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Document 31992R2310

    Regolamento (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    GU L 222 del 7.8.1992, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2310/oj

    31992R2310

    Regolamento (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 222 del 07/08/1992 pag. 0023 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0118
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0118


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento n. 136/66/CEE così modificato ha consentito alle organizzazioni di produttori o alle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE di accedere all'intervento comunitario; che occorre pertanto adeguare in tal senso l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3);

    considerando che le misure previste debbono entrare in vigore a partire della data della modifica del regolamento n. 136/66/CEE;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3472/85 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento:

    - da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto, oppure

    - dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE, che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

    L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

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