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Document 31992R2310
Commission Regulation (EEC) No 2310/92 of 31 July 1992 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying-in and storage of olive oil by intervention agencies
Regolamento (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Regolamento (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
GU L 222 del 7.8.1992, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Regolamento (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 07/08/1992 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0118
REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che il regolamento n. 136/66/CEE così modificato ha consentito alle organizzazioni di produttori o alle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE di accedere all'intervento comunitario; che occorre pertanto adeguare in tal senso l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3); considerando che le misure previste debbono entrare in vigore a partire della data della modifica del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3472/85 è sostituito dal seguente testo: « 1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento: - da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto, oppure - dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE, che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni. L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.