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Document 31992R1956

Regolamento (CEE) n. 1956/92 della Commissione, del 7 luglio 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell' India e della Repubblica di Corea

GU L 197 del 16.7.1992, p. 25–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1956/oj

31992R1956

Regolamento (CEE) n. 1956/92 della Commissione, del 7 luglio 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell' India e della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 16/07/1992 pag. 0025 - 0033


REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/92 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell'India e della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel settembre 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia scritta presentata dal « Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche » (CIRFS) per conto dei produttori che complessivamente rappresentano una parte sostanziale della produzione comunitaria di fibre sintetiche di poliesteri. La denuncia conteneva elementi di prova, relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni dei prodotti in questione originari dell'India e della Repubblica di Corea (Corea) e del pregiudizio materiale da esse derivante che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri, di cui al codice NC 5503 20 00, originarie dell'India e della Corea e ha iniziato un'inchiesta.

Occorre rilevare che si è proceduto ad un riesame concomitante delle misure antidumping istituite con regolamento (CEE) n. 3946/88 del Consiglio (3) sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri originarie della Iugoslavia, del Messico, della Romania, degli Stati Uniti d'America, di Taiwan e della Turchia, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (4).

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) Tutti gli esportatori coreani noti, la maggior parte degli esportatori indiani e tutti i produttori comunitari denunzianti hanno comunicato osservazioni scritte. Anche alcuni importatori hanno presentato osservazioni.

(4) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Hoechst AG, Frankfurt/Main, Germania

- Du Pont de Nemours GmbH, Bad Homburg, Germania

- Enka AG, Wuppertal, Germania

- Rhône Poulenc Fibres SA, Lione, Francia

- Wellman International Ltd, Mullagh-Kells, Irlanda

- Enichem Fibre Spa, Milano, Italia

- Montefibre Spa, Milano, Italia

- Akzo NV, Arnhem, Paesi Bassi

- Nurel SA, Barcellona, Spagna

- La Seda de Barcelona SA, Barcellona, Spagna

- Rhône Poulenc Fibras SA, Barcellona, Spagna

- Brilen SA, Barcellona, Spagna

- Hoechst Fibras SA, Portalegre, Portogallo

I produttori comunitari suddetti sono membri dell'IRSFC.

b) Produttori/esportatori indiani

- ICI India Ltd, Bombay

- India Polyfibres Ltd, Lucknow

- Indian Organic Chemicals Ltd, Bombay

- JCT Fibres Ltd, New Delhi

- Orissa Synthetics Ltd, New Delhi

- Reliance Industries Ltd, Bombay

- Swadeshi Polytex Ltd, New Delhi;

c) Produttori/esportatori coreani

- Samyang Co Ltd, Seul

- Sunkyong Industries Ltd, Seul

- Chell Synthetic Textiles Co Ltd, Seul.

(5) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte del dununziante, dei produttori/esportatori suddetti e da alcuni importatori e ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

Un produttore/esportatore indiano ha rifiutato di comunicare tutte le informazioni richieste sulla determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto elaborato le sue conclusioni relative al valore normale per detto esportatore in base agli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1990 e il 31 agosto 1990 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA DELLA COMUNITÀ

1. Prodotto in esame

(7) I prodotti oggetto dell'avviso di apertura del procedimento antidumping sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, normalmente denominate fibre sintetiche di poliesteri.

Le fibre in questione sono utilizzate in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessili, secondo il tipo di prodotto. Nella Comunità il 60 % delle fibre sintetiche di poliesteri è utilizzato per la filatura, ovvero per la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, eventualmente dopo essere stato mischiato con altre fibre quali cotone o lana. Il 25 % circa è utilizzato per lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili (per es. cuscini, sedili per auto, giacche) e il restante 15 % è impiegato per la produzione di articoli non tessuti, in particolare di tappeti.

(8) Le eventuali differenze relative all'utilizzazione e alla qualità delle fibre sintetiche di poliesteri non implicano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche essenziali, di percezione dei consumatori o di commercializzazione dei diversi tipi. Le fibre sintetiche di poliesteri devono pertanto essere considerate come un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

Alcuni importatori hanno chiesto di distinguere tra le fibre sintetiche di poliesteri utilizzate per l'imbottitura e le altre fibre, a causa della diversità di applicazioni. La richiesta non è tuttavaia accettabile in quanto la differenziazione si manifesta soltanto in una fase successiva della lavorazione delle fibre. Prima di tale lavorazione, infatti, tutti i tipi di fibre sintetiche di poliesteri hanno in generale le stesse caratteristiche fisiche.

Alcuni esportatori ed importatori hanno chiesto che le fibre sintetiche di poliesteri con caratteristiche speciali, quali le fibre affiancate, con basso punto di fusione oppure termofusibili fossero considerate come prodotti distinti da quelli sopra definiti e quindi escluse dall'oggetto del presente procedimento, in quanto il loro prezzo era nettamente superiore ai prezzi di vendita delle altre fibre.

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che, anche se esistono diversi tipi di fibre sintetiche di poliesteri aventi caratteristiche differenti per soddisfare esigenze specifiche, le caratteristiche fisiche essenziali, le applicazioni e gli impieghi sono uguali a quelli delle altre fibre sintetiche. Il mercato di tali prodotti è in effetti costituito da tipi di fibre in parte coincidenti che non possono essere ripartiti in categorie chiaramente definite. Si è quindi ritenuto che le eventuali caratteristiche specifiche non fossero sufficienti per considerare le presunte fibre speciali come un prodotto diverso e che, per evitare discriminazioni, tali fibre dovessero essere comprese nel campo di applicazione del presente procedimento.

2. Prodotto simile

(9) Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di fibre sintetiche di poliesteri venduti sui mercati dell'India e della Corea, nonostante alcune differenze secondarie relative alla lunghezza, allo spessore e alla qualità, sono simili alle fibre esportate da tali paesi nella Comunità.

Analogamente, nonostante le eventuali differenze secondarie sopra citate, le fibre sintetiche di poliesteri esportate dall'India e dalla Corea nella Comunità sono del tutto simili a quelle prodotte nella Comunità.

3. Industria comunitaria

(10) La Commissione ha accertato che i ricorrenti hanno prodotto oltre l'80 % della produzione comunitaria complessiva delle fibre in questione e che pertanto costituiscono una parte sostanziale della produzione comunitaria totale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. VALORE NORMALE

1. Determinazione del valore normale in base ai prezzi nel paese esportatore

(11) Quattro produttori/esportatori coreani e indiani hanno venduto sul mercato interno fibre sintetiche di poliesteri in quantitativi sufficienti e a prezzi che consentivano il recupero di tutti i costi adeguatamente ripartiti nel corso di normali operazioni commerciali e nei confronti di tali produttori/esportatori il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base alla media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno per i tipi di fibre in esame. Tali prezzi erano al netto di tutti gli sconti e delle riduzioni direttamente collegati alle vendite dei prodotti in questione.

Quando il volume delle vendite era inferiore al margine che la Commissione ha fissato nei casi precedenti, pari al 5 % del volume delle esportazioni degli stessi tipi nella Comunità, tali vendite non sono state considerate sufficientemente rappresentative e il valore normale è stato determinato in base al valore costruito.

2. Determinazione del valore normale in base al valore costruito

(12) Nel periodo dell'inchiesta i restanti produttori/esportatori indiani e coreani hanno venduto sul mercato interno quantitativi rilevanti dei tipi di fibre direttamente comparabili a prezzi che non permettevano il recupero, nel corso di normali operazioni commerciali, di tutti i costi adeguatamente ripartiti e il valore normale è stato quindi determinato in base al valore dei tipi di prodotti in esame.

In tale circostanza il valore costruito è stato determinato in base ai costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine per i materiali e la fabbricazione dei tipi di prodotti venduti sul mercato interno, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita, stabilito in funzione delle vendite sul mercato interno secondo i dati forniti nei conti certificati dell'esportatore in questione e debitamente ripartito in base al fatturato per il tipo di prodotto in esame. All'importo così calcolato è stato aggiunto un margine di profitto.

Quando i produttori/esportatori interessati non avevano effettato vendite remunerative di alcun tipo di prodotto simile, il profitto è stato stabilito in funzione della media dei profitti realizzati dagli altri produttori sulle rispettive vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) punto II del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(13) Per quanto riguarda il produttore coreano di cui al punto 12, in mancanza di informazioni sui costi di produzione dei tipi di fibre in esame, la Commissione non ha potuto valutare la redditività delle vendite. Il valore normale è stato quindi determinato in base ai costi di produzione e alle spese generali, amministrative e di vendita degli altri tipi di fibre vendute dal produttore stesso sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) punto II del regolamento (CEE) n. 2423/88.

La società ha affermato che i costi di produzione dei tipi di fibre in questione non erano stati registrati in quanto si trattava di prodotti di qualità inferiore, per i quali poteva essere indicato soltanto il valore netto di presunto realizzo. Tale osservazione non è stata accolta dato che i quantitativi delle fibre di presunta qualità inferiore superavano di gran lunga la percentuale di sottoprodotti che si può ottenere nel corso del processo di produzione. La Commissione non disponeva inoltre di elementi di prova da cui risultasse che i tipi di fibre in questione erano di qualità diversa rispetto agli altri.

Il profitto è stato determinato in funzione della media degli utili realizzati sul mercato interno dall'esportatore in questione sulle altre vendite di fibre sintetiche di poliesteri.

D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

(14) Per i prodotti di ciascun esportatore la Commissione ha verificato almeno il 70 % di tutte le transazioni svolte nel periodo dell'inchiesta. Tale percentuale è stata considerata rappresentativa di tutte le transazioni degli esportatori nel corso di detto periodo.

Tutti gli esportatori indiani e due esportatori coreani hanno venduto i propri prodotti direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione corrispondenti sono stati pertanto determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti, che sono stati considerati attendibili. Nei confronti di un produttore/esportatore coreano il prezzo all'esportazione è stato determinato in funzione del prezzo pagato o pagabile da una società di vendita indipendente in Corea per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.

E. CONFRONTO

1. Osservazioni generali

(15) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali le differenze relative a caratteristiche fisiche, oneri all'importazione e spese di vendita, quando è stata accertata l'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in esame. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

2. Differenze relative alle caratteristiche fisiche

(16) Per quanto riguarda le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, quando la domanda era giustificata, il valore normale è stato modificato con un adeguamento basato sugli effetti di tali differenze sul valore di mercato del prodotto nel paese d'origine o di esportazione.

A tal fine le differenze inerenti al valore di mercato sono state determinate, come nei casi precedenti, in funzione delle differenze fisiche significative in termini di costo pieno di produzione, comprendente una percentuale delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto che normalmente sono inclusi nei prezzi dei modelli venduti sul mercato interno e presi in considerazione ai fini del confronto.

3. Differenze relative agli oneri all'importazione

(17) Alcuni esportatori indiani hanno affermato che dal valore normale avrebbe dovuto essere dedotto un importo corrispondente agli oneri all'importazione che gravano sui materiali fisicamente incorporati nei prodotti simili quando questi ultimi sono destinati al consumo interno e che sono rimborsati quando i prodotti sono esportati nella Comunità.

Non sono stati tuttavia presentati elementi di prova sufficienti in merito al tipo e all'importo degli oneri all'importazione che gravano su tali materiali.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha respinto la richiesta.

F. MARGINI DI DUMPING

(18) Dato che i prezzi all'esportazione variavano sensibilmente, il valore normale relativo ai modelli degli esportatori venduti sul mercato interno è stato confrontato con il prezzo all'esportazione di modelli analoghi prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Corea da parte di quasi tutti gli esportatori soggetti dell'inchiesta, con un margine pari all'importo di cui il valore normale così determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. Anche se i margini di dumping differivano secondo gli esportatori, le corrispondenti medie ponderate per tutti i produttori/esportatori indiani erano rilevanti e comunque superiori all'importo necessario per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping (vedi punti da 50 a 57).

La media ponderata dei margini di dumping relativi ai produttori/esportatori coreani era la seguente:

- Sunkyong 1,68 %

- Samyang 9,02 %

(19) Nei confronti degli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati altrimenti, oppure che hanno rifiutato di fornire le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione, il dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito, dato che i quantitativi esportati dai produttori/esportatori indiani e coreani che hanno collaborato superano il 90 % delle esportazioni nella Comunità, la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'inchiesta in ciascuno dei paesi interessati fornissero la base più adeguata per la determinazione dei margine di dumping. Poiché si offrirebbe l'opportunità di eludere il dazio se il margine di dumping relativo a tali produttori fosse inferiore al margine più elevato relativo agli esportatori indiani e coreani, è stato ritenuto opportuno utilizzare tale margine di dumping nei confronti dei produttori in questione.

(20) Non sono state accertate pratiche di dumping nei confronti della società coreana Cheil.

G. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(21) La Commissione ha ritenuto che le conseguenze delle importazioni dall'India e dalla Corea dovessero essere valutate cumulativamente. I prodotti esportati da ciascuno dei paesi interessati erano infatti simili ed erano venduti oppure offerti in vendita negli stessi mercati geografici, utilizzavano canali di distribuzione comuni oppure analoghi ed erano presenti simultaneamente sul mercato in quantitativi non trascurabili.

Tali importazioni provocano quindi effetti simili e simultanei sull'industria comunitaria, che devono essere valutati congiuntamente.

(22) Occorre inoltre rilevare che erano presenti sul mercato comunitario anche le importazioni soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 3496/88 e attualmente in fase di riesame (vedi punto 1).

2. Consumo comunitario

(23) L'andamento del consumo sul mercato comunitario è stato relativamente stabile, in quanto è passato da 431 535 t nel 1988 a 441 033 t nel 1989, con una lieve flessione sino a 424 194 t nel 1990 (277 507 t nel periodo dell'inchiesta).

3. Volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(24) Il volume delle fibre sintetiche di poliesteri oggetto di dumping importate dall'India è passato da 1 258 t nel 1988 a 5 551 t nel 1989 e a 8 877 t nel 1990 e nel periodo dell'inchiesta era pari a 5 886 t. La corrispondente quota di mercato è passata dallo 0,3 % al 2,1 %.

Il volume delle fibre sintetiche di poliesteri oggetto di dumping importate dalla Corea è aumentato da 3 459 t nel 1988 a 6 996 t nel 1989 e ha raggiunto 16 150 t nel 1990, mentre nel periodo dell'inchiesta era di 11 282 t. La corrispondente quota di mercato è aumentata dallo 0,8 % al 4,1 %.

(25) Il volume delle importazioni in dumping dall'India e dalla Corea, considerate complessivamente, è aumentato da 4 717 t nel 1988 a 25 027 t nel 1990 ed era pari a 17 168 t nel periodo dell'inchiesta. La corrispondente quota di mercato è passata dall'1,1 % al 6,2 %.

La quota di mercato delle importazioni in dumping deve pertanto essere considerata significativa. Occorre inoltre osservare che il volume corrispondente tra il 1988 e il 1990 è aumentato molto rapidamente ed è praticamente quadruplicato.

4. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(26) La Commissione ha esaminato se i produttori/esportatori indiani e coreani abbiano applicato sottoquotazioni dei prezzi nel periodo dell'inchiesta. L'esame è stato fatto in rapporto alle vendite da essi effettuate negli Stati membri nei quali è stata venduta la maggior parte delle fibre sintetiche di poliesteri in questione.

La Commissione ha selezionato in primo luogo le fibre sintetiche di poliesteri rappresentative dei tipi e delle categorie commercializzate dai produttori comunitari e ha in seguito selezionato i tipi rappresentativi degli stessi prodotti esportati dalle imprese coreane ed indiane che erano direttamente comparabili.

I tipi di prodotti così selezionati sono stati confrontati in base alle vendite al primo cliente indipendente allo stesso stadio commerciale. I prezzi di vendita medi dei singoli tipi di prodotti esportati dei produttori indiani e coreani sono stati confrontati in ciascun mercato comunitario esaminato, con le cifre corrispondenti relative ai tipi di prodotti dell'industria comunitaria.

Sono stati effettuati gli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze relative alle spese di vendita dirette quando il confronto non è stato fatto all'interno degli stessi canali di vendita. Come risulta dal punto 16 sono stati effettuati anche gli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze qualitative dei prodotti venduti.

(27) Da tale confronto sono emerse rilevanti sottoquotazioni dei prezzi da parte degli esportatori indiani e coreani.

Nei confronti degli esportatori indiani è stato accertato un margine di sottoquotazione compreso tra il 10 % e il 29 %, mentre il margine riscontrato nei confronti degli esportatori coreani era compreso tra il 15 % e il 20 %.

5. Altri fattori economici pertinenti

a) Capacità, indice di sfruttamento degli impianti, produzione e scorte

(28) La produzione di fibre sintetiche di poliesteri nella Comunità è passata da 379 286 t nel 1988 a 407 251 t nel 1990 (secondo l'estrapolazione dalle cifre relative alla produzione nel periodo dell'inchiesta, pari a 271 110 t).

Dato che la capacità di produzione è passata da 432 903 t a 471 723 t nello stesso periodo, l'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto relativamente stabile, con variazioni comprese tra l'86 % e l'88 %.

Nello stesso periodo le scorte dell'industria comunitaria sono passate da 29 146 t a 56 533 t, con un aumento del 94 %.

b) Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria

(29) Il volume delle vendite di fibre sintetiche di poliesteri effettuate nella Comunità dall'industria comunitaria è aumentato del 5,6 % tra il 1988 e il 1989, passando da 337 424 t a 365 465 t, mentre nel 1990 è sceso del 7,3 % sino a 330 310 t (220 207 t nel periodo dell'inchiesta).

La quota di mercato è rimasta relativamente stabile: dopo un incremento dal 78,2 % nel 1988 all'80,8 % nel 1989, la quota di mercato dell'industria comunitaria è leggermente scesa al 79,4 % nel 1990.

c) Andamento dei prezzi

(30) L'andamento dei prezzi delle fibre sintetiche di poliesteri nella Comunità è stato accuratamente esaminato in riferimento ai prezzi di vendita dei diversi tipi di fibre prodotti dall'industria comunitaria e dagli esportatori interessati.

Dall'inchiesta è emerso che tra il 1988 e il 1989 i prezzi delle fibre sintetiche di poliesteri nella Comunità sono aumentati in seguito all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni originarie di diversi paesi (vedi punto 2 e punto 21), mentre nel 1990 i prezzi sono nuovamente scesi sino al livello del 1988.

d) Redditività

(31) La Commissione ha accertato che dal 1988 in poi l'industria comunitaria ha avuto utili negativi sulle vendite. Nel 1989 tali risultati negativi si sono lievemente attenuati, ma nel periodo dell'inchiesta la situazione si è ulteriormente deteriorata. Nel 1990 nessun produttore comunitario ha raggiunto un adeguato margine di redditività e alcune imprese hanno subito gravi perdite. Nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha registrato in media perdite pari al 2,3 % circa.

e) Occupazione e investimenti

(32) Tra il 1988 e il 1990 nel settore in questione sono stati perduti 237 posti di lavoro, pari al 5 % della forza lavoro.

L'industria comunitaria ha inoltre ridotto gli investimenti e due impianti sono stati chiusi.

6. Conclusione

(33) Per stabilire se l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- tra il 1988 e il 1989 i produttori comunitari non hanno potuto aumentare in misura significativa le loro vendite, che nel 1990 hanno subito un grave calo e sono scese al di sotto del livello del 1988;

- l'industria comunitaria ha subito perdite nonostante gli interventi di razionalizzazione che implicavano la riduzione del personale e la chiusura di impianti.

(34) In considerazione del calo delle vendite e delle perdite finanziarie, la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

(35) Per stabilire se il pregiudizio materiale sia provocato dalle importazioni in dumping, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Corea sono aumentate molto rapidamente, in quanto il loro volume si è quadruplicato tra il 1988 e il 1990,

- il fatto che gli esportatori indiani e coreani abbiano venduto i loro prodotti a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria ha indubbiamente favorito la rapida penetrazione delle importazioni oggetto di dumping,

- i prezzi delle fibre sintetiche di poliesteri nella Comunità, che dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni da diversi paesi (vedi punto 2 e punto 21) avrebbero dovuto aumentare, sono rimasti stazionari e hanno nuovamente registrato una tendenza al ribasso nel periodo dell'inchiesta.

(36) Occorre ricordare che, come già indicato nel punto 2 e nel punto 21, nel dicembre 1988 sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie di sei paesi, nei quali non erano comprese l'India e la Corea le cui quote di mercato erano allora minime. Nel 1989, in seguito a tali misure, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata e, dopo l'eliminazione dei vantaggi sleali in termini di prezzi, le importazioni soggette ai dazi antidumping sono diminuite del 38 %, con un calo di 22 000 t tra il 1988 e il 1990.

La Commissione ha tuttavia accertato che tale miglioramento è stato rapidamente seguito dal deterioramento dei risultati dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta.

Nel 1990 la situazione dell'industria comunitaria era caratterizzata dalla diminuzione delle vendite pari al 7,3 %, corrispondente a 26 000 t, dall'erosione della quota di mercato e dal calo della redditività, già insufficiente, in tali circostanze numerosi produttori comunitari hanno subito perdite rilevanti.

(37) La Commissione ha accertato che gli elementi negativi sopra indicati, indipendentemente dall'istituzione delle misure antidumping, hanno coinciso con l'inizio delle importazioni sul mercato comunitario dei prodotti originari dell'India e della Corea e con la loro rapida espansione. Occorre rilevare a questo proposito che il calo delle vendite dell'industria comunitaria corrispondeva approssimativamente all'aumento delle vendite degli esportatori indiani e coreani e al calo delle vendite dei prodotti importati soggetti alle misure antidumping.

Il rapido incremento delle importazioni indiane e coreane, dovuto alla costante e sostanziale sottoquotazione, è stato infatti ottenuto a detrimento delle importazioni soggette alle misure antidumping e ha ostacolato il risanamento dell'industria comunitaria, nonostante il calo delle importazioni suddette, provocando infine un ulteriore deterioramento.

Data infatti la sensibilità dei clienti alle variazioni di prezzo in tale settore, la presenza di importazioni a basso prezzo dall'India e dalla Corea, su un mercato solo recentemente tutelato dagli effetti di altre pratiche commerciali sleali, ha avuto conseguenze estremamente negative sul volume e sui prezzi di vendita e di conseguenza sulla redditività dell'industria comunitaria.

2. Incidenza di altri fattori

(38) La Commissione ha preso in esame anche l'incidenza di altri fattori. Pur avendo riscontrato, come risulta da quanto precede, che il pregiudizio materiale subito dall'industria comunitaria è stato provocato dalle importazioni in dumping di prodotti originari dell'India e della Corea, la Commissione non può dare per scontato che il pregiudizio subito negli ultimi anni debba essere attribuito interamente a tali esportazioni. Il ristagno della domanda sul mercato della Comunità potrebbe, tra l'altro, avere avuto effetti negativi sull'industria comunitaria.

(39) In considerazione tuttavia della stabilità del consumo e del tasso di utilizzazione degli impianti, le perdite subite dall'industria comunitaria non possono essere attribuite alla situazione del mercato. La Commissione ha inoltre esaminato le conseguenze delle importazioni non oggetto di dumping. È stato accertato che tali importazioni, che potrebbero aver avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria, sono rimaste stabili nel corso del periodo in esame. È stato quindi concluso che le importazioni in dumping dalla Corea e dall'India, considerate isolatamente, hanno avuto chiari effetti negativi sull'industria comunitaria.

(40) Alcuni esportatori coreani hanno affermato a questo proposito che le loro esportazioni hanno essenzialmente sostituito le importazioni sulle quali sono state istituite misure antidumping. Nell'ipotesi che tale sostituzione sia realmente avvenuta, gli esportatori in questione non avevano alcun diritto ad ottenere con pratiche di dumping la quota di mercato di altri esportatori soggetti a misure antidumping a causa di pratiche commerciali sleali, ostacolando quindi la ripresa dell'industria comunitaria e provocando un ulteriore deterioramento della sua situazione.

(41) Alcuni esportatori indiano hanno inoltre affermato che il pregiudizio doveva essere attribuito ad altri fattori, dato che la loro quota del mercato comunitario non era sufficiente per incidere sull'industria comunitaria. Tuttavia, come risulta dai punti 21 e 22, l'incidenza della quota di mercato delle importazioni in dumping doveva essere valutata cumulativamente. La quota di mercato complessiva, pari al 6,2 %, è sufficiente per avere effetti negativi sull'industria comunitaria, che sono dovuti in misure rilevante alle importazioni oggetto di dumping dall'India.

(42) Alla luce di tali elementi la Commissione ha concluso che gli effetti delle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri, oggetto di dumping, dall'India e dalla Corea, considerati isolatamente, hanno provocato un pregiudizio materiale all'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

(43) L'obiettivo dei dazi antidumping è di eliminare le pratiche di dumping che provocano pregiudizio all'industria comunitaria, per ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità.

(44) La Commissione, pur riconoscendo che l'istituzione di dazi antidumping può incidere sui livelli dei prezzi degli esportatori interessati nella Comunità e pertanto influire sulla competitività relativa dei loro prodotti, non ritiene che l'istituzione di misure antidumping possa limitare la concorrenza leale sul mercato comunitario. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi sleali ottenuti con le pratiche di dumping intende evitare il declino dell'industria comunitaria e quindi salvaguardare la disponibilità del maggior numero possibile di produttori.

(45) La Commissione ha inoltre preso in esame e valutato gli effetti dei dazi antidumping sulle fibre sintetiche di poliesteri importate dall'India e dalla Corea per quanto riguarda l'interesse specifico dell'industria comunitaria e delle altre parti interessate, compresi i consumatori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(46) Dato il tipo di pregiudizio materiale subito dall'industria comunitaria, e in considerazione del fatto che ne è stato ostacolato il risanamento dopo le difficoltà provocate da altre importazioni oggetto di dumping, la Commissione ritiene che, se non venissero prese misure, a breve termine alcuni produttori comunitari che hanno subito gravi perdite per un periodo prolungato sarebbero costretti a ritirarsi dal mercato. La loro scomparsa implicherebbe una grave riduzione dell'occupazione e limiterebbe il numero di fornitori, contrariamente agli interessi dei consumatori.

3. Interesse di altre parti

(47) È stato affermato che l'istituzione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse della Comunità, in quanto provocherebbe l'incremento dei prezzi, ridurrebbe la competitività e potrebbe danneggiare altre industrie comunitarie.

(48) È evidente che i vantaggi in termini di prezzi dovuti a pratiche sleali sono ingiustificabili e a lungo termine possono essere nocivi anche per i consumatori, in quanto indeboliscono i concorrenti e li eliminano dal mercato. Nella fattispecie non sembra tuttavia che l'istituzione di misure di difesa implichi un aumento dei prezzi per i consumatori di prodotti tessili, in quanto le fibre sintetiche di poliesteri sono soltanto la materia prima che subisce diverse lavorazioni prima di giungere al livello dei consumatori.

Per quanto riguarda l'industria di trasformazione, un eventuale aumento dei prezzi sarà limitato dato che la concorrenza tra i numerosi produttori comunitari e gli esportatori non sarà ridotta. I dazi proposti sono relativamente bassi in considerazione del fatto che, nella maggior parte dei casi, sono inferiori ai margini di sottoquotazione di cui al punto 27. Tali dazi saranno inoltre istituiti su importazioni dalle quali l'industria di trasformazione non è in alcun modo dipendente, data la presenza di numerosi fornitori sul mercato.

4. Conclusione

(49) Dopo aver esaminato gli interessi delle parti, la Commissione ha concluso che nella fattispecie l'istituzione di misure contribuirà a ripristinare una situazione di concorrenza leale eliminando gli effetti negativi delle pratiche di dumping.

La Commissione ritiene pertanto che, nell'interesse della Comunità, debbano essere istituite misure antidumping in forma di dazio antidumping provvisorio.

J. DAZIO

(50) Per calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che l'industria comunitaria nel suo complesso non realizza profitti. È stato quindi ritenuto necessario prendere misure che consentano all'industria comunitaria di compensare i costi di produzione e di ottenere il profitto che non ha potuto realizzare a causa delle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping.

(51) Data la situazione dell'industria interessata, è stato accertato che un utile annuo sulle vendite dell'8 %, basato sul saggio di profitto normalmente realizzato negli anni precedenti in tale settore industriale, e in considerazione dell'esigenza di investimenti a lungo termine, può essere considerato un margine minimo equo.

(52) Per stabilire il margine di cui gli esportatori dovrebbero aumentare i rispettivi prezzi, la Commissione ha calcolato in media ponderata gli incrementi dei prezzi che sarebbero necessari affinché l'industria comunitaria ricorrente possa compensare tutti i costi e realizzare un profitto dell'8 % al lordo di imposte.

(53) Affinché l'industria comunitaria possa aumentare i propri prezzi nella misura necessaria per eliminare il pregiudizio, i prezzi dei tipi corrispondenti dei produttori/esportatori soggetti all'inchiesta devono aumentare in media dello stesso importo, espresso in percentuale dei prezzi effettivi dei singoli produttori/esportatori.

(54) Per stabilire il livello del dazio, gli incrementi dei prezzi così determinati sono stati espressi in percentuale della media ponderata del valore cif dei prodotti importati.

(55) È stato in tal modo calcolato un margine per ciascun esportatore sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping e per consentire all'industria comunitaria di aumentare i propri prezzi per risanare la situazione finanziaria. Nei confronti delle società coreane interessate, dato che il margine di pregiudizio era superiore al margine di dumping accertato, il dazio è stato stabilito in funzione di quest'ultimo.

(56) Per quanto riguarda le società che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestate altrimenti oppure che hanno rifiutato di fornire le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per il controllo dei documenti contabili della società, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire l'aliquota del dazio più elevata, vale a dire 15,9 % per i prodotti originari dell'India e 9,0 % per i prodotti originari della Corea. Si premierebbe infatti la mancata cooperazione se i dazi relativi a tali esportatori fossero inferiori ai dazi antidumping più elevati.

(57) È necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga di istituire dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura (fibre sintetiche di poliesteri), di cui al codice NC 5503 20 00, originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) 15,9 % per le fibre sintetiche di poliesteri di cui al paragrafo 1 originarie dell'India (codice addizionale Taric: 8645), fatta eccezione per le importazioni dei prodotti delle seguenti società, che sono soggette alle aliquote dal dazio sottoindicate:

- India Polyfibres 12,6 % (codice addizionale Taric: 8639)

- Indian Organic Chemicals 14,2 % (codice addizionale Taric: 8640)

- Swadeshi Polytex 15,3 % (codice addizionale Taric: 8641)

- JCT Fibres 15,4 % (codice addizionale Taric: 8642)

- ICI India 15,7 % (codice addizionale Taric: 8643)

- Rellance Industries 15,9 % (codice addizionale Taric: 8644)

b) 9,0 % per le fibre sintetiche di poliesteri di cui al paragrafo 1 originarie della Repubblica di Corea (codice addizionale Taric 8648), fatta eccezione per le importazioni dei prodotti della seguente società, soggetta all'aliquota del dazio sottoindicata:

Sunkyong Industries 1,6 % (codice addizionale Taric: 8646)

3. Il dazio indicato nel paragrafo 1 non si applica alle fibre sintetiche di poliesteri prodotte dalla Cheil Synthetic Textiles, Repubblica di Corea (codice addizionale Taric 8647).

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1992. Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 291 del 21. 11. 1990, pag. 20. (3) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49. (4) GU n. C 230 del 15. 9. 1990, pag. 3.

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