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Document 31993D0743

93/743/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

GU L 348 del 31.12.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/743/oj

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31993D0743

93/743/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 26 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 26 pag. 0003


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1993

relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

(93/743/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in connessione con l'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando che conviene approvare l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, i protocolli allegati e le dichiarazioni e gli scambi di lettere acclusi all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del Consiglio di associazione viene decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, o, se del caso, dalla Commissione, sempre conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. Conformemente all'articolo 103 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione conformemente al regolamento interno dello stesso e presenta la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita, per la Comunità europea, l'atto di notifica di cui all'articolo 121 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita gli atti di notifica per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e per la Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

Per la Commissione

Il Presidente

J. DELORS

(1) GU n. C 284 del 2. 11. 1992, pag. 38.

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