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Document 31992R3487

    Regolamento (CEE) n. 3487/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    GU L 353 del 3.12.1992, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3487/oj

    31992R3487

    Regolamento (CEE) n. 3487/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    Gazzetta ufficiale n. L 353 del 03/12/1992 pag. 0014 - 0017


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3487/92 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1992 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 (2), in particolare l'articolo 1,

    considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

    considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1992. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26. (2) GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

    ALLEGATO

    /* Tabelle: v. GUCE */

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