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Document 31992R2276

Regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

GU L 220 del 5.8.1992, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997; abrogato da 397R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2276/oj

31992R2276

Regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 05/08/1992 pag. 0022 - 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/92 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1992 recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti ritirati dal mercato a norma degli articoli 15 ter e 18, ovvero acquistati a norma delle disposizioni degli articoli 19 e 19 bis, possono essere distribuiti gratuitamente a diversi beneficiari;

considerando che l'inoltro dei succitati prodotti dai luoghi in cui sono stati ritirati o acquistati all'intervento fino ai luoghi in cui sono effettivamente distribuiti comporta determinate spese di trasporto; che è opportuno stabilire un importo forfettario per il finanziamento di tali spese;

considerando che per evitare rischi di distorsioni di origine monetaria è indicato avvalersi di un tasso aderente alla realtà economica, rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 (5) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (6) tale tasso è pubblicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese di trasporto sul territorio nazionale sostenute per le operazioni di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera a), primo, quinto e sesto trattino dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per i prodotti ritirati dal mercato a norma degli articoli 15 ter e 18, ovvero per quelli acquistati a norma degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento, sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, limitatamente ai seguenti importi forfettari, in funzione della distanza tra il luogo del ritiro e quello della consegna:

(in ECU/100 kg lordi)

- distanza inferiore a 25 km 1,20 - distanza compresa tra 25 e 199 km 2,50 - distanza compresa tra 200 e 349 km 3,50 - distanza compresa tra 350 e 499 km 5,00 - distanza pari o superiore a 500 km 6,50 - supplemento per spese di trasporto per vagone o automezzo frigorifero o refrigeratore 0,60

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi fissati al primo comma sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 in vigore il 1o agosto 1992.

Articolo 2

1. La distribuzione dei prodotti è organizzata in modo da ridurre al massimo le spese di trasporto.

2. Gli Stati membri controllano la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti in esame. Essi trasmettono ogni mese alla Commissione una breve ricapitolazione dei quantitativi di prodotti distribuiti gratuitamente in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

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