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Document 31993D0168

93/168/CEE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 1993, recante misure protettive contro l' afta epizootica in Italia e che abroga la decisione 93/162/CEE

GU L 69 del 20.3.1993, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1993; abrogato da 393D0180

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/168/oj

31993D0168

93/168/CEE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 1993, recante misure protettive contro l' afta epizootica in Italia e che abroga la decisione 93/162/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 20/03/1993 pag. 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1993 recante misure protettive contro l'afta epizootica in Italia e che abroga la decisione 93/162/CEE

(93/168/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/67/CEE (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che, dal 28 febbraio 1993, sono insorti vari focolai di afta epizootica in diverse regioni italiane;

considerando che la Commissione ha inviato missioni in Italia per esaminare la situazione di tale malattia;

considerando che la Commissione ha adottato il 17 marzo 1993 le misure di salvaguardia;

considerando che, dopo esame approfondito della situazione nel comitato veterinario permanente, è opportuno prendere delle misure protettive appropriate e abrogare la decisione 93/162/CEE (5);

considerando che la situazione dell'afta epizootica in Italia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito a scambi di animali artiodattili vivi e dei loro prodotti altri che le carni e i prodotti a base di carne prodotti nelle regioni prima della data di introduzione della malattia, esclusi i prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (7), nonché il latte e i prodotti lattiero-caseari che abbiano subito un idoneo trattamento termico;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Italia non spedisce in altri Stati membri animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e altri artiodattili né prodotti di animali di queste specie provenienti dal proprio territorio. Tuttavia, questa proibizione non si applica a:

- carne fresca e prodotti contenenti carni provenienti da animali macellati prima del 1° febbraio 1993 a condizione che:

a) gli animali non siano originari delle regioni elencate in allegato né vi siano stati macellati;

b) le carni siano chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non autorizzate per gli scambi intracomunitari;

- prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE;

- latte e prodotti lattiero-caseari che abbiano subito un trattamento termico per 15 secondi alla temperatura di 71,7 °C.

2. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia, deve essere completato con la seguente dicitura:

« Carni conformi alla decisione della Commissione del 19 marzo 1993 ».

3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (2), che accompagna i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, spediti dall'Italia, dev'essere completato con la seguente dicitura:

« Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 19 marzo 1993 ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La decisione 93/162/CEE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica sino al 31 marzo 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

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