This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993D0170
93/170/EEC: Commission Decision of 23 March 1993 amending Decision 93/96/EEC on certain protective measures with respect to bivalve molluscs from Morocco
93/170/CEE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 1993, che modifica la decisione 93/96/CEE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco
93/170/CEE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 1993, che modifica la decisione 93/96/CEE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco
GU L 71 del 24.3.1993, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993
93/170/CEE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 1993, che modifica la decisione 93/96/CEE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 24/03/1993 pag. 0017 - 0017
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1993 che modifica la decisione 93/96/CEE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco (93/170/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, considerando che la decisione 93/96/CEE della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco (3), sospende le importazioni delle partite di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari di tale paese fino al 15 marzo 1993; considerando che il comitato veterinario permanente consultato in merito a tale decisione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 6 della direttiva 90/675/CEE, ha chiesto alla Commissione di inviare in loco una missione di esperti per studiare, di concerto con le competenti autorità marocchine, le garanzie sanitarie necessarie per consentire il ripristino delle importazioni; considerando che, tenuto conto del programma fissato per tale missione, la Commissione non sarà in grado di presentare un progetto di decisione sulle importazioni di molluschi bivalvi del Marocco al comitato veterinario permanente prima del 15 marzo 1993; che di conseguenza occorre prorogare il divieto di importazione di molluschi bivalvi del Marocco; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 3 della decisione 93/96/CEE è modificato come segue: « Articolo 3 La presente decisione è d'applicazione fino al 31 marzo 1993. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 47.