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Document 31992R2656

    Regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell' 8 settembre 1992, concernente talune modalità tecniche connesse con l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

    GU L 266 del 12.9.1992, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/1993; abrogato da 393R0990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2656/oj

    31992R2656

    Regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell' 8 settembre 1992, concernente talune modalità tecniche connesse con l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 12/09/1992 pag. 0027 - 0028


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/92 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 1992 concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio, del 1o giugno 1992, che proibisce il commercio tra la Comunità europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1),

    considerando che è di fondamentale importanza garantire un'applicazione efficace dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

    considerando che a tal fine è necessario esercitare in modo sufficiente un controllo efficace sulle esportazioni dalla Comunità;

    considerando che tale controllo deve implicare misure volte ad accertare che le merci esportate dalla Comunità non vengano deviate verso talune Repubbliche o territori confinanti con le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

    considerando che tali esportazioni devono essere quindi subordinate al rilascio di autorizzazioni preventive da parte delle autorità competenti degli Stati membri, in stretta cooperazione con le autorità della Repubblica o del territorio importatore;

    considerando che, per evitare indebiti oneri alle parti interessate, è opportuno prevedere alcune eccezioni per quanto riguarda l'applicabilità del presente regolamento;

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica di Croazia, nonché nel territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le merci e i prodotti originari o provenienti dalla Comunità è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso queste Repubbliche o questo territorio, la quale deve essere rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri.

    Articolo 2

    L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata a condizione che sia stata rilasciata dalle autorità competenti della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia o del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in funzione della destinazione dell'importazione, una licenza di importazione.

    Occorre assicurare che tali autorità confermino l'arrivo a destinazione delle merci indicate nell'autorizzazione preventiva di esportazione.

    Articolo 3

    Le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2 sono adottate dalla Commissione.

    La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di 15 giorni.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    Articolo 4

    Le procedure di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle operazioni di esportazione:

    a) derivanti da contratti o modifiche di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la loro esecuzione abbia avuto inizio anteriormente a tale data;

    b) che comprendano prodotti alimentari o merci e prodotti destinati a scopi strettamente medici, ad esigenze umanitarie essenziali o ad attività connesse con Unprofor, con la Conferenza sulla Iugoslavia o con la Missione di sorveglianza della Comunità europea;

    c) il cui valore unitario sia inferiore a ecu 1 000.

    L'eccezione menzionata alla lettera a) cessa di essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 1992.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile sette giorni dopo la pubblicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. LAMONT

    (1) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

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