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Document 31992R3738

Regolamento (CEE) n. 3738/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2467/92 che amplia l'elenco dei seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92

GU L 380 del 24.12.1992, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3738/oj

31992R3738

Regolamento (CEE) n. 3738/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2467/92 che amplia l'elenco dei seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92

Gazzetta ufficiale n. L 380 del 24/12/1992 pag. 0024 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 3738/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2467/92 che amplia l'elenco dei seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'inserimento - attuato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione (2) - dei piselli destinati ad essere raccolti freschi (allo stadio di maturità lattica) nell'elenco dei seminativi per i quali i produttori possono beneficiare di un sostegno, ha - contrariamente all'inserimento del granturco dolce - creato notevoli difficoltà per alcuni prodotti e perturbato il mercato tradizionale di tali prodotti;

considerando che le spese di controllo dei piselli destinati principalmente ad essere raccolti allo stato fresco per essere successivamente essiccati (dopo che hanno raggiunto la piena maturità) sarebbero sproporzionate;

considerando che è opportuno eliminare dall'elenco dei seminativi per i quali i produttori possono beneficiare del regime di sostegno i piselli destinati principalmente ad essere raccolti allo stato fresco; che il sostegno non può essere concesso ai produttori che seminino detti piselli dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento; che tuttavia è opportuno salvaguardare le legittime aspettative dei produttori che hanno già seminato, o stanno accingendosi a seminare, i suddetti piselli prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; che la situazione attuale deve rimanere invariata per quanto riguarda il granturco dolce;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2467/92 è sosituito dal seguente:

« Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 è aggiunto il seguente prodotto:

Codice NC Designazione delle merci I. Cereali 0709 90 60 Granturco dolce »

Articolo 2

Nell'allegato I, sezione III del regolamento (CEE) n. 1765/92, per « piselli » si intendono esclusivamente i piselli destinati ad essere raccolti allo stato secco, a completa maturazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Tuttavia, i pagamenti compensativi per i produttori di piselli di cui agli articoli 6, 7, paragrafo 5 e 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 saranno concessi ai richiedenti che possano comprovare di aver seminato piselli diversi da quelli ammessi in virtù dell'articolo 2, o che hanno assunto l'impegno di seminare tali piselli prima del 17 novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 246 del 27. 8. 1992, pag. 11.

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