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Document 31992R2175
Commission Regulation (EEC) No 2175/92 of 30 July 1992 laying down detailed rules for the application of the specific measures for the supply of processed fruit and vegetable products to the Canary Islands
Regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie
Regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie
GU L 217 del 31.7.1992, p. 67–69
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1994; abrogato da 394R3010
Regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0067 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0045
REGOLAMENTO (CEE) N. 2175/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, del 15 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12, considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui ai codici NC 2007 99 e 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità; considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e i prezzi praticati all'esportazione verso l'arcipelago; considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (4); che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori; considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario. 2. Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato I, parte II, possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale. Articolo 2 Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità. Articolo 3 1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92. 2. Per i prodotti di cui ai codici NC 2007 99, 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 70, 2008 80, 2008 92 e 2008 99, eccetto quelli figuranti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 426/86 del 24 febbraio 1986, del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (6), il beneficio dell'esonero dal prelievo all'importazione è concesso dietro presentazione del certificato di esonero di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1695/92. Articolo 4 La Spagna designa l'autorità competente per: a) il rilascio dei titoli d'importazione e dei certificati di esonero; b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92; c) il pagamento dell'aiuto agli operatori. Articolo 5 1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se: a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun codice di prodotti di cui all'allegato I, pubblicata dall'autorità competente; b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 20 ecu/100 kg, ovvero di 15 ecu/100 kg per i prodotti di cui ai codici NC 2008 30 e 2008 70. 2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese. 3. Se i titoli e i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1695/92, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio; in tal caso, la cauzione relativa al titolo o al certificato viene svincolata. Articolo 6 La validità dei titoli e dei certificati scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese di rilascio. Articolo 7 Gli aiuti di cui all'articolo 2 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti. Per il pagamento degli aiuti in moneta nazionale si applica il tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui viene presentata la domanda di certificato d'aiuto. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5. ALLEGATO I Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie per il periodo 1o luglio 1992 - 30 giugno 1993 (tonnellate) Codice NC Designazione delle merci Quantità Parte I 2007 99 Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate contenenti frutta diverse dagli agrumi 1 250 Parte II 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove 2008 20 ananassi 1 700 2008 30 agrumi 500 2008 40 pere 1 600 2008 50 albicocche 150 2008 70 pesche 7 600 2008 80 fragole 100 altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19 2008 92 miscugli 1 450 2008 99 diversi dai cuori di palma e miscugli 650 13 750 ALLEGATO II Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità (ECU/100 kg) Codice NC Importi 2007 99 54 2008 20 41 2008 30 16 2008 40 - 2008 50 21 2008 70 15 2008 80 85 2008 92 31 2008 99 47