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Document 31992R2799

Regolamento (CEE) n. 2799/92 della Commissione, del 25 settembre 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesia calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

GU L 282 del 26.9.1992, p. 15–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2799/oj

31992R2799

Regolamento (CEE) n. 2799/92 della Commissione, del 25 settembre 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesia calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/09/1992 pag. 0015 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 2799/92 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesia calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nell'ottobre 1991 la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesia calcinata a morte di cui al codice NC 2519 90 30, originaria della Repubblica popolare cinese.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese e e i ricorrenti.

La Commissione ha chiesto alle parti interessate di rispondere ai questionari loro inviati e ha offerto loro la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

(3) Tutti i produttori comunitari ricorrenti che rappresentano la produzione comunitaria complessiva di magnesite naturale calcinata a morte hanno risposto ai questionari (vedi punto 6). Eurométaux, per conto dei produttori comunitari, ha presentato le proprie osservazioni per iscritto e ha chiesto ed ottenuto un'audizione.

(4) Hanno inoltre risposto ai questionari cinque organizzazioni commerciali cinesi, qui di seguito denominate « gli esportatori cinesi » (Liaoning Metals & Minerals Import and Export Corporation, China Metallurgical Import and Export Corporation, Citic Trading Inc., China Metallurgical Import and Export Corporation, Dalian Branch, China National Minerals Import and Export Corporation).

La principale organizzazione della Repubblica popolare cinese responsabile degli scambi di magnesite sinterizzata, la camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, di minerali e di prodotti chimici, ha comunicato per iscritto le osservazioni degli esportatori cinesi disposti a collaborare. L'organizzazione stessa e gli esportatori cinesi che intendevano collaborare hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

Dal confronto con le statistiche ufficiali Eurostat è emerso che i cinque esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano il 33 % circa delle esportazioni nella Comunità di magnesite sinterizzata originaria della Repubblica popolare cinese e che, oltre alle statistiche Eurostat, non erano disponibili altre informazioni relative alle esportazioni da parte di altri operatori cinesi.

(5) La Commissione ha inviato questionari agli importatori elencati nella denuncia.

Altri due importatori si sono manifestati entro il periodo indicato nell'avviso di apertura.

Dal confronto con le statistiche ufficiali Eurostat è emerso che i quattro importatori comunitari che hanno collaborato rappresentavano il 67 % circa delle importazioni nella Comunità di magnesite sinterizzata originaria della Repubblica popolare cinese.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del conseguente pregiudizio. A tal fine è stata svolta un'inchiesta presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari

- Grecian Magnesite SA, Atene, Grecia,

- Financial Mining, Industrial and Shipping Corporation, Atene, Grecia (Fimisco),

- Magnomin SA, Thessaloniki, Grecia,

- Magnesite Navarras, Pamplona, Spagna.

Due produttori greci, la Financial Mining Industrial and Shipping Corporation (Fimisco) e la Macedonian Magnesite Mining Industrial Shipping Co. hanno completamente cessato l'attività nel novembre 1991 e pertanto alcune delle informazioni chieste alle due società non erano disponibili per il periodo dell'inchiesta;

b) importatori nella Comunità:

- Frank & Schulte, Essen, Germania,

- Possehl Erzkontor GmbH, Lubecca, Germania,

- Otavi Minen AG, Eschborn, Germania,

- Van Mannekus, Rotterdam, Paesi Bassi.

(7) La Commissione ha inoltre chiesto informazioni ai produttori del paese di riferimento proposto dal ricorrente e ritenuto adeguato (vedi punti 14 e 15). La Magnesit Anonim Sirketi, Eskisehir, Turchia, ha fornito informazioni molto utili e complete che sono state adeguatamente controllate.

(8) L'inchiesta reltiva alle pratiche di dumping riguardava il periodo tra il 1o luglio 1990 e il 30 giugno 1991 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(9) Il prodotto oggetto della procedura è la magnesite naturale calcinata a morte, qui di seguito denominata magnesite sinterizzata. La magnesite è un carbonato di magnesio presente in natura. Per ottenere magnesite sinterizzata il minerale è estratto, macinato, classificato e successivamente cotto in forno a temperature comprese tra 1 500 e 2 000 °C. La magnesite sinterizzata ha un contenuto di magnesia compreso tra 80 % e 98 % MgO (ossido di magnesio). Le principali impurezze sono SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO e B2O3 (ossido di silicio, ossido di ferro, ossido di alluminio, ossido di calcio e ossido di boro). La magnesite sinterizzata è principalmente utilizzata per la produzione di prodotti refrattari formati e non formati.

2. Prodotto simile

(10) Riguardo alla definizione di prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha accertato che la magnesite sinterizzata di qualsiasi origine deve essere considerata un unico prodotto avente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni.

(11) A questo proposito la Commissione ha stabilito che tutta la magnesite sinterizzata è ottenuta da giacimenti di minerale simili per quanto riguarda il tenore di magnesite grezza e l'esistenza di impurezze. Il prodotto è estratto e trattato secondo processi analoghi ed è utilizzato per costruire gli stessi tipi di prodotti refrattari. Anche se i metodi di estrazione, il tenore di magnesite del giacimento, il livello di impurezze e il processo di produzione possono variare da miniera a miniera, a livello mondiale, tali differenze non incidono in misura considerevole sul prodotto finito e non sono sufficienti per giustificare l'affermazione degli esportatori cinesi secondo la quale la produzione di magnesite sinterizzata nella Repubblica popolare cinese è unica in termini di metodi e di processi utilizzati e in considerazione delle caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto.

(12) La magnesite sinterizzata ha forme diverse secondo i diversi tenori di MgO (ossido di magnesio) e il prodotto finito non è chimicamente uniforme. La Commissione non ha tuttavia accertato l'esistenza di linee di demarcazione chiaramente definite che permettano di classificare la magnesite sinterizzata secondo diversi prodotti simili. La delimitazione tra i diversi tipi è confusa a causa della sovrapposizione sul piano degli impieghi, dato che i consumatori, per applicazioni identiche, utilizzano magnesite di tipi diversi e provenienti da differenti fonti di approvvigionamento.

In tali circostanze la Commissione non può accettare l'argomentazione degli esportatori cinesi secondo la quale la magnesite sinterizzata cinese sarebbe insostituibile in termini di applicazioni del prodotto finito, poiché i diversi tipi di prodotto sono simili e in concorrenza reciproca. Il consumatore considera che tutti i tipi di magnesite possano essere utilizzati per la produzione di prodotti refrattari formati e non formati, indipendentemente dall'origine. Le differenze relative al costo di produzione dei diversi tipi non incidono sul prodotto finito in quanto tale e sono state prese in considerazione ai fini della costruzione del valore normale (vedi punto 16).

(13) La Commissione conclude pertanto che tutte le qualità di magnesite sinterizzata devono essere considerate un unico prodotto simile.

C. DUMPING

1. Valore normale

(14) Per stabilire se le importazioni di magnesite sinterizzata originaria della Repubblica popolare cinese fossero oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cina non è un paese ad economia di mercato e pertanto ha basato i suoi calcoli sul valore normale del prodotto in questione in un'economia di mercato. A tal fine il ricorrente ha proposto la Turchia. Gli esportatori cinesi hanno contestato la scelta di tale paese di riferimento, sostenendo che in Turchia non esisteva un prodotto simile, senza tuttavia proporre un paese di riferimento alternativo. Per i motivi sopra specificati, tale obiezione è stata respinta ai fini delle risultanze provvisorie (vedi punto 10).

La Commissione ha esaminato se la Turchia poteva essere ragionevolmente scelta come paese di riferimento: a questo proposito devono essere applicati criteri quali il livello di sviluppo economico, l'accesso alle materie prime, la situazione concorrenziale e la rappresentatività del mercato rispetto ai quantitativi esportati dal paese esportatore.

La Turchia è un paese ad economia di mercato con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, almeno per il settore in questione. Come risulta dal punto 11, il processo di estrazione della materia prima utilizzato dai produttori turchi è analogo a quello impiegato dagli esportatori cinesi. Inoltre tre società turche operano sul mercato interno in concorrenza reciproca. Sul piano quantitativo la produzione interna di magnesite sinterizzata è rappresentativa rispetto alle esportazioni cinesi. Le parti interessate non hanno inoltre mosso obiezioni nei confronti della scelta della Turchia. Per tali motivi la Commissione ritiene che, ai fini delle risultanze provvisorie, la Turchia sia un paese di riferimento adeguato.

(15) Per accertare se i prezzi di vendita sul mercato interno turco possano essere utilizzati per determinare il valore normale, è stata svolta un'inchiesta in Turchia dalla quale è emerso che le restrizioni in vigore sulle importazioni di magnesite sinterizzata possono incidere sulla concorrenza tra i prezzi. Sul mercato turco, inoltre, la maggior parte delle vendite del prodotto in questione è effettuata tra società collegate e pertanto si può ritenere che tali transazioni non si svolgano nel corso di normali operazioni commerciali. La Commissione non ritiene quindi opportuno calcolare il valore normale in base ai prezzi di vendita. I costi di produzione per l'estrazione e il trattamento sono invece determinati in modo competitivo, come risulta dal frequente ricorso a subappaltatori, selezionati in seguito alla presentazione di offerte concorrenziali.

Pertanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato stabilito che, ai fini delle risultanze provvisorie, il valore normale dovesse essere determinato in base al costo di produzione del produttore che ha collaborato all'inchiesta.

(16) Per ciascun tipo di magnesite sinterizzata il valore costruito è stato determinato sommando tutti i costi di produzione, fissi e variabili, sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali. Ai costi suddetti è stato aggiunto un importo adeguato per tener conto delle spese di vendita e delle spese amministrative sostenute sul mercato interno per il prodotto in questione nel corso del periodo dell'inchiesta, in base alle informazioni di cui disponeva la Commissione.

Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che i calcoli dei costi basati su un paese diverso dovevano tener conto del fatto che in Cina l'estrazione della materia prima e il trattamento prima della cottura implicano costi inferiori. La Commissione ha tenuto conto della situazione specifica della Cina in quanto riconosce che, data la purezza del giacimento, nel corso del processo di produzione alcune operazioni di cernita e di arrichimento (3), che sono necessarie in Turchia, non sono effettuate in Cina. Pertanto tali costi specifici, che secondo quanto è stato accertato rappresentavano il 25 % del costo di produzione in Turchia, sono stati dedotti dal costo di produzione utilizzato come base per il calcolo del valore normale.

(17) È stato determinato un adeguato margine di profitto in base alle informazioni disponibili relative al profitto che l'industria turca della magnesite sinterizzata deve realizzare, in considerazione degli investimenti necessari per mantenere la produzione all'attuale livello di efficienza tecnica. Si ritiene inoltre che con tale margine sia possibile ottenere un reddito accettabile sul capitale investito.

2. Prezzo all'esportazione

(18) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli importatori che hanno collaborato per la magnesite sinterizzata esportata nella Comunità.

D. CONFRONTO

(19) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportatore la Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica, prendendo in esame le singole transazioni e allo stesso stadio commerciale.

Dai prezzi all'esportazione, per determinare i prezzi FOB, sono stati dedotti i costi di nolo e di assicurazione per il trasporto dalla Cina; in base ai dati disponibili in Turchia, sono state effettuate deduzioni relative ai costi di trasporto interno, assicurazione, movimentazione e imballaggio.

Per quanto riguarda il valore normale gli adeguamenti sono stati effettuati in base ai dati raccolti in Turchia relativi al trasporto interno, nonché ai costi dell'assicurazione, della movimentazione e dell'imballaggio.

Ai fini di un equo confronto si è tenuto conto delle differenze relative alle caratteristiche fisiche. La Commissione ha osservato che il produttore turco non produceva tutti i tipi di magnesite sinterizzata con i tenori di ossido di magnesio esportati dai produttori cinesi. La Commissione ha quindi adeguato il valore normale per determinare tutta la gamma di tipi di MgO, tenendo conto delle differenze del costo di produzione sostenuto dal produttore turco secondo i diversi tipi di prodotto. È stato effettuato un adeguamento del 9 % al costo di produzione per tener conto della differenza dei costi del combustibile sostenuti per produrre i tipi di magnesite sinterizzata con un tenore di MgO massimo del 92 %.

(20) Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che la magnesite sinterizzata di origine cinese deve essere considerata di qualità inferiore rispetto al prodotto simile originario della Turchia. I prezzi inferiori sarebbero quindi dovuti all'esistenza di alcune impurezze chimiche, al deterioramento subito nel corso del trasporto e dell'immagazzinaggio, nonché alla contaminazione nel corso del processo di cottura.

La Commissione non ha accertato elementi di prova relativi alla differenza di prezzo tra la magnesite sinterizzata turca e cinese, in quanto non è stato possibile stabilire che il prodotto cinese sia di qualità inferiore a causa di impurezze chimiche, si deteriori nel corso del trasporto oppure sia contaminato. I consumatori finali non considerano comunque il prodotto come di qualità inferiore. Pertanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, ai fini delle risultanze provvisorie tali richieste sono state respinte.

E. MARGINE DI DUMPING

(21) Il valore normale, determinato con il metodo sopra descritto, è stato confrontato con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni.

Dall'esame preliminare dei fatti risulta che le importazioni di magnesite sinterizzata sono oggetto di dumping. Il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità. Calcolato in percentuale della media ponderata del valore cif delle importazioni in questione, il margine di dumping è di 69 ECU/t.

I cinque esportatori cinesi che hanno collaborato hanno affermato di aver operato in modo indipendente e hanno chiesto che nei loro confronti fossero applicati margini di dumping individuali. Tali esportatori sono tuttavia organizzazioni controllate dallo Stato e non joint venture tra società cinesi e straniere. La Commissione ritiene che tale richiesta debba essere respinta, in quanto gli esportatori non sono indipendenti.

F. PREGIUDIZIO

1. Fattori relativi alle importazioni oggetto di dumping

a) Volume

(22) In base ai dati Eurostat relativi al codice NC 2519 90 30, le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese sono passate da 117 000 t nel 1988 ad oltre 176 000 t nel periodo dell'inchiesta. La Cina è quindi di gran lunga il principale esportatore di magnesite sinterizzata nella Comunità.

b) Quote di mercato

(23) Per calcolare il consumo complessivo di magnesite sinterizzata sul mercato comunitario la Commissione ha aggiunto alle vendite dei produttori comunitari nella Comunità le importazioni complessive indicate per il codice NC 2519 90 30. Il totale è stato adeguato per tener conto delle riesportazioni dalla Comunità. Il consumo complessivo così stimato è pari a 378 000 t nel 1988 e 429 000 t nel periodo dell'inchiesta. In base a tali elementi, la quota di mercato degli esportatori cinesi è sensibilmente aumentata, passando dal 31 % nel 1988 al 41 % nel periodo dell'inchiesta. Tale incremento deve essere considerato alla luce dell'espansione del mercato, pari al 13 % tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate del 51 %.

c) Prezzi

(24) Per quanto riguarda l'erosione dei prezzi, dai dati Eurostat risulta che gli esportatori cinesi tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta hanno ridotto i prezzi del 9 %. La riduzione dei prezzi degli importatori che hanno collaborato, in base ai quali è stato calcolato il margine di dumping, tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta è superiore a quella indicata dall'Eurostat.

La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi medi delle importazioni dalla Cina (allo stadio franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto) e i prezzi di vendita, calcolati a livello franco fabbrica, su base mensile, degli stessi tipi di prodotti venduti dai produttori comunitari. Tutte le transazioni all'importazione, eccetto una, sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari.

Rispetto ai prezzi di vendita dei produttori comunitari la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta era del 64 %.

2. Fattori relativi alla situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

(25) Nel periodo dell'inchiesta la produzione comunitaria di magnesite sinterizzata era pari al 62 % del livello del 1988.

b) Capacità e utilizzazione degli impianti

(26) Per calcolare l'utilizzazione degli impianti la Commissione ha preso in considerazione la capacità totale disponibile per produrre magnesite sinterizzata e magnesite caustica e l'ha ripartita proporzionalmente alla produzione annua effettiva dei due tipi di magnesite.

Così calcolata, l'utilizzazione degli impianti da parte dell'industria comunitaria è scesa dal 79 % nel 1988 al 71 % nel periodo dell'inchiesta. I dati relativi all'utilizzazione degli impianti della Fimisco e della Mecedonian Magnesite Mining non erano disponibili, dato che le due società hanno cessato l'attività nel novembre 1991.

c) Scorte

(27) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, mentre la produzione è diminuita, la consistenza delle scorte è aumentata del 28 %. Non si è tenuto conto delle scorte della Fimisco e della Macedonian Magnesite Mining che erano ovviamente consistenti, ma per le quali mancano informazioni particolareggiate.

d) Vendite e quota di mercato

(28) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, mentre il mercato era in espansione, il volume delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità è sceso del 15 %. Tale cifra non comprende le vendite della Fimisco e della Macedonia Magnesite Mining. Se tali vendite fossero state prese in considerazione, il calo sarebbe stato ancora più rilevante.

La quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 37 % nel 1988 al 23 % nel periodo dell'inchiesta, quando il mercato era in espansione (vedi punto 23).

e) Prezzi

(29) Dall'analisi dei prezzi applicati dai produttori comunitari sui mercati nei quali erano presenti le importazioni cinesi risulta che i prezzi dell'industria comunitaria, in base al confronto tra le singole qualità, tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta sono scesi del 10 %. In tale periodo i produttori comunitari hanno ridotto le vendite delle qualità inferiori e hanno privilegiato le vendite dei tipi di magnesite sinterizzata di prezzo superiore.

f) Utili

(30) I risultati finanziari dei produttori comunitari si sono deteriorati dal 1988 in poi e due produttori hanno cessato l'attività. Nel periodo dell'inchiesta i produttori comunitari hanno subito perdite oppure una riduzione sostanziale degli utili sulle vendite.

g) Occupazione

(31) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta l'occupazione nell'industria comunitaria è scesa del 14 %, senza tener conto della Fimisco e della Macedonian Magnesite Mining per i motivi esposti nel punto 6.

3. Conclusione

(32) In considerazione di elementi quali il calo della produzione, la diminuzione del tasso di utilizzazione degli impianti, l'incremento del volume delle scorte, la diminuzione del volume delle vendite e la perdita di quote di mercato, nonché il calo dei prezzi, le perdite finanziarie o la sensibile riduzione degli utili sulle vendite, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria abbia subito pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

G. RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA IL PREGIUDIZIO E LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

1. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

(33) La Commissione ha confrontato l'andamento del volume e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina con le vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria e ha accertato che il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria coincideva con l'aumento del volume delle importazioni in magnesite sinterizzata originaria della Cina.

Gli esportatori cinesi hanno beneficiato dell'incremento del consumo nella Comunità tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta a detrimento dell'industria comunitaria.

(34) La Commissione ha accertato che il prezzo era l'elemento principale in base al quale i consumatori sceglievano la propria fonte di approvvigionamento. La rilevante sottoquotazione dei prezzi da parte dei produttori cinesi, a causa delle pratiche di dumping, ha quindi avuto un'incidenza diretta sul volume delle vendite dell'industria comunitaria e sulle perdite da essa subite. L'industria comunitaria non ha potuto vendere a prezzi sufficienti per realizzare utili.

2. Incidenza di altri fattori

(35) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato provocato da altri fattori.

La Commissione ha riscontrato che il secondo esportatore di magnesite sinterizzata nella Comunità dopo la Repubblica popolare cinese è la Corea del Nord. Dal calcolo delle dimensioni del mercato, effettuato con lo stesso metodo seguito per la Cina, risulta che la quota di mercato della Corea del Nord è scesa dal 18 % nel 1988 al 14 % nel periodo dell'inchiesta. Anche se tali importazioni fossero causa di pregiudizio, rimane comunque valida la conclusione della Commissione secondo la quale le importazioni dalla Cina, considerate isolatamente, hanno provocato pregiudizio sostanziale. La Commissione intende tuttavia controllare attentamente gli sviluppi di tale situazione (vedi punto 41).

(36) Gli esportatori cinesi hanno affermato che l'eventuale pregiudizio subito dai produttori comunitari riguardo alle qualità con tenore di MgO superiore al 92 % non può essere provocato dalle importazioni dalla Cina. Gli esportatori hanno sostenuto che in linea di massima le qualità superiori al 92 % non sono esportate nella Comunità.

Esistono tuttavia elementi di prova incontestabili del fatto che gli esportatori cinesi hanno esportato le qualità superiori del prodotto a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta. Le diverse qualità coincidono inoltre parzialmente in termini di impieghi (vedi punto 12). Le risultanze in materia di pregiudizio sono state elaborate globalmente per il prodotto simile e sarebbe arbitrario identificare il pregiudizio prendendo in esame le singole qualità.

(37) Un utilizzatore finale ha affermato di aver adeguato il proprio processo produttivo in considerazione della struttura chimica particolare della magnesite sinterizzata cinese, in modo da utilizzare unicamente tale prodotto e di aver quindi rinunciato alle forniture dell'industria comunitaria.

A questo proposito la Commissione rileva in primo luogo che l'industria comunitaria è un fornitore potenziale di tutti i tipi di magnesite sinterizzata per i prodotti refrattari. In secondo luogo l'adeguamento dei processi produttivi per utilizzare unicamente magnesite cinese è giustificato dal livello dei prezzi delle importazioni cinesi nei cui confronti sono state accertate pratiche di dumping.

(38) Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria è provocato dall'inefficienza dell'industria stessa. Tale argomentazione non è stata tuttavia convalidata ed è in contraddizione con gli elementi di prova di cui la Commissione dispone, dai quali risulta che i produttori comunitari sono efficienti a causa del processo di razionalizzazione e di ammodernamento da essi avviato.

3. Conclusione

(39) La Commissione conclude che, considerate isolatamente, le importazioni oggetto di dumping di magnesite sinterizzata originaria della Repubblica popolare cinese hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(40) Per determinare se nell'interesse della Comunità sia necessario intervenire per evitare che nel corso della procedura sia provocato un ulteriore pregiudizio, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'obiettivo dei dazi antidumping, in linea di massima, è di frenare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali, per ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità.

Per quanto riguarda la presente procedura la Commissione ritiene che, se non venissero attuate misure volte a compensare le conseguenze delle importazioni cinesi a prezzi di dumping, le imprese che ancora producono magnesite sinterizzata sarebbero costrette a cessare completamente la loro attività. Tutti i produttori comunitari hanno subito perdite finanziarie oppure un calo sensibile del margine di utile, nonostante le iniziative volte a ridurre i costi con la diminuzione del numero di addetti, il ricorso ai subappalti, l'incremento dell'efficienza e la ristrutturazione degli impianti produttivi.

Secondo la Commissione sarebbe contrario agli interessi della Comunità abbandonare un'industria strutturalmente sana in un periodo in cui tale settore, esposto alla concorrenza sleale, subisce un grave pregiudizio che ne pregiudica la sopravvivenza a breve termine.

(41) Gli esportatori cinesi hanno formulato due argomentazioni relative all'interesse comunitario.

In primo luogo gli esportatori hanno sostenuto che l'istituzione di misure inefficaci è contraria all'interesse della Comunità. Essi affermano infatti che i produttori comunitari non potrebbero trarre alcun vantaggio da misure antidumping istituite sulle importazioni dei prodotti cinesi, in quanto queste ultime sarebbero sostituite da altre importazioni a basso prezzo, provenienti principalmente dalla Corea del Nord.

La Commissione ha preso in considerazione la probabile incidenza delle misure proposte sul mercato della magnesite sinterizzata. La Commissione ha accertato che gli esportatori cinesi fissano il prezzo di mercato e che gli altri esportatori si adeguano ai prezzi cinesi. Si può quindi prevedere che l'incremento dei prezzi derivante dall'istituzione di dazi antidumping sarà seguito anche da altri esportatori.

Pertanto, dal momento che non sono state presentate denunce nei confronti di altri esportatori, la Commissione non ritiene che per ora sussistano motivi sufficienti per intervenire contro le importazioni dalla Corea del Nord. La Commissione intende tuttavia seguire attentamente la situazione. Qualora le importazioni dalla Cina fossero sostituite in larga misura dalle importazioni dalla Corea del Nord e se il pregiudizio non fosse eliminato, la posizione della Commissione potrebbe essere riesaminata e sarebbero prese in esame azioni adeguate.

(42) La seconda argomentazione formulata dagli esportatori cinesi sosteneva che è contrario all'interesse della Comunità provocare un incremento dei costi dell'industria dei prodotti refrattari o dell'industria siderurgica a causa delle misure antidumping. Qualsiasi incremento dei costi avrebbe gravi conseguenze sulla capacità concorrenziale di tali industrie nei mercati internazionali.

La Commissione riconosce che la magnesite sinterizzata rappresenta una parte significativa del costo di produzione dei prodotti refrattari. Tuttavia, se non venissero attuate misure, l'industria comunitaria subirebbe un ulteriore deterioramento rispetto alla situazione attuale, già critica e sarebbe probabilmente costretta a chiudere definitivamente. In tal caso l'industria comunitaria, nella migliore delle ipotesi, subirebbe una contrazione rilevante, con conseguenze negative in termini di ricerca, sviluppo e occupazione.

L'industria dei materiali refrattari e successivamente l'industria siderurgica dipenderebbero in misura crescente dai prodotti importati. A lungo termine la diminuzione del numero di concorrenti provocherebbe l'aumento dei prezzi. Se si considerano tali conseguenze negative rispetto all'interesse a breve termine degli utilizzatori che desiderano beneficiare di forniture a prezzi inferiori, appare evidente che nell'interesse della Comunità è opportuno sostenere, a lungo termine, l'industria vitale della magnesite sinterizzata.

(43) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità è necessario adottare misure volte ad evitare che nel corso della procedura la produzione comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni di magnesite sinterizzata originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha concluso che tali misure debbano assumere la forma di un dazio antidumping provvisorio.

I. DAZIO PROVVISORIO

(44) Per stabilire se fosse necessario istituire un dazio con un'aliquota inferiore al margine di dumping, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita della magnesite sinterizzata di origine cinese (in base al prezzo franco frontiera comunitaria) con la corrispondente media ponderata del costo di produzione della magnesite sinterizzata prodotta nello stesso periodo dall'industria comunitaria, prendendo in esame le singole qualità.

Dato che la differenza era superiore al margine di dumping accertato, l'aliquota del dazio da istituire deve essere pari a quest'ultimo.

Il dazio deve essere istituito in forma di importo fisso. La Commissione ritiene che, in considerazione del margine elevato di sottoquotazione e del calo dei prezzi accertati nel periodo dell'inchiesta, un dazio ad valorem avrebbe effetti decrescenti e non costituirebbe una misura efficace.

J. DISPOSIZIONE FINALE

(45) Ai fini della correttezza amministrativa, è opportuno fissare un termine adeguato entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto sulle risultanze esposte nel presente regolamento e chiedere di essere sentite dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesia calcinata a morte (sinterizzata), originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2519 90 30.

2. L'importo del dazio è pari a 69 ECU/t di peso netto.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'emissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese, è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 276 del 23. 10. 1991. (3) Per arricchimento si intende il complesso trattamento del metallo volto ad eliminare le impurezze e in particolare la separazione gravimetrica, la separazione magnetica e la flottazione.

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