qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma dello stesso regolamento.

    Tuttavia, l'importo che la Spagna è autorizzata a versare ai produttori stabiliti nelle zone svantaggiate delle Canarie è fissato come segue:

    - 3,5 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

    - 2,45 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

    - 2,45 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

    2. L'importo dell'aiuto specifico all'allevamento ovicaprino in talune zone svantaggiate della Comunità per la campagna 1992, quale è stato fissato all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1830/92 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3249/92, è considerato come un acconto di detto aiuto specifico, il cui importo definitivo è indicato al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 5

    In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo del premio integrativo per la campagna 1992 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle Canarie, entro i limiti e ai tassi previsti all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue:

    - 2,912 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

    - 2,912 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1993.

    Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

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