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Document 31992R3915
Council Regulation (EEC) No 3915/92 of 19 December 1992 opening and providing for the administration of Community tariff quotas bound in GATT for certain agricultural and industrial products
Regolamento (CEE) n 3915/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali
Regolamento (CEE) n 3915/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali
GU L 395 del 31.12.1992, p. 15–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Regolamento (CEE) n 3915/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali
Gazzetta ufficiale n. L 395 del 31/12/1992 pag. 0015 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 3915/92 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1992 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per una serie di prodotti agricoli ed industriali che è pertanto opportuno aprire per il 1993 i contingenti tariffari in questione, precisando eventualmente le condizioni di ammissione previste; considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire la gestione comunitaria ed efficace dei contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni reali constatate; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi, nei periodi, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Le importazioni dei prodotti elencati al paragrafo 1, che beneficiano già di un dazio doganale inferiore o uguale in conformità di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili al contingente tariffario corrispondente. Articolo 2 1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sotto i numeri d'ordine 09.0015 e 09.0017, e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare a detti contingenti tariffari le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale figurante nella nomenclatura combinata, seconda parte, capitolo 48, nota complementare 1 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90. 2. A decorrere dal 30 novembre 1993, i residui dei volumi contingentali indicati all'articolo 1, paragrafo 1, per la carta da giornale che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1993 o che possono non esserlo prima del 31 dicembre 1993 possono coprire le importazioni dei prodotti in questione se provengono dal Canada o da un altro paese terzo. Articolo 3 I contingenti tariffati di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire una gestione efficace. Articolo 4 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale, per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione. Articolo 5 Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo permetta il saldo dei volumi contingentali corrispondenti. Articolo 6 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento. Articolo 7 La Commissione può, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure aperte per i limoni e le mandorle, di cui ai numeri d'ordine 09.0039 e 09.0041, qualora non fosse più assicurata la prevista reciprocità. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>