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Document 31993D0204

    93/204/CEE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 1993, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all' articolo 5, paragrafo 8 e all' articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

    GU L 88 del 8.4.1993, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/204/oj

    31993D0204

    93/204/CEE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 1993, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all' articolo 5, paragrafo 8 e all' articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 08/04/1993 pag. 0043 - 0044


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    (93/204/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure di deroga alla citata direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

    considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con la decisione 90/127/CEE (2), secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 77/388/CEE, ad applicare fino al 31 dicembre 1992 una misura di deroga all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva;

    considerando che con lettera del 16 novembre 1992, pervenuta alla Commissione il 18 novembre 1992, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato a prorogare ulteriormente tale misura, e cioè fino al 31 dicembre 1996;

    considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno Unito il 18 dicembre 1992;

    considerando che con questa misura di deroga si vuole evitare che gruppi d'imprese, considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 77/388/CEE e che non hanno diritto alla deduzione totale dell'imposta, beneficino della deduzione totale dell'imposta gravante su taluni trasferimenti di attivi, in quanto essi vengono operati nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 della stessa direttiva;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 della direttiva 77/388/CEE, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono ritenere che non sia stata operata una cessione e che il beneficiario continui la persona del cedente;

    considerando che il Regno Unito si avvale, in generale, della facoltà di cui all'articolo 5, paragrafo 8 della direttiva precitata;

    considerando che, di conseguenza, la misura prevista dal Regno Unito deroga all'articolo 5, paragrafo 8 in quanto induce a ritenere che abbia nondimeno luogo una cessione quando si effettui il trasferimento di beni nell'ambito di una universalità ad una società che, facente parte di un gruppo di imprese considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 di detta direttiva, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta;

    considerando che la misura prevista dal Regno Unito costituisce una deroga anche all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, secondo cui, in regime interno, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile;

    considerando che tale misura di deroga ha un'incidenza favorevole sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 8 e dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1996:

    - da una parte, una disposizione destinata a ritenere che venga operata una cessione di beni quando attivi, diversi dai beni d'investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni inizialmente operate a norma delle disposizioni legislative adottate dal Regno Unito e fondate sull'articolo 20 della direttiva precitata, formano oggetto di un trasferimento di universalità totale o parziale ad una società che fa parte di un gruppo d'imprese considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva e che, a motivo di ciò, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta:

    - dall'altra, una disposizione destinata a ritenere debitrice dell'imposta la società beneficiaria della cessione di attivi di cui al primo trattino.

    Articolo 2

    Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. HELVEG PETERSEN

    (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 31. 12. 1992, pag. 47).

    (2) GU n. L 73 del 20. 3. 1990, pag. 32.

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