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Document 31992R2256
Commission Regulation (EEC) No 2256/92 of 31 July 1992 on statistical thresholds for the statistics on trade between Member States
Regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio fra Stati membri
Regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio fra Stati membri
GU L 219 del 4.8.1992, p. 40–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R1901
Regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio fra Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 219 del 04/08/1992 pag. 0040 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0242
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0242
REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio fra Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (1), in particolare l'articolo 30 , considerando che va alleggerito il più possibile l'onere degli operatori intracomunitari, esonerandoli dagli obblighi statistici o semplificando questi ultimi; considerando che tale sgravio deve essere limitato solamente dai requisiti che consentono di raggiungere una qualità statistica soddisfacente, della quale, di conseguenza, è opportuno stabilire in comune i criteri; considerando che ogni Stato membro, una volta definita la tale qualità, deve disporre degli strumenti necessari a garantirla, tenuto conto della propria struttura economica e commerciale; che ogni Stato deve stabilire, in base alle informazioni ad esso note, il migliore equilibrio fra sgravio e qualità; considerando che le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad analizzare per determinare le proprie soglie statistiche al fine di introdurle nel 1993 differiscono, soprattutto per quanto riguarda la copertura, dalle informazioni che essi devono analizzare ai fini dell'adeguamento delle soglie stesse a decorrere dal 1994; che è quindi opportuno distinguere le regole da osservare una sola volta, nel primo caso, da quelle da rispettare, in seguito, ogni anno; considerando che i doveri dell'obbligato all'informazione vanno definiti in modo che sia tenuto al meglio dei suoi interessi, soprattutto qualora le sue operazioni intracomunitarie raggiungano un determinato volume; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri stabiliscono annualmente, in moneta nazionale, le soglie di assimilazione o di semplificazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/91, denominato in seguito regolamento di base. Gli Stati membri stabiliscono le soglie in modo tale da soddisfare i requisiti qualitativi determinati dal presente regolamento e, nel contempo, in modo da sfruttare appieno le possibilità di sgravio per gli operatori intracomunitari. Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) « errore »: lo scarto fra i risultati ottenuti senza applicare le soglie di cui all'articolo 1 e i risultati ottenuti applicando tali soglie; qualora sia stata esperita una procedura di correzione dei risultati ottenuti applicando le soglie, l'errore si calcola in relazione ai risultati sottoposti a correzione; b) « valore totale »: - ai fini dell'introduzione delle soglie nel 1993, il valore delle spedizioni o degli arrivi registrati durante un periodo di dodici mesi dagli operatori intracomunitari; - ai fini dell'adeguamento delle soglie dal 1994, il valore delle spedizioni o degli arrivi registrati durante un periodo di dodici mesi dagli operatori intracomunitari non esentati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base; c) « tasso di copertura »: rispetto ad un dato valore totale, la parte in valore delle spedizioni o degli arrivi registrati dagli operatori intracomunitari che oltrepassano le soglie di assimilazione. Articolo 3 1. Ai fini dell'introduzione delle soglie di assimilazione nel 1993, gli Stati membri soddisfano i seguenti requisiti qualitativi: a) Risultati per merci ogni Stato membro garantisce, per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata che rappresentino individualmente almeno lo 0,005 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi il 5 %. Tuttavia ogni Stato membro ha la facoltà di elevare il suddetto requisito qualitativo fino a che, per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata che rappresentino individualmente almeno lo 0,001 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi il 5 %. b) Risultati per paesi concambianti Ogni Stato membro garantisce che, per i suoi risultati per paesi concambianti, esclusi i paesi che rappresentino meno del 3 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi l'1 %. c) Serie storiche Ogni Stato membro garantisce che: - per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata che rappresentino individualmente una percentuale conforme al punto a) sul valore totale delle spedizioni o degli arrivi e - per il 90 % dei suoi risultati per paesi concambianti, la fluttuazione nel tempo dell'errore relativo ai valori annui non superi i limiti (L) stabiliti a norma dell'allegato. Se l'applicazione di tale requisito comporta, in un determinato Stato membro, un aumento del numero degli obbligati a trasmettere la dichiarazione periodica di cui all'articolo 13 del regolamento di base sproporzionato rispetto al numero risultante dall'applicazione del più vincolante fra gli altri due requisiti, lo Stato membro in questione è autorizzato a ridurre di conseguenza la sproporzione accertata e ad informarne la Commissione. 2. Quando la parte di uno Stato membro nel valore totale delle spedizioni o degli arrivi della Comunità è inferiore al 3 %, lo Stato membro in questione ha la facoltà di derogare ai requisiti qualitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), primo comma e lettera c), primo comma, primo trattino. In tal caso le percentuali 90 % e 0,005 % sono sostituire, rispettivamente, da 70 % e 0,01 %. 3. Per soddisfare i requisiti qualitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri basano il calcolo delle loro soglie sui risultati del commercio con gli altri Stati membri relativi a periodi di dodici mesi precedenti l'introduzione delle soglie. Per gli Stati membri che, disponendo di informazioni incomplete, non sono in grado di effettuare il calcolo, le soglie di assimilazione saranno stabilite ad un livello che non potrà essere inferiore alla più bassa né superiore alla più elevata fra le soglie stabilite dagli altri Stati membri. Tuttavia questa disposizione non è vincolante per gli Stati membri che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 2. . 4. Possono essere adottate misure opportune su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento di base qualora l'applicazione delle soglie calcolate in conformità alle disposizioni del presente articolo conduca, per determinati gruppi di merci, a risultati che, mutatis mutandis, non soddisfano i requisiti qualitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e le soglie stesse non possano essere abbassate se non riducendo lo sgravio garantito dall'articolo 30 agli operatori intracomunitari. Articolo 4 Gli Stati membri possono stabilire le soglie di semplificazione, ai fini della loro introduzione nel 1993: - a livelli superiori a 100 000 ecu, conformemente all'articolo 28, paragrafo 9, primo comma del regolamento di base, purché garantiscano che almeno il 95 % del valore totale delle spedizioni o degli arrivi è coperto da dichiarazioni periodiche contenenti tutti i dati da comunicare conformemente all'articolo 23 del regolamento di base; - se beneficiano dell'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a livelli inferiori a 100 000 ecu, conformemente all'articolo 28, paragrafo 9, secondo comma del regolamento di base, nella misura necessaria a garantire che il 95 % del valore totale delle spedizioni o degli arrivi sia coperto da dichiarazioni periodiche contenenti tutti i dati da comunicare conformemente all'articolo 23 del regolamento di base. Articolo 5 L'informazione relativa all'introduzione delle soglie di assimilazione e di semplificazione nel 1993 è resa pubblica entro il 31 agosto 1992. Articolo 6 1. Ai fini dell'adeguamento delle soglie di assimilazione, dal 1994, i requisiti qualitativi determinati dall'articolo 3 sono ritenuti soddisfatti se il tasso di copertura è mantenuto al livello al quale si trovava al momento dell'introduzione delle soglie. 2. Per accertarsi che la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta gli Stati membri sono solamente tenuti a: a) fondare il calcolo delle soglie per l'anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati del loro commercio con gli altri Stati membri disponibili e riguardanti un periodo di dodici mesi e b) stabilire le soglie ad un livello che consenta di raggiungere, per il periodo così determinato, il tasso di copertura del periodo sui cui risultati essi hanno fondato il calcolo delle soglie per l'anno in corso. Gli Stati membri che applicano un altro metodo per soddisfare tale condizione informano la Commissione. 3. Gli Stati membri possono ridurre il tasso di copertura, purché i requisiti qualitativi di cui all'articolo 3 restino soddisfatti. 4. Gli Stati membri effettuano ogni anno il calcolo per l'adeguamento delle soglie di assimilazione. Essi sono tenuti ad applicare l'adeguamento quando esso implica una variazione di almeno il 10 % del valore delle soglie dell'anno in corso. Articolo 7 1. Ai fini dell'adeguamento delle soglie di semplificazione, dal 1994, gli Stati membri che le stabiliscono: - a livelli superiori agli importi determinati dall'articolo 28, paragrafo 8 del regolamento di base sono tenuti a soddisfare la condizione prescritta dall'articolo 4, primo trattino del presente regolamento; - a livelli inferiori ai suddetti importi, poiché beneficiano della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, sono tenuti a rispettare il limite stabilito dall'articolo 4, secondo trattino dello stesso. 2. Per accertarsi che la condizione di cui all'articolo 4, primo trattino sia soddisfatta o che il limite di cui all'articolo 4, secondo trattino sia rispettato, gli Stati membri effettuano il calcolo per l'adeguamento delle soglie di semplificazione secondo il metodo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 per l'adeguamento delle soglie di assimilazione. Gli Stati membri che implicano un altro metodo informano la Commissione. Articolo 8 L'informazione relativa all'adeguamento delle soglie di assimilazione e di semplificazione a decorrere dal 1994 è resa pubblica entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'adeguamento stesso. Articolo 9 1. Gli obblighi all'informazione sono esonerati dai loro obblighi nei limiti consentiti dall'applicazione delle soglie di assimilazione e di semplificazione stabilite per un determinato anno se, nel corso dell'anno precedente, non hanno oltrepassato tali soglie. 2. Per ciascuna soglia statistica le disposizioni stabilite vigono durante tutto l'anno. Tuttavia, se nel corso dell'anno il valore delle operazioni intracomunitarie effettuate dall'obbligato all'informazione oltrepassa la soglia applicata, questi è tenuto a comunicare i dati relativi alle sue operazioni intracomunitarie a partire dal mese in cui è stata oltrepassata la soglia, conformemente alle disposizioni relative alla soglia indi applicabile. Quando tale disposizione implica la trasmissione delle dichiarazioni periodiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base gli Stati membri determinano il termine di trasmissione in conformità della loro organizzazione amministrativa. Articolo 10 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'informazione relativa alle soglie da essi calcolate almeno due settimane prima di renderla pubblica. Su richiesta della Commissione essi trasmettono altresì i dati necessari alla valutazione di tali soglie, sia per il periodo in base al quale essi hanno effettuato il calcolo, sia per un determinato anno civile. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. ALLEGATO I limiti (L) della fluttuazione dell'errore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono fissati come segue: ei,t+1 ei,t Li,t+1,t con e i,t = errore in % della sottovoce i della NC o del paese concambiante i nell'anno t ei,t = [ (Vi,t Vi,t ) / Vi,t ] · 100 d c c c Vi,t = valore annuale della sottovoce i della NC o del paese concambiante i nell'anno t senza applicazione di una soglia Li,t+l,t = l i,t+1,t se l i,t+1,t 5 Li,t+l,t = 5 se l i,t+1,t 5 li,t+l,t = 5· qi,t+l,t + 0,5 qi,t+l,t = (Vi,t+l / Vi,t ) - 1 c c t 1990 d Vi,t = valore annuale della sottovoce i della NC o del paese concambiante i nell'anno t senza applicazione di una soglia