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Document 31992R1948

Regolamento (CEE) n. 1948/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2464/77 che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan

GU L 197 del 16.7.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1948/oj

31992R1948

Regolamento (CEE) n. 1948/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2464/77 che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 16/07/1992 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/92 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2464/77 che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2464/77 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988 (2), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Procedura precedente

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2464/77, il 7 novembre 1977, il Consiglio ha istituito un dazio speciale sulle importazioni di alcuni tipi di dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan. L'articolo 2 di detto regolamento stabilisce che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 459/68, riguardante la possibilità di un riesame delle misure antidumping, si applica, per analogia, alle misure speciali in questione.

Nei successivi regolamenti relativi alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è stato stabilito che qualsiasi riferimento ai regolamenti precedentemente abrogati doveva essere interpretato come un riferimento al regolamento in vigore. Il riferimento all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 459/68 deve quindi essere considerato come un riferimento all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 attualmente in vigore.

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), nel 1982 è stato avviato un riesame del regolamento (CEE) n. 2464/77 in seguito ad una richiesta dell'industria comunitaria, nella quale si sosteneva che il dazio non era sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in questione. In base alle risultanze dell'inchiesta, il riesame è stato concluso con la conferma dell'aliquota del dazio in vigore.

B. Riesame

(3) Nel febbraio 1992, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dal riesame del 1982, la Commissione ha ritenuto che un nuovo riesame delle misure speciali fosse giustificato per stabilire se era opportuno mantenere in vigore il dazio. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4) la Commissione ha annunciato l'apertura del riesame delle misure speciali applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan.

(4) La Commissione ha debitamente informato le parti interessate e ha dato loro la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

C. Prodotto

(5) I prodotti in questione sono i seguenti:

- dadi filettati, di ferro o di acciaio, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm, del codice NC 7318 16 10;

- dadi filettati, di ferro o di acciaio, di diametro di foro non superiore a 10 mm, dei codici NC ex 7318 16 91, ex 7318 16 30 ed ex 7318 16 50.

D. Risultati del riesame

(6) In mancanza di osservazioni delle parti interessate e in considerazione del fatto che l'industria comunitaria direttamente interessata non ha presentato informazioni in merito alle importazioni in esame, la Commissione, ai fini della valutazione delle probabili conseguenze dell'abrogazione delle misure in vigore, non ritiene che l'assenza di misure di difesa possa avere effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria.

(7) La Commissione conclude quindi che l'abrogazione delle misure speciali attualmente in vigore non è tale da provocare nuovamente un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio all'industria comunitaria. La Commissione ritiene inoltre che le misure speciali oggetto del riesame, che sono rimaste in vigore per quindici anni, debbano essere abrogate in quanto non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le circostanze che hanno giustificato l'adozione delle misure originali siano tuttora attuali.

Il Consiglio conferma dette risultanze e conclude che il dazio speciale istituito sulle importazioni di alcuni tipi di dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan deve essere abrogato.

E. Chiusura della procedura

(8) Alla luce di quanto precede, si conclude che la procedura di riesame deve essere chiusa e che le misure speciali di cui al punto 1 devono essere abrogate.

(9) Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni nei confronti di tale conclusione.

(10) L'industria comunitaria è stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere la procedura e abrogare le misure oggetto del riesame e non ha presentato alcuna osservazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2464/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. L 286 del 10. 11. 1977, pag. 7. (2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (3) GU n. C 67 del 16. 3. 1982, pag. 7. (4) GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 4.

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