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Document 31992R2265
Commission Regulation (EEC) No 2265/92 of 31 July 1992 revoking Regulation (EEC) No 942/92 concerning the stopping of fishing for anchovy by vessels flying the flag of France
REGOLAMENTO (CEE) N. 2265/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che revoca il regolamento (CEE) n. 942/92 relativo alla sospensione della pesca dell' acciuga da parte delle navi battenti bandiera delle Francia
REGOLAMENTO (CEE) N. 2265/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che revoca il regolamento (CEE) n. 942/92 relativo alla sospensione della pesca dell' acciuga da parte delle navi battenti bandiera delle Francia
GU L 220 del 5.8.1992, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 2265/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che revoca il regolamento (CEE) n. 942/92 relativo alla sospensione della pesca dell' acciuga da parte delle navi battenti bandiera delle Francia -
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 05/08/1992 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CEE) N. 2265/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che revoca il regolamento (CEE) n. 942/92 relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera delle Francia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 942/92 della Commissione (3) ha proibito la pesca dell'acciuga nelle acque della divisione VIII da parte delle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia; considerando che la Spagna ha trasferito alla Francia, il 3 luglio 1992, 6 000 t di acciuga nelle acque della divisione VIII, che la pesca dell'acciuga nelle acque della divisione VIII effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia deve essere quindi autorizzata; che è di consequenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 942/92, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 942/92 viene revocato dal presente. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 42.