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Document 31993R0493

    Regolamento (CEE) n. 493/93 della Commissione, del 3 marzo 1993, recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell' India, del Brasile, della Tailandia, di Singapore, del Pakistan, dell' Indonesia e del Messico

    GU L 52 del 4.3.1993, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/493/oj

    31993R0493

    Regolamento (CEE) n. 493/93 della Commissione, del 3 marzo 1993, recante cessazione delle imputazione al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell' India, del Brasile, della Tailandia, di Singapore, del Pakistan, dell' Indonesia e del Messico

    Gazzetta ufficiale n. L 052 del 04/03/1993 pag. 0009 - 0010


    REGOLAMENTO (CEE) N. 493/93 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1993 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'India, del Brasile, della Tailandia, di Singapore, del Pakistan, dell'Indonesia e del Messico

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, terzo comma, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1992, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

    considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

    "" ID="1">40.0170> ID="2">17> ID="3">India> ID="4">81 000 pezzi"> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">Brasile> ID="4">112 t"> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">Tailandia> ID="4">112 t"> ID="1">40.0210> ID="2">21> ID="3">India> ID="4">562 000 pezzi"> ID="1">40.0220> ID="2">22> ID="3">Singapore> ID="4">649 t"> ID="1">40.0290> ID="2">29> ID="3">Pakistan> ID="4">124 000 pezzi"> ID="1">40.0290> ID="2">29> ID="3">Indonesia> ID="4">124 000 pezzi"> ID="1">40.0730> ID="2">73> ID="3">Pakistan> ID="4">181 000 pezzi"> ID="1">40.0900> ID="2">90> ID="3">Cina> ID="4">15 t"> ID="1">40.0970> ID="2">97> ID="3">Messico> ID="4">22 t ">

    che alla data del 1o gennaio 1993, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1992 ha oltrepassato i massimali in questione;

    considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 7 marzo 1993 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

    "" ID="1">40.0170> ID="2">17> ID="3">Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">India "> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia

    Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia> ID="4">Brasile

    Tailandia "> ID="1">40.0210> ID="2">21> ID="3">Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali;

    parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali> ID="4">India "> ID="1">40.0220> ID="2">22> ID="3">Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto> ID="4">Singapore "> ID="1">40.0290> ID="2">29> ID="3">Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci;

    tute sportive (training) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">Pakistan

    Indonesia "> ID="1">40.0730> ID="2">73> ID="3">Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali> ID="4">Pakistan "> ID="1">40.0900> ID="2">90> ID="3">Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche> ID="4">Cina "> ID="1">40.0970> ID="2">97> ID="3">Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde> ID="4">Messico ">

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1993.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1990, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (GU n. L 396 del 31. 12. 1992).

    (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

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