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Document 31992R3311

    Regolamento (CEE) n. 3311/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo

    GU L 332 del 18.11.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3311/oj

    31992R3311

    Regolamento (CEE) n. 3311/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 18/11/1992 pag. 0001 - 0005


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3311/92 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, il Portogallo è stato colpito da una forte siccità che ha provocato, da un lato, una perdita del raccolto di cereali e relativa, in alcune regioni, alla quasi totalità del raccolto e, dall'altro, costi supplementari particolarmente elevati per l'alimentazione del bestiame bovino, ovino, caprino e equino in determinate regioni; che, onde attenuare la perdita di reddito che subiranno i produttori interessati, occorre prevedere regimi di aiuto specifici; che si devono stabilirne le modalità;

    considerando che la siccità primaverile colpisce in misura minore i cereali tardivi, come ad esempio il granturco e il sorgo; che occorre pertanto limitare l'aiuto ai cereali invernali; che le colture di frumento duro beneficiano già di un consistente aiuto per ettaro, indipendentemente dalla produzione; che è quindi opportuno limitare l'aiuto alle colture di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale;

    considerando che per i cereali è indicato limitare l'aiuto agli agricoltori con una produttività modesta; che per tali produttori l'aiuto deve essere stabilito in funzione del livello della perdita di produzione e dei costi di produzione dei vari cereali;

    considerando che, per quanto concerne gli allevatori di bestiame, occorre prevedere nelle regioni colpite aiuti speciali per i produttori che detengono vacche nutrici, pecore e/o capre, nonché per i piccoli produttori lattieri delle stesse regioni; che è opportuno limitare l'importo di questi aiuti ad un livello atto a compensare l'acquisto di quantitativi complementari di foraggio durante il periodo nel quale, in anni normali, la crescita dell'erba è sufficiente per l'alimentazione di base di tali animali;

    considerando che, per quanto concerne la compensazione a favore degli allevatori per i costi supplementari, occorre stabilire, in funzione della gravità della carenza di precipitazioni rispetto ai valori pluviometrici normali, nonché delle conseguenze delle temperature eccezionalmente elevate, un elenco delle regioni a seconda del grado di siccità raggiunto; che l'importo massimo degli aiuti autorizzati dovrebbe essere limitato in funzione di tale grado di siccità e a seconda della specie animale interessata;

    considerando che, per consentire un versamento rapido di tali aiuti, è opportuno prendere come riferimento individuale i premi comunitari concessi per la campagna 1991 per le vacche nutrici, per pecora e/o capra; che occorre tuttavia tener conto dei nuovi produttori che non hanno presentato domande per la campagna 1991;

    considerando che le conseguenze economiche della siccità rischiano di rallentare il processo d'integrazione del settore agricolo portoghese nelle organizzazioni comuni di mercato; che, al fine di sostenere lo sforzo compiuto dal Portogallo per far fronte alle difficoltà incontrate, è d'uopo prevedere la partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, al finanziamento degli aiuti in questione entro i limiti degli importi stanziati a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee;

    considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a concedere un aiuto, a carico del bilancio nazionale, ai detentori di cavalli nelle regioni più colpite dalla siccità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I Misure a favore dei produttori di cereali

    Articolo 1

    1. La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale particolarmente colpiti dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992.

    2. Sono considerati particolarmente colpiti i produttori di cereali che nel 1992 hanno ottenuto, nella loro azienda, una media per ettaro inferiore a 1 000 chilogrammi di frumento tenero, a 850 chilogrammi d'orzo e di triticale ed a 650 chilogrammi di segala.

    Articolo 2

    Possono beneficiare dell'aiuto i produttori che hanno presentato una dichiarazione di coltivazione nell'ambito del regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (3) nonché, in casi debitamente giustificati, gli altri produttori che possano comprovare danni alle loro colture di cereali.

    Articolo 3

    1. L'importo dell'aiuto per ettaro è il seguente:

    - ecu 215 per ettaro per il frumento tenero,

    - ecu 165 per ettaro per l'orzo e il triticale,

    - ecu 120 per ettaro per la segala.

    2. L'aiuto deve essere applicato in modo che i produttori particolarmente colpiti che abbiano ottenuto, per ogni cereale, una produzione inferiore ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, abbiano diritto ad un aiuto parziale. In tal caso, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1 verranno diminuiti proporzionalmente alla differenza tra la resa effettivamente ottenuta ed i valori indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 4

    Le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare quelle concernenti i controlli sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4).

    TITOLO II Misure a favore degli allevatori di bestiame

    Articolo 5

    La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori che detengano vacche nutrici, vacche da latte, pecore e/o capre nelle regioni colpite dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, i quali s'impegnino a mantenere la mandria almeno fino al 31 dicembre 1992.

    Ai fini del presente regolamento:

    - le regioni particolarmente colpite sono quelle elencate nell'allegato I,

    - le regioni assai gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato II,

    - le regioni gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato III.

    Articolo 6

    In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori detentori di vacche nutrici che abbiano beneficiato nel 1991 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 1357/80 (5). Se il numero di vacche nutrici detenuto alla data del 1o settembre 1992:

    - è pari a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1991, l'aiuto può essere accordato al massimo per detto numero di capi;

    - è inferiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1991, viene preso in considerazione questo numero inferiore;

    - è superiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1991, viene preso in considerazione questo numero superiore, a condizione che gli animali fossero già detenuti alla data del 1o gennaio 1992 e con riserva di un adeguato controllo da parte delle autorità competenti.

    Può essere altresì concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici citati all'articolo 5 i quali, non avendo beneficiato del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nella campagna 1991, possono dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche nutrici ammissibili al beneficio del premio a norma del regolamento (CEE) n. 1357/80 almeno nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 1o settembre 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche nutrici.

    Articolo 7

    In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale ai produttori che pratichino la consegna o la vendita diretta di latte o di prodotti lattiero-caseari ed il cui quantitativo di riferimento individuale, menzionato all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), sia pari o inferiore a 60 000 chilogrammi. L'aiuto è concesso unicamente ai produttori delle regioni particolarmente colpite o assai gravemente colpite a norma dell'articolo 5, secondo comma, primo e secondo trattino, i quali possano dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche da latte almeno durante il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o settembre 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche da latte. In ogni caso, il numero delle vacche da latte per le quali può essere corrisposto l'aiuto non deve essere superiore a 17.

    Articolo 8

    In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori detentori di pecore e/o capre che abbiano beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (7) per la campagna 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di pecore e/o di capre ammissibile al premio, con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.

    Articolo 9

    1. L'importo dell'aiuto non può superare:

    a) per le regioni particolarmente colpite: ecu 145 per vacca nutrice, ecu 14,5 per pecora e ecu 14,5 per capra;

    b) per le regioni assai gravemente colpite: ecu 110 per vacca nutrice, ecu 11 per pecora e ecu 11 per capra;

    c) per le regioni gravemente colpite: gli importi di cui alla lettera b) sono ridotti del 32 %;

    d) per le vacche da latte delle regioni particolarmente o assai gravemente colpite: ecu 75 per vacca.

    2. Qualora gli animali non siano stati presenti nelle regioni di cui all'articolo 5 durante tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o maggio 1992, gli importi massimi di cui al presente articolo, paragrafo 1 sono ridotti proporzionalmente al periodo di presenza.

    Articolo 10

    La Commissione può stabilire le modalità d'applicazione del presente titolo, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (8) per le vacche nutrici, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per le vacche lattiere o all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le pecore e/o le capre.

    TITOLO III Altre disposizioni

    Articolo 11

    A complemento dell'aiuto speciale per la siccità, la Repubblica portoghese è autorizzata a concedere, a carico del bilancio nazionale, un aiuto non superiore a ecu 110 per ogni riproduttrice della specie equina di oltre 12 mesi d'età nelle regioni particolarmente colpite ed in quelle assai gravemente colpite.

    Articolo 12

    1. Gli importi di cui al presente regolamento sono convertiti in base al tasso di conversione agricolo in vigore il 1o luglio 1992.

    2. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti di cui ai titoli I e II del presente regolamento nei limiti degli importi stanziati a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. Detti aiuti sono da considerarsi come un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9).

    Articolo 13

    La Repubblica portoghese adotta le misure necessarie per garantire che gli aiuti speciali previsti dal presente regolamento siano concessi soltanto agli aventi diritto. Tali misure comprendono in particolare sanzioni adeguate qualora nelle domande di aiuto siano indicati, di proposito o per negligenza grave, dati inesatti.

    La Repubblica portoghese informa la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

    Articolo 14

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. HURD

    (1) GU n. C 251 del 28. 9. 1992, pag. 57. (2) Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1). (5) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). (6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64). (7) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59). (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49). (9) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

    ALLEGATO I

    Regioni particolarmente colpite dalla siccità di cui all'articolo 5, secondo comma, primo trattino

    Regione Alentejo

    - Zona agraria (*): 61

    - Concelho de Mourao

    ALLEGATO II

    Regioni assai gravemente colpite dalla siccità di cui all'articolo 5, secondo comma, secondo trattino

    Regione Beira Interior

    - Zone agrarie: 33, 34, 35, 36 (eccetto Fornos de Algodres) 37, 38 e 39

    Regione Ribatejo e Oeste

    - Concelho di Gaviao

    Regione Alentejo

    - Zone agrarie: 53, 54, 55, 56, 57, 58 (eccetto Mourao), 59 e 60

    Regione Algarve

    - Zone agrarie: 64, 65 (eccetto Faro e Olhao) e 66

    - Concelho di Silves

    ALLEGATO III

    Regioni gravemente colpite dalla siccità di cui all'articolo 5, secondo comma, terzo trattino

    Regione Trás-os-Montes

    - Zone agrarie: 12, 13, 20 (eccetto S. Joao de Pesqueira) e 21 (eccetto Carrazeda de Ansiaes)

    - Concelho di Macedo de Cavaleiros

    Regione Beira Interior

    - Zona agraria: 40

    - Concelho di Fornos de Algodres

    Regione Beira Litoral

    - Zone agrarie: 27, 28, 29, 30 e 31

    Regione Ribatejo e Oeste

    - Zone agrarie: 47, 48, 49 e 50 (eccetto Gaviao)

    - Concelhos di Santarém, Cartaxo e Montijo

    Regione Alentejo

    - Zone agrarie: 51 e 52

    Regione Algarve

    - Zone agrarie: 62, 63 (eccetto Silves) e 65 (eccetto Castro Marim)

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