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Document 31993D0155

93/155/CEE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1993, relativa ad un programma di aiuto tedesco (Renania- Palatinato) alla distillazione del vino (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 61 del 13.3.1993, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/155/oj

31993D0155

93/155/CEE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1993, relativa ad un programma di aiuto tedesco (Renania- Palatinato) alla distillazione del vino (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1993 pag. 0055 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1993 relativa ad un programma di aiuto tedesco (Renania-Palatinato) alla distillazione del vino (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/155/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 76,

vista la decisione 90/472/CEE della Commissione, del 10 settembre 1990, che riconosce che la produzione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate, in considerazione delle loro caratteristiche qualitative, è ampiamente inferiore alla domanda (3), modificata dalla decisione 91/461/CEE (4),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, a presentarle le loro osservazioni e preso atto delle stesse (5),

considerando quanto segue:

I Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione, con lettera del 9 aprile 1991, registrata il 22 aprile 1991, un aiuto alla distillazione del vino dell'ammontare di 0,90 DM/litro di vino distillato.

Dato che l'aiuto si configurava come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato e che, trattandosi di aiuto al funzionamento, non era possibile applicare alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, la Commissione ha considerato la misura di cui trattasi incompatibile con il Trattato.

Inoltre, si è constatato che detta misura costituiva un'infrazione all'organizzazione comune di mercato, che costituisce una normativa esauriente di diritto comunitario e non ammette misure nazionali intese ad incrementare i redditi dei produttori attraverso l'erogazione di aiuti al funzionamento.

Pertanto, con lettera SG(91)D/13454 del 16 luglio 1991, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti di questo aiuto e, nell'ambito della stessa, di invitare le autorità tedesche a non erogare l'aiuto di cui trattasi. Inoltre, la Commissione ha richiamato all'attenzione del governo tedesco la lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 relativamente agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6), nella quale si precisa che per ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza attendere la decisione definitiva favorevole nel quadro del procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE, la Commissione potrà esigere il rimborso dell'aiuto e/o rifiutare di versare pagamenti anticipati da parte del FEAOG o di imputare al bilancio di quest'ultimo le spese connesse a misure nazionali che influiscano direttamente sulle misure comunitarie.

La Commissione ha invitato le autorità tedesche a presentare osservazioni entro quattro settimane dal ricevimento della lettera in oggetto, di cui ha trasmesso copia agli altri Stati membri ed agli altri interessati, invitandoli a formulare i rispettivi commenti.

II Nel quadro del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, le autorità tedesche, pur avendo chiesto con lettera del 22 agosto 1991 una proroga del termine per rispondere alla lettera della Commissione che comunicava l'avvio del procedimento, non hanno contestato la posizione della Commissione, contraria all'erogazione dell'aiuto, né alcun altro Stato membro o parte interessata ha trasmesso alla Commissione commenti in proposito.

III La misura consiste in un aiuto ai viticoltori concesso per la distillazione di vino del 1989 e degli anni precedenti prodotto in superfici non ammesse alla viticoltura nel 1989, ma che le autorità tedesche hanno in seguito ammesse.

Con decisione 90/472/CEE della Commissione, la Germania è stata autorizzata a consentire un aumento di superficie pari a 982 ha destinati alla produzione di vino della Renania-Palatinato nella campagna viticola 1990/91.

Secondo le autorità tedesche, i viticoltori sono lesi dal fatto che il raccolto delle precedenti campagne viticole, non rientrando nel campo di applicazione di tale disposizione, non può essere commercializzato sebbene sia stato prodotto in una superficie successivamente ammessa.

Dato che il vino del 1989 e degli anni precedenti non può essere commercializzato, le autorità tedesche intendono concedere un aiuto alla distillazione con un tasso sufficientemente elevato da garantire che l'intera produzione di cui trattasi venga effettivamente distillata.

Il tasso di aiuto previsto è di 0,90 DM/litro di vino distillato e si tratta di una sovvenzione una tantum per il 1991, pari ad uno stanziamento complessivo di 4 500 000 DM.

Si trasmette alle autorità competenti un elenco degli indirizzi dei viticoltori che sono stati autorizzati a coltivare superfici su cui la viticoltura non era in precedenza consentita.

Il richiedente deve fornire i dati relativi alle sue terre, la data dell'autorizzazione ed il volume del raccolto non commercializzabile ottenuto sulle superfici successivamente ammesse.

Il richiedente deve comprovare che il vino immagazzinato separatamente proviene dalle superfici in seguito ammesse.

L'ispettatore per i vini controlla tali dati in loco.

Dopo il benestare dell'ispettorato, il viticoltore deve addurre alle autorità competenti la prova dell'avvenuta distillazione.

IV L'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato si applicano agli aiuti di Stato in questo settore.

La misura in parola offrirebbe un vantaggio particolare ai produttori di vino tedeschi di cui trattasi, poiché consente loro di ridurre i costi. Di conseguenza, essa avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza tra detti produttori e quelli degli altri Stati membri.

In base ai dati statistici delle campagne 1989/90 e 1990/91, la produzione nazionale lorda di vino di qualità è ammontata a 14 491 000 ed a 9 313 000 hl, rispettivamente, a fronte di un consumo interno di 16 292 000 e 20 781 000 hl. In base a questi dati, il grado di autoapprovvigionamento è stato dell'88 % nel 1989 e del 47 % nel 1990. Questa differenza è stata compensata soprattutto con importazioni provenienti da altri Stati membri (8 000 000 di hl nel 1989 e 10 000 000 di hl nel 1990). Le esportazioni verso gli altri Stati membri sono ammontate a 2 031 000 hl nel 1989 ed a 1 914 000 hl nel 1990.

Questa misura influisce anche sugli scambi, in quanto consente ai produttori in parola di ridurre i costi di distillazione, che dovrebbero essere integralmente a loro carico, allargando così il margine d'azione delle aziende beneficiarie rispetto a quelle concorrenti.

Essa risponde quindi ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CEE, che sancisce l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri ivi enunciati.

Le deroghe a tale incompatibilità stabilite nell'articolo 92, paragrafo 2, non sono ovviamente applicabili a questo aiuto. Quelle previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non soltanto in quello di particolari settori dell'economia nazionale. Queste deroghe vanno interpretate rigorosamente in sede di esame di ogni programma di aiuto a finalità regionale o settoriale e di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi di aiuto generali.

In particolare, esse possono essere accordate soltanto se la Commissione può constatare che l'aiuto è necessario per realizzare uno degli obiettivi stabiliti da tali disposizioni. Accordare la possibilità di avvalersi di tali deroghe ad aiuti che non comportano la contropartita suesposta equivarrebbe a consentire pregiudizi agli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate rispetto all'interesse comunitario e, correlativamente, indebiti vantaggi per determinati Stati membri.

Nel caso specifico, l'aiuto non presenta siffatta contropartita. Infatti, le autorità tedesche non sono state in grado di fornire, né la Commissione di reperire, alcuna giustificazione che consenta di affermare che l'aiuto in oggetto risponde alle condizioni richieste per fruire di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Non si tratta di un incentivo alla realizzazione di un progetto importante d'interesse europeo comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), dato che questo aiuto, a causa degli effetti che può avere sugli scambi, è contrario all'interesse comune.

Né si tratta di una misura intesa ad ovviare ad una grave perturbazione dell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi della medesima disposizione.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) nei confronti degli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di determinate regioni e quello di talune attività di cui alla lettera c) citata più sopra, si constata che questo aiuto non può migliorare in modo duraturo le condizioni in cui si trova il settore economico beneficiario poiché, quando la sua erogazione dovesse cessare, la situazione strutturale sarebbe immutata.

L'aiuto rientra pertanto nella categoria degli aiuti al funzionamento, cui la Commissione si è, in linea di principio, sempre opposta in quanto non presenta le caratteristiche necessarie per l'applicazione di una delle deroghe stabilite nel paragrafo 3, lettere a) e c) dell'articolo 92.

Inoltre, questa misura viola il principio secondo il quale ogni intervento di uno Stato membro nei meccanismi di mercato al di là di quelli specificamente previsti dalla Comunità può ostacolare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Va altresì osservato che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 vieta qualsiasi nuovo impianto di vigneti fino al 31 agosto 1996.

La medesima disposizione consente tuttavia agli Stati membri, per la campagna viticola 1990/91, di consentire nuovi impianti per vini di qualità prodotti in regioni determinate, perché la produzione di tali vini è stata riconosciuta dalla Commissione ampiamente inferiore alla domanda, a causa delle caratteristiche qualitative.

Pertanto, in base alla decisione 90/472/CEE menzionata in precedenza, la Germania aveva effettivamente ottenuto l'autorizzazione a consentire, tra l'altro, che una superficie di 982 ha della Renania-Palatinato venisse piantata a vite nella campagna viticola 1990/91. Come ammettono le stesse autorità tedesche, la decisione della Commissione non riguarda il vino prodotto nel 1989 e negli anni precedenti, nonostante la successiva autorizzazione di effettuare nuovi impianti nelle stesse superfici in cui era stato prodotto il vino del 1989 e degli anni precedenti.

Di conseguenza, come riconoscono le autorità tedesche, il vino prodotto in superfici piantate nel 1989 e negli anni precedenti non può essere legalmente commercializzato.

Data la situazione, gli sbocchi alternativi per le uve e il vino provenienti da tali superfici sono, secondo il diritto comunitario, il consumo familiare, la produzione di succhi di frutta e/o la distillazione effettuata a proprie spese.

V Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura, che costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, sia da considerarsi come aiuto al funzionamento, al quale non si può applicare alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92. Di conseguenza, la misura va considerata incompatibile con il Trattato e non può essere autorizzata.

Essa è inoltre in contrasto con l'organizzazione comune del mercato del vino, la quale si prefigge tra l'altro di garantire ai produttori un reddito equo e non lascia spazio a misure nazionali di aiuto individuale intese ad aumentare il reddito dei produttori attraverso aiuti al funzionamento. Pertanto, anche le deroghe ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato, quand'anche fossero in astratto ipotizzabili, sono escluse in quanto questo aiuto costituirebbe un'infrazione alle norme dell'organizzazione comune di mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto tedesco sotto forma di sovvenzione di 0,90 DM/litro di vino distillato è incompatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del Trattato e non può quindi essere concesso.

Articolo 2

Le autorità tedesche sono invitate a comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 256 del 20. 9. 1990, pag. 30.

(4) GU n. L 245 del 3. 9. 1991, pag. 26.

(5) GU n. C 254 del 28. 9. 1991, pag. 5.

(6) GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

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