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Document 31992R1798

    Regolamento (CEE) n. 1798/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

    GU L 182 del 2.7.1992, p. 79–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1798/oj

    31992R1798

    Regolamento (CEE) n. 1798/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0079 - 0079


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/92 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (3),

    considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/81 (5), prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,162 ecu per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39. (4) GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27. (5) GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.

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