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Document 31993D0467

93/467/CEE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

GU L 217 del 27.8.1993, p. 49–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/467/oj

31993D0467

93/467/CEE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 27/08/1993 pag. 0049 - 0053


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

(93/467/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dal Portogallo e dai Paesi Bassi,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tronchi di quercia (Quercus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità muniti della corteccia a causa del rischio di introduzione del Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, che provoca l'avvizzimento della quercia;

considerando che la Commissione ha stabilito, in base alle informazioni attualmente disponibili, che, per quanto riguarda il Canada e gli Stati Uniti d'America, il rischio di diffusione del Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt può essere evitato, purché vengano rispettate condizioni tecniche particolari;

considerando tuttavia che gli impianti per spedizioni stagionali di legname di querce appartenenti al gruppo Quercus Alba sono giustificati solo nelle parti della Comunità dove i vettori potenziali del Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt hanno un'attività ridotta o nulla nel periodo invernale, ossia nelle zone al di sopra di 45° latitudine nord;

considerando che la Commissione provvederà affinché il Canada e gli Stati Uniti d'America forniscano tutte le informazioni tecniche necessarie per controllare il funzionamento delle misure protettive prescritte nell'ambito delle condizioni tecniche suddette;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, con effetto dal 1o giugno 1993, a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i requisiti indicati nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, per i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America.

2. Devono essere rispettate le condizioni seguenti:

a) i tronchi,

i) se sono originari del Canada, devono:

- essere sottoposti a fumigazione e provvisti di contrassegni di identificazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, oppure

- essere marchiati, nella zona d'origine e sotto la sorveglianza di agenti di « Agriculture Canada », con un contrassegno che accerti l'origine canadese dei tronchi e che sia stato riconosciuto da « Agriculture Canada »;

ii) se sono originari degli Stati Uniti d'America, devono essere sottoposti a fumigazione e provvisti di contrassegni di identificazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato I; qualora si tratti di tronchi originari degli Stati Uniti d'America ma spediti da porti d'imbarco canadesi, le operazioni spettanti al competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali ai termini dell'allegato I possono essere espletate, in tutto o in parte, da « Agriculture Canada »;

b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, lettera c), i tronchi sono introdotti nella Comunità esclusivamente attraverso i seguenti porti d'entrata:

- Amburgo

- Amsterdam

- Anversa

- AArhus

- Bilbao

- Brema

- Bremerhaven

- Copenhagen

- Lauterborg

- Le Havre

- Lisbona

- Livorno - Marsiglia

- Napoli

- Nordenham

- Pireo

- Porto

- Ravenna

- Rostock

- Rotterdam

- Salerno

- Stralsund

- Valenza

- Wismar

In seguito a notifica da parte dello Stato membro interessato, modifiche dell'elenco dei porti d'entrata possono essere apportate dalla Commissione previa consultazione degli altri Stati membri;

c) le ispezioni previste dall'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono effettuate nei porti di cui alla lettera b) o nel primo luogo di deposito di cui alla lettera e) da funzionari cui è stata data un'istruzione o formazione specifica ai fini della presente decisione, coadiuvati dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE secondo le modalità ivi stabilite; qualora il porto d'entrata e il primo luogo di deposito siano situati in Stati membri diversi, le condizioni concernenti la comunicazione dell'arrivo della spedizione e la località in cui sono effettuate le ispezioni sono stabilite di comune accordo dai competenti organismi ufficiali di cui alla direttiva summenzionata dello Stato membro corrispondente;

d) le ispezioni di cui alla lettera c) comprendono almeno:

- un esame meticoloso dei certificati fitosanitari;

- un'identificazione consistente nel riscontro del contrassegno apposto su ciascun tronco e del numero dei tronchi con le corrispondenti indicazioni figuranti nel relativo certificato fitosanitario;

- una prova di accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi mediante reazione cromatica, secondo le modalità stabilite nell'allegato II, su un numero adeguato di tronchi selezionati a caso in ciascuna spedizione.

Se le ispezioni di cui alla lettera c) non dimostrano con certezza il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a), l'intera spedizione è respinta ed estromessa dal territorio della Comunità; tale provvedimento è immediatamente comunicato per telescritto, unitamente alle informazioni concernenti la spedizione, ai competenti organismi ufficiali di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione;

e) i tronchi sono depositati soltanto in luoghi debitamente comunicati ai competenti organismi ufficiali suddetti e da questi riconosciuti e che posseggono impianti adeguati e riconosciuti di deposito in ambiente ad umidità controllata, disponibili almeno per il periodo specificato alla lettera f);

f) i tronchi sono depositati in ambiente ad umidità permanente controllata al più tardi al momento in cui ha inizio la ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce;

g) le vicine popolazioni di querce sono regolarmente ispezionate nei periodi opportuni dai competenti organismi ufficiali suddetti, onde accertare eventuali sintomi di Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. Qualora dall'ispezione risultino sintomi che potrebbero essere stati causati da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, si procede ad un esame ufficiale complementare, secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di questo fungo; ove ne sia confermata la presenza, la Commissione viene immediatamente informata via telefax;

h) i tronchi sono lavorati soltanto in impianti che sono stati debitamente comunicati ai competenti organismi ufficiali suddetti e da questi riconosciuti; la corteccia e gli altri residui della lavorazione sono immediatamente distrutti sul posto;

i) i tronchi sottoposti a fumigazione possono essere dispensati dalle condizioni definite alla lettera e), per quanto concerne gli impianti di deposito in ambiente ad umidità controllata, alla lettera f) e alla lettera h);

j) prima di importare la merce, l'importatore notifica con sufficiente anticpo ciascuna importazione ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:

- il quantitativo di tronchi,

- il paese di origine,

- il porto d'imbarco,

- il porto o i porti di entrata,

- il luogo o i luoghi di deposito,

- il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione;

k) l'importatore è ufficialmente informato, prima dell'importazione, delle condizioni prescritte dalla presente decisione; di tale informazione è inviata ufficialmente copia alle competenti autorità ufficiali del porto di entrata.

Articolo 2

Gli Stati membri, tranne l'Italia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna, possono dispensare i tronchi appartenenti al gruppo Quercus alba dalla fumigazione prescritta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i tronchi devono far parte di spedizioni composte unicamente da tronchi di specie appartenenti al gruppo Quercus alba ed essere identificati conformemente alle disposizioni dell'allegato III;

b) i tronchi devono essere stati spediti dai porti di imbarco non prima del 15 ottobre e devono raggiungere i porti d'entrata entro il 30 aprile, sempreché il deposito in ambiente ad umidità controllata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), sia assicurato a partire da quest'ultima data al più tardi; il servizio per la protezione dei vegetali dello Stato membro interessato può ammettere un margine di flessibilità per arrivi in ritardo dovuti a cause imprevedibili;

c) i tronchi non possono essere introdotti o transitare in zone al di sotto di 45° latitudine nord; il porto di Marsiglia può essere tuttavia utilizzato come porto di entrata, a condizione che la spedizione venga fatta immediatamente proseguire verso zone al di sopra di 45° di latitudine nord;

d) le ispezioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), consistono, anziché in una prova di cromatoreazione alla fumigazione, in una prova cromatica di identificazione del legname di Quercus alba secondo quanto indicato nell'allegato III, eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascuna partita selezionati a caso.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 1994. Essa è revocata ove si constati che le condizioni ivi stabilite sono risultate insufficienti a prevenire l'introduzione del Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni adottate in applicazione dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL LEGNAME 1. I tronchi sono accatastati in un modo e ad un'altezza tali che tra l'uno e l'altro rimanga uno spazio libero per l'efficace dispersione del gas, e coperti con un'incerata.

2. I tronchi così accatastati sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g per m3 di catasta durante 72 ore, ad una temperatura iniziale dei tronchi di almeno + 5 °C e conformemente ad altri eventuali requisiti prescritti dal servizio ufficiale per la protezione dei vegetali del Canada (« Agriculture Canada ») o degli Stati Uniti d'America (« Animali and Plant Health Inspection Service » - APHIS). Dopo 24 ore di trattamento viene aggiunta una quantità di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione; la temperatura dei tronchi deve essere mantenuta ad almeno + 3 °C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE, può essere deciso l'impiego di altre formule.

3. Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori specializzati, ufficialmente riconosciuti e abilitati con l'impiego di attrezzature appropriate e di personale qualificato secondo le norme qualitative richieste.

Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi.

Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla Commissione. La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare inidoeno ai fini della presente decisione un particolare operatore ufficialmente abilitato.

La fumigazione deve essere effettuata da detti operatori di preferenza presso il porto d'imbarco verso la Comunità; i servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei paesi interessati possono tuttavia autorizzare l'effettuazione in luoghi adatti nell'entroterra.

4. Sulla base di ogni tronco della catasta sottoposta a fumigazione deve essere apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno è riservato al responsabile della spedizione e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati.

5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di identificazione di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto da funzionari del competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o da funzionari dello Stato o della provincia distaccati a questo scopo, in modo da garantirne la conformità ai requisiti prescritti ai punG=08 JU=30 RG=00 CJ=M CL=G AP=06>In ogni caso, il certificato è corredato della seguente « dichiarazione complementare »:

« Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da .................... (operatore abilitato) .................... a .................... (luogo in cui è avvenuta la fumigazione) .................... conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 93/467/CEE della Commissione. »

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI CROMATOREAZIONE ALLA FUMIGAZIONE La prova di cromatoreazione alla fumigazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino, deve essere eseguita nel modo seguente:

Con una sonda ad incremento si prelevano campioni dell'intero spessore dell'alburno da parti del tronco con la corteccia intatta, ad almeno 1 m dalle estremità; i campioni vengono quindi immersi in una soluzione all'1 % di 2, 3, 5-trifenile-2H-cloruro di tetrazolio (TTC) con acqua distillata, appena preparata (da meno di un giorno). Se dopo tre giorni i campioni immersi nella soluzione non presentano una colorazione rossa, si può concludere che i tronchi da cui sono stati prelevati sono stati sottoposti ad un'adeguata fumigazione.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEI TRONCHI DI QUERCUS ALBA 1. I funzionari del competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali sono tenuti ad identificare ciascun tronco come appartenente al gruppo Quercus alba, possibilmente mediante osservazione visiva, oppure per mezzo della prova cromatica descritta al punto 2. Detta prova deve essere eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascuna partita.

2. La prova cromatica di identificazione dei tronchi di Querbus alba deve essere eseguita aspergendo o spennellando con una soluzione di nitriti di sodio al 10 % una porzione pulita di durame, del diametro minimo di 5 cm, essiccata in superficie. I risultati devono essere osservati dopo 20-60 minuti dall'applicazione. Con temperature inferiori a 2,5 °C, si può aggiungere alla soluzione il 20 % di glicole etilenico come agente anticongelante. Nei campioni il cui colore naturale assume inizialmente una colorazione bruno-rossastra, che diventa in seguito nera e in grigio antracite, i relativi tronchi si possono considerare appartenenti al gruppo Quercus alba.

3. Su ciascun tronco deve essere apposto, sotto la supervisione del competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o di funzionari dello stato o della provincia all'uopo distaccati, il contrassegno « QA ».

4. Il certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE viene rialsciato dal competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali ed è basato sulle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Il certificato reca la denominazione botanica del genere e della specie, nonché il numero dei tronchi della partita. Esso è corredato della seguente « dichiarazione complementare ».

« Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato appartengono esclusivamente a specie del gruppo Quercus alba ».

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