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Document 31992Y1216(01)

    Risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 1992, sulla semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese

    GU C 331 del 16.12.1992, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    31992Y1216(01)

    Risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 1992, sulla semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese

    Gazzetta ufficiale n. C 331 del 16/12/1992 pag. 0003 - 0004


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1992 sulla semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (92/C 331/02)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la risoluzione del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa al miglioramento del contesto industriale ed all'azione per promuovere lo sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (1),

    vista la decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (2),

    vista la raccomandazione 90/246/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (3),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «La politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale» (10200/90) le cui conclusioni sono state approvate dal Consiglio il 26 novembre 1990, in particolare il principio che la politica industriale comunitaria debba essere attuata tramite la creazione di un contesto propizio per l'iniziativa imprenditoriale,

    visto l'impegno assunto dalla Commissione, al Consiglio europeo del 10 dicembre 1991, di tener conto, per quanto attiene alle proposte legislative, dei costi e dei benefici della legislazione comunitaria basandosi eventualmente sulle consultazioni che ritenesse necessarie e rafforzando il suo sistema di valutazioe dell'impatto,

    vista la risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1992 sulle azioni comunitarie di sostegno alle imprese, in particulare alle piccole e medie imprese, comprese quelle artigianali (4),

    vista la dichiarazione al Consiglio europeo del 16 ottobre 1992 «che prende atto con soddisfazione dell'offerta della Commissione di procedere a consultazioni più ampie prima di presentare proposte legislative tra le quali la consultazione degli Stati membri e un ricorso più sistematico ai documenti di consultazione (green papers)»,

    considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese è di grande importanza per aumentare la competitività dell'economia europea e la coesione economica della Comunità;

    considerando che la legislazione può provocare oneri a tutte le imprese e che i relativi costi per le piccole e medie imprese possono talora essere eccessivamente elevati;

    considerando il vantaggio che deriva alle imprese da una legislazione semplice e coerente;

    considerando che la legislazione adottata dovrebbe limitarsi allo stretto necessario e costituire una risposta proporzionata alla necessità o all'opportunità in questione;

    riconoscendo che dovrebbero essere evitati oneri ingiustificati per l'amministrazione e le imprese;

    1. RICONOSCE che l'effettiva consultazione con le parti interessate sulla nuova legislazione è essenziale per garantire che la legislazione non causi oneri ingiustificati per le imprese e che i documenti di consultazione preparati in una fase iniziale della riflessione legislativa possono costituire un mezzo efficace di consultazione;

    2. SOTTOLINEA l'importanza del sistema di valutazione dell'impatto della Commissione, per garantire un esame adeguato delle proposte legislative e la necessità che le valutazioni siano opportunamente elaborate sulla base di ampie consultazioni con le organizzazioni imprenditoriali competenti (comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese) e altre parti interessate;

    3. ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE la relazione della Commissione sulla semplificazione amministrativa nella Comunità, compresi gli orientamenti per l'azione futura e in particolare l'intenzione della Commissione di:

    a) effettuare ampie consultazioni con le parti interessate, in particolare i rappresentanti delle piccole e medie imprese, fin dall'inizio della riflessione su nuove proposte ed emendamenti attinenti alla legislazione comunitaria;

    b) garantire che le valutazioni d'impatto siano riesaminate quando vengano accolte dalla Commissione sostanziali proposte di emendamento nel contesto dell'iter legislativo interistituzionale;

    c) far figurare nella pubblicazione del programma legislativo annuale della Comunità le proposte per le quali si è convenuto di effettuare una valutazione d'impatto;

    d) promuovere lo scambio di idee tra Stati membri, compresa l'organizzazione di riunioni tra gli Stati membri e la Commissione; e inoltre

    4. INVITA LA COMMISSIONE

    a) a garantire che si tenga pienamente conto dei costi e dei benefici per le imprese nella preparazione di una valutazione d'impatto su tutte le proposte della Commissione che possono causare un notevole onere per le imprese,

    b) a garantire:

    - che sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di tutte le proposte per cui debba essere effettuata una valutazione d'impatto e che sia fatto un riferimento alla valutazione quando la proposta è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale;

    - che le parti interessate che lo richiedono abbiano accesso alla valutazione d'impatto e

    - che le valutazioni d'impatto siano riesaminate quando vengano accolte dalla Commissione sostanziali proposte di emendamento nel contesto dell'iter legislativo interistituzionale;

    c) ad indicare il più rapidamente possibile, prima che qualsiasi misura non inclusa nel programma di lavoro della Commissione sia presentata, se tale proposta sarà oggetto di una valutazione d'impatto;

    d) a raccogliere informazioni sull'impatto che la legislazione comunitaria esistente, esercita sulle imprese alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione di tale legislazione, e a formulare proposte per ridurre al minimo possibile gli oneri, compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi legislativi;

    e) a presentare ogni tre anni una relazione sulla semplificazione amministrativa nella Commissione e negli Stati membri;

    f) a garantire che sia disponibile una valutazione dell'impatto ogniqualvolta il Consiglio deliberi su proposte della Commissione che possono dar luogo a oneri significativi per le imprese;

    5. SI IMPEGNA

    a) a continuare a tenere pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione nelle discussioni sulle proposte legislative al Consiglio;

    b) ad indicare alla Commissione qualsiasi altra proposta legislativa per la quale, a suo parere, si deve effettuare una valutazione di impatto al più presto dopo la pubblicazione di cui al punto 3, lettera c);

    c) a discutere regolarmente l'efficacia del sistema di valutazione dell'impatto;

    d) a evitare qualsiasi onere ingiustificato per le imprese nelle decisioni adottate su proposta della Commissione; e inoltre

    6. INVITA GLI STATI MEMBRI

    a) a continuare a cooperare con la Commissione ed a incoraggiare le appropriate organizzazioni imprenditoriali a contribuire alla valutazione dei costi e benefici delle imprese connessi con l'onere potenziale della legislazione proposta, allo scopo di ridurre al minimo i relativi oneri, a livello comunitario e nazionale;

    b) a tener conto, nel valutare gli oneri potenziali, dell'impatto sulle imprese dei piani degli Stati membri in materia di attuazione e messa in vigore della legislazione comunitaria; e

    c) a incoraggiare lo sviluppo della prassi migliore, nonché della miglior metodologia, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei costi e benefici, partecipando alle discussioni tra Stati membri e con la Commissione.

    (1) GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6.

    (2) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

    (3) GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55.

    (4) GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 8.

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