Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0531

93/531/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

GU L 258 del 16.10.1993, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/1993; abrogato da 393D0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/531/oj

31993D0531

93/531/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 16/10/1993 pag. 0033 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

(93/531/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che, dal 9 agosto 1993 in diverse zone del Portogallo, sono insorti focolai di peste suina africana;

considerando che, attraverso gli scambi di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne, tali focolai possono mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri;

considerando che il Portogallo è stato dichiarato indenne dalla peste suina africana nel marzo 1993; che tale malattia è ora ricomparsa;

considerando che a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4), dell'articolo 8 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE (5) e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE (6), lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di dodici mesi la presenza di peste suina africana non effettua spedizioni di suini vivi, di carni suine e di prodotti a base di carni suine oggetto delle suddette direttive;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo non spedisce in altri Stati membri animali vivi della specie suina provenienti dal proprio territorio.

Articolo 2

1. Il Portogallo non spedisce in altri Stati membri carni suine fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da suini provenienti da aziende situate nel proprio territorio.

2. Le misure restrittive di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne sottoposti a uno dei trattamenti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE.

3. I prodotti a base di carne ottenuti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 e spediti dal Portogallo devono essere scortati dal certificato sanitario previsto dall'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), punto ii) della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (7). Il certificato deve recare la seguente dicitura:

« Prodotti conformi alla decisione 93/531/CEE della Commissione, del 15 ottobre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo. »

Articolo 3

La Commissione segue gli sviluppi della situazione e potrà eventualmente modificare di conseguenza la propria decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile sino al 10 novembre 1993.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(6) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

Top