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Document 31993D0154

    93/154/CEE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1993, concernente un programma nazionale Aima relativo a un aiuto che l'Italia progetta di concedere all'ammasso privato di carote (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 61 del 13.3.1993, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/154/oj

    31993D0154

    93/154/CEE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1993, concernente un programma nazionale Aima relativo a un aiuto che l'Italia progetta di concedere all'ammasso privato di carote (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1993 pag. 0052 - 0054


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1993 concernente un programma nazionale Aima relativo a un aiuto che l'Italia progetta di concedere all'ammasso privato di carote (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (93/154/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 31,

    dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato (3),

    considerando quanto segue:

    I Con lettera in data 20 dicembre 1991, registrata il 28 gennaio 1992, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, un programma nazionale Aima concernente un aiuto all'ammasso privato di carote.

    Il programma è stato elaborato in base a una decisione del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 4 dicembre 1990, la quale prevede, negli ultimi due paragrafi, che il programma potrà essere applicato solo dopo la notifica alla Commissione europea e la verifica della sua compatibilità con la normativa comunitaria.

    La misura consiste nella concessione, durante un periodo di quattro mesi, di una sovvenzione di 2,46 Mrd di lire per la conservazione di un quantitativo globale massimo di 45 000 t di carote.

    Il governo italiano ha motivato tale misura con le difficoltà che caratterizzano il mercato delle carote.

    II Con lettera n. SG(92)D/5210 del 14 aprile 1992, indirizzata al governo italiano, la Commissione ha comunicato la decisione di avviare nei confronti del suddetto aiuto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato.

    Nella sua lettera la Commissione ha informato le autorità italiane di ritenere che l'aiuto in questione costituisca un aiuto al funzionamento, incompatibile con la politica costantemente seguita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 92-94 del Trattato. Tale misura ha come immediata conseguenza un'artificiale riduzione dei prezzi di costo e un miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio dei produttori interessati rispetto a quelli di altri Stati membri che non beneficiano di aiuti comparabili.

    Conseguentemente, la misura in oggetto, potendo falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, risponde ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, senza beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

    Inoltre la misura costituisce un'infrazione al regolamento (CEE) n. 1035/72.

    La normativa comunitaria va, infatti, considerata come un sistema completo ed esauriente, che esclude qualsiasi facoltà per gli Stati membri di adottare misure di mercato complementari.

    Nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato, la Commissione ha intimato al governo italiano di presentare le sue osservazioni.

    La Commissione ha inoltre invitato gli altri Stati membri, nonché gli interessati diversi dagli Stati membri, a presentare le loro osservazioni.

    III Con lettera in data 25 maggio 1992, il governo italiano ha risposto alla lettera della Commissione del 14 aprile 1992, formulando le seguenti osservazioni:

    A parere delle autorità italiane, le carote sono soggette all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli solo in modo puramente formale. Dato che il prodotto in questione non beneficia, a livello comunitario, di nessuna misura d'aiuto o di sostegno diretto o indiretto, sarebbe lecito considerare le carote come « sostanzialmente escluse dall'organizzazione comune dei mercati in oggetto ».

    Conseguentemente, tale prodotto rientrerebbe nel regolamento n. 26 del Consiglio (4), modificato dal regolamento n. 49 (5), secondo cui la Commissione, essendo applicabili soltanto le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase del Trattato, può semplicemente formulare delle raccomandazioni nei confronti dell'aiuto in oggetto.

    La negazione dell'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati per le carote implica quindi, secondo le autorità italiane, l'impossibilità di qualificare l'aiuto all'ammasso privato di carote come un aiuto al funzionamento, incompatibile con le regole di concorrenza del Trattato.

    IV In merito agli argomenti addotti dalle autorità italiane, occorre sottolineare quanto segue:

    Le carote figurano nell'elenco dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72].

    È quindi applicabile l'insieme delle disposizioni di tale organizzazione comune dei mercati.

    Ciascuna organizzazione comune dei mercati è caratterizzata dall'impossibilità, per un determinato settore, di applicare misure nazionali di organizzazione del mercato e dalla loro sostituzione con misure comunitarie.

    Le autorità italiane non possono - nemmeno in situazioni critiche del mercato - applicare misure che esulano dalle norme sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Quest'ultima va infatti considerata come un sistema completo ed esauriente, che esclude qualsiasi facoltà per gli Stati membri di adottare misure complementari per il funzionamento dell'organizzazione.

    La misura in questione è quindi incompatibile con il mercato comune e non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

    Tale conclusione non è infirmata dal fatto che l'organizzazione comune dei mercati in questione non prevede misure specifiche di aiuto per le carote.

    L'assenza di tali misure riflette la volontà del legislatore comunitario di limitarsi alle norme fissate dall'organizzazione comune dei mercati, considerate sufficienti per disciplinare il mercato in questione.

    Tenuto conto di quanto precede, le giustificazioni addotte dalle autorità italiane non possono essere prese in considerazione.

    V Nella campagna 1991 la produzione italiana di carote è stimata a 475 500 t (con una superficie di 11 100 ha), il che rappresenta il 18 % circa della produzione comunitaria media annua di carote nel periodo 1988-1990.

    Il quantitativo oggetto dell'aiuto in questione ammonta al massimo a 45 000 t di carote (ossia il 9,5 % della produzione italiana e l'1,7 % della produzione comunitaria media).

    L'incidenza dell'aiuto sugli scambi intracomunitari rischia quindi di essere sensibile.

    VI L'aiuto all'ammasso privato di carote costituirebbe, qualora venisse concesso, un aiuto al funzionamento a favore dei produttori, delle associazioni di produttori e delle relative unioni nonché ai commercianti che operano in questo settore. Tale misura consentirebbe ai beneficiari, da un lato, di ridurre le spese di ammasso e, dall'altro, di ottenere prezzi più vantaggiosi di quelli che avrebbero potuto ottenere senza un intervento statale. Tale intervento rischia quindi di falsare la concorrenza tra i beneficiari dell'aiuto in Italia e gli altri operatori che non beneficiano di aiuti analoghi negli altri Stati membri.

    Inoltre, la riduzione delle spese di ammasso farebbe diminuire le spese generali di commercializzazione del prodotto, consentendo alle associazioni di produttori italiane e alle relative unioni nonché ai commercianti di vendere il prodotto in Italia e negli altri Stati membri a condizioni più favorevoli. L'aiuto consentirebbe quindi di aumentare la loro competitività sui mercati degli altri Stati membri e avrebbe un'incidenza sugli scambi intracomunitari.

    La misura in questione risponde quindi ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, che prevede, in linea di principio, l'incompatibilità con il Mercato comune degli aiuti rispondenti alle condizioni enunciate in detto articolo.

    Le deroghe a tale incompatibilità previste all'articolo 92, paragrafo 2 sono, palesemente, inapplicabili all'aiuto in questione. Quelle previste al paragrafo 3 del suddetto articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non soltanto in quello di settori particolari dell'economia nazionale. Le deroghe richiedono una rigorosa interpretazione in sede di esame di qualsiasi programma di aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso individuale d'applicazione di regimi generali di aiuto.

    Tali deroghe possono essere concesse, in particolare, solo nel caso in cui la Commissione accerti che l'aiuto è necessario alla realizzazione di uno degli obiettivi contemplati da dette disposizioni. Concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non offrono la contropartita prevista significherebbe ammettere un pregiudizio degli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate dal punto di vista dell'interesse comunitario, nonché, correlativamente, vantaggi ingiustificati per le operazioni di alcuni Stati membri.

    Nella fattispecie, l'aiuto non consente di constatare l'esistenza di una siffatta contropartita. Il governo italiano non ha infatti potuto fornire, né la Commissione riscontrare, alcuna giustificazione atta a stabilire che l'aiuto in questione soddisfa le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

    Non si tratta di misure intese a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), poiché gli effetti che esse possono avere sugli scambi sono contrari all'interesse comune. Né si tratta di misure intese a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato ai sensi della stessa disposizione.

    Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti intesi a favorire o agevolare lo sviluppo economico delle regioni, nonché quello di talune attività contemplate alla lettera c), si deve constatare che la misura in questione, per il suo carattere di aiuto al funzionamento, non può migliorare in modo durevole le condizioni delle aziende e delle imprese beneficiare dell'aiuto, poiché qualora dovesse cessarne l'erogazione esse si troverebbero nella stessa situazione strutturale esistente prima dell'applicazione dell'intervento statale.

    Conseguentemente, si deve ritenere che l'aiuto non può beneficiare di nessuna delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del Trattato.

    Occorre peraltro considerare che l'aiuto in questione interessa un prodotto soggetto a un'organizzazione comune dei mercati e che esistono dei limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento di tali organizzazioni, le quali comportano un regime di sostegno comune di esclusiva competenza della Comunità.

    La concessione dell'aiuto in questione misconosce il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di decidere unilateramente sui redditi degli agricoltori nel quadro di un'organizzazione comune dei mercati attraverso la concessione di aiuti di questo tipo. Quand'anche al prodotto agricolo in questione fosse applicabile una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, il carattere d'infrazione di questa misura d'aiuto nei confronti dell'organizzazione comune dei mercati esclude l'applicazione di tale deroga.

    L'aiuto in questione dev'essere considerato incompatibile con il mercato comune e non può essere applicato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La concessione agli operatori del settore delle carote dell'aiuto deciso dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in data 4 dicembre 1990 e previsto nel programma nazionale dell'Aima del 27 novembre 1991 è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato e non può quindi essere applicata.

    Articolo 2

    Il governo italiano informa la Commissione, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure da esso adottate per conformarsi alla presente decisione.

    Articolo 3

    La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

    (3) GU n. C 160 del 26. 6. 1992, pag. 2.

    (4) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

    (5) GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62.

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