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Document 31992R1929

REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/92 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1992 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1992/1993)

GU L 195 del 14.7.1992, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1929/oj

31992R1929

REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/92 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1992 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l' arak, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1992/1993) -

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 14/07/1992 pag. 0021 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/92 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1992 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1992/1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE (1) è entrata in vigore il 1o settembre 1991;

considerando che il protocollo n. 6 della suddetta convenzione prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato e fra gli Stati membri, dall'altro; che fino al 31 dicembre 1993 la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per cui sono disponibili statistiche, maggiorati, fino al 31 dicembre 1992, di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP/CEE reltiva all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP/CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (2) prevede disposizioni particolari, fino al 31 dicembre 1992, concernenti i dazi contingentali che devono essere applicati da questi due Stati membri; che, a decorrere dal 1o gennaio 1993, questi due Stati membri applicano il dazio contingentale figurante all'articolo 1; che, a causa delle particolarità del mercato del rum, il periodo contigentale si estende dal 1o luglio al 30 giugno;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993 deve essere fissato a 214 268 ettolitri di alcole puro;

considerando che questo volume è calcolato sulla base dell'anno di riferimento 1991, cioè per un importo di 184 402 ettolitri di alcole puro ma che è conveniente, per ragioni inerenti al mercato del rum, prendere come base di calcolo per l'applicazione dei tassi di crescita specifici applicabili fino al 31 dicembre 1992 il solo secondo semestre del 1991, ossia 104 111 ettolitri di alcole puro, di cui 17 562 ettolitri di alcole puro sono stati importati dal Regno Unito e 86 549 ettolitri di alcole puro dagli altri Stati membri; che così, per il secondo semestre del 1992, il volume contingentale deve essere fissato a 133 977 ettolitri di alcole puro;

considerando che non conviene aumentare il volume contingentale calcolato per il primo semestre del 1993, fissandolo allo stesso importo di quello dell'ultimo periodo contingentale corrispondente di cui sussistono statistiche disponibili, cioè il primo semestre 1991, ossia 80 291 ettolitri di alcole puro;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è illecito ripartire i contingenti comunitari tra gli Stati membri, a meno che circostanze impellenti di carattere amministrativo, tecnico o economico vietino di procedere diversamente; che occorre, inoltre, nei casi in cui una ripartizione di contingenti viene decisa, prevedere un meccanismo che consenta di proteggere l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che le difficoltà economiche che potrebbero risultare per i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM) da una brusca modifica del sistema per l'importazione di rum originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) costituiscono una ragione impellente che giustifica il mantenimento temporaneo e parziale di questo sistema; che conviene tuttavia avviarsi verso l'abbandono del sistema della ripartizione del contingente in quote nazionali, il quale si può giustificare soltanto a titolo transitorio e dovrà comunque sparire il 1o gennaio 1993;

considerando che in queste condizioni è opportuno aumentare il volume della riserva comunitaria all'80 %, con un sistema di trasferimenti automatici delle quote degli Stati membri verso detta riserva quando questa è utilizzata all'80 %; che nella suddetta riserva saranno riversati ugualmente i resti eventuali delle quote attribuite agli Stati membri in sede di ripartizione del volume contingentale e che al 1o gennaio 1993 non sarebbero utilizzati;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, l'evoluzione delle importazioni degli Stati membri è stata la seguente:

(in ettolitri di alcole puro)

Stati membri 1989 1990 1991 Benelux 7 621 9 339 13 229 Danimarca 1 748 2 404 1 602 Germania 48 591 50 451 62 242 Grecia 586 5 699 6 014 Spagna 156 9 514 22 916 Francia 19 - - Irlanda 2 973 2 282 2 783 Italia 431 54 9 947 Portogallo - - 124 Regno Unito 83 773 70 436 65 545 Totale 145 898 150 179 184 402

considerando che, tenuto conto di questi elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione e delle previsioni fatte da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono approssimativamente stabilirsi come segue:

Benelux 6,30

Danimarca 1,20

Germania 33,56

Grecia 2,55

Spagna 6,80

Francia -

Irlanda 1,68

Italia 2,18

Portogallo -

Regno Unito 45,73;

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1992, la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del

contingente

(in hl di alcoole puro) Dazio

contingentale 09.1605 2208 40 10

2208 40 90

2208 90 11

2208 90 19 Rum, tafia e arak 214 268 esenzione

2. Entro i limiti di questo contingente e fino al 31 dicembre 1992, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87. Il dazio doganale che figura al paragrafo 1 è applicabile da questi due Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Articolo 2

1. Dal 1o luglio e fino al 31 dicembre 1992, il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte pari a 42 853 ettolitri di alcole puro, è ripartita tra taluni Stati membri; le quote che, con riserva dell'articolo 4, sono valide fino al 31 dicembre 1992, ammontano ai quantitativi seguenti:

(in ettolitri

di alcole puro) Benelux 2 699 Danimarca 514 Germania 14 382 Grecia 1 092 Spagna 2 914 Francia - Irlanda 720 Italia 935 Portogallo - Regno Unito 19 593.

3. La seconda parte, pari a 171 415 ettolitri di alcole puro, costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri di cui al paragrafo 2, versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote che sono state loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale e che non sono state utilizzate al 1o gennaio 1993.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, è utilizzata totalmente, si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti contemplati nel presente regolamento, e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3 di una quantità corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dallo Stato membro interessato ogniqualvolta il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, esso provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva.

Se le quantità domandate sono superiori al saldo disponibile della riserva, l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri ne vengono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Non appena la riserva quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In questo caso essa notifica anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi dalla riserva comunitaria secondo le disposizioni dell'articolo 3, se queste disposizioni non sono già applicabili.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al secondo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che a tale data non sia stata utilizzata.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo dei volumi contingentali lo consente.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE (3) è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3. (2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.

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