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Document 31992R1763

    Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei

    GU L 181 del 1.7.1992, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato da 396R1488

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1763/oj

    31992R1763

    Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0005 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0222
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0222


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/92 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1992 relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, ai fini dell'attuazione di una politica mediterranea rinnovata, il Consiglio ha adottato, nella sessione del 18 e 19 dicembre 1990, una risoluzione sulla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei;

    considerando che in questa risoluzione si è deciso, tra l'altro, di completare le azioni intraprese in applicazione dei protocolli finanziari conclusi con i paesi terzi mediterranei, mediante interventi di altro tipo, sia di portata non circoscritta ad un solo paese, sia aventi carattere ambientale;

    considerando che occorre prevedere un programma di durata quinquennale (1992-1996);

    considerando che per quanto concerne le risorse finanziarie derivanti dal bilancio, per l'attuazione di questo programma pluriennale, si stima necessario un importo di 230 milioni di ecu, di cui 25 milioni per i capitali di rischio; che per il 1992, nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, l'importo stimato necessario ammonta a 46 milioni di ecu;

    considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma durante il periodo successivo al 1992 dovranno iscriversi nel vigente schema finanziario comunitario;

    considerando che il Consiglio ha deciso che la parte dei prestiti che la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca», accorderà sulle sue risorse proprie, alle condizioni fissate dalla stessa, conformemente al suo statuto, per i progetti nel settore dell'ambiente, beneficerà di un abbuono di interessi e che pertanto è necessario riservare a tal fine un importo delle risorse di bilancio;

    considerando che è necessario fissare le modalità e le norme di gestione della cooperazione relativa alle azioni finanziate tramite risorse di bilancio;

    considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano un abbuono d'interessi, la concessione da parte della Banca di un prestito sulle sue risorse proprie e la concessione di un abbuono d'interessi finanziato con le risorse di bilancio della Comunità sono obbligatoriamente connesse e si condizionano reciprocamente; che, conformemente al suo statuto, la Banca può, in particolare, in presenza dell'unanimità del consiglio di amministrazione in caso di parere contrario della Commissione, decidere di concedere un prestito sulle sue risorse proprie, fatta salva la concessione dell'abbuono di interessi; che, in considerazione di questo elemento, occorre che la procedura adottata per la concessione dell'abbuono di interessi si concluda comunque con una decisione esplicita, sia che l'abbuono venga concesso o rifiutato;

    considerando l'opportunità di prevedere che un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri assista la Banca nelle funzioni assegnatele nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento;

    considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la realizzazione della politica mediterranea rinnovata, la Comunità attua azioni destinate a completare quelle finanziate in applicazione dei protocolli finanziari conclusi con i paesi terzi mediterranei.

    2. Il paragrafo 1 è applicabile a tutti i paesi terzi mediterranei con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione.

    3. Per meglio sottolineare il carattere regionale di questa cooperazione che non dovrebbe favorire in modo sproporzionato nessun paese in particolare, la Comunità provvede ad equilibrare i propri interventi tra i diversi paesi e regioni interessati. A questo fine, la Commissione e la Banca procedono ad una valutazione annua dei finanziamenti intervenuti e della loro proporzionalità regionale.

    Articolo 2

    1. Il programma ha una durata quinquennale (1992-1996).

    2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 230 milioni di ecu, di cui 46 milioni per il 1992 nell'ambito delle prospettive finanziarie 1988-1992 (1).

    Per il successivo periodo di applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel vigente schema finanziario comunitario.

    3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2).

    4. La maggior parte dell'importo stimato necessario per interventi nel settore della protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo è destinata all'abbuono di interessi sui prestiti accordati dalla Banca.

    Articolo 3

    1. Le azioni da realizzare in applicazione dell'articolo 1 hanno per oggetto:

    - la realizzazione di interventi di rilevanza regionale;

    - la cooperazione nel settore dell'ambiente;

    - la promozione degli investimenti tramite capitali di rischio a favore di operatori europei per il finanziamento della cooperazione.

    La cooperazione può anche riguardare problemi di carattere demografico connessi con azioni di sviluppo, in particolare quelli relativi alla crescita della popolazione.

    La dimensione culturale dello sviluppo deve essere presa in considerazione nelle azioni svolte nel quadro della cooperazione stabilita dal presente regolamento.

    2. I tipi di azioni relative agli interventi di rilevanza regionale di cui al paragrafo 1 sono:

    - gli studi di fattibilità di progetti relativi a infrastrutture regionali;

    - il sostegno alle azioni che presentano un certo interesse per uno o più paesi terzi mediterranei e per la Comunità, nonché il sostegno al processo di integrazione regionale, mediante la cooperazione tecnica, in particolare tramite l'assistenza tecnica, azioni di formazione, seminari, studi.

    Le istituzioni e gli enti che operano a favore dell'integrazione regionale beneficiano anch'essi di tale sostegno sotto forma di assistenza tecnica.

    3. I mezzi di azioni relativi alla cooperazione nel settore dell'ambiente sono:

    - finanziamento di abbuoni d'interesse del 3 % per i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie al di fuori dei protocolli finanziari, per la realizzazione di investimenti;

    - azioni che fungono da catalizzatori, come progetti pilota o di dimostrazione, in particolare quelli volti alla tutela della acque del Mediterraneo e azioni di formazione.

    4. I capitali di rischio sono utilizzati in via prioritaria per la messa a disposizione di fondi propri o assimilati a favore delle imprese (private o miste) del settore produttivo, che associano persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità e quelle di un paese terzo mediterraneo. Possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento di azioni di individuazione di progetti, di partner e di studi specifici per la preparazione e la messa a punto di progetti riguardanti questo tipo di imprese, nonché per sostenerle durante il periodo di avvio.

    Articolo 4

    A parte i capitali di rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i finanziamenti concessi dalla Comunità per le azioni contemplate dal presente regolamento assumono la forma di contributi a fondo perduto.

    L'aiuto previsto dal presente regolamento può essere associato ai finanziamenti su risorse proprie della Banca e può essere concesso congiuntamente al finanziamento degli Stati membri, dei paesi terzi della regione, degli organismi multilaterali o dei peasi beneficiari stessi. Il carattere comunitario dell'aiuto deve essere mantenuto per quanto possibile.

    Gli appalti e i contratti previsti per l'esecuzione di progetti o di azioni finanziati dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare nei paesi terzi mediterranei in questione di un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato da tali peasi nei confronti dello Stato più favorito o dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita. Il contenuto di tale regime è stabilito dalle parti di comune accordo.

    Articolo 5

    1. Le decisioni di finanziamento diverse da quelle relative agli abbuoni d'interesse su prestiti della Banca e ai capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

    Le decisioni di finanziamento relative ai crediti globali per le azioni di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione commerciale sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6; la Commissione informa regolarmente il comitato previsto da detto articolo sull'utilizzazione dei crediti globali.

    Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 sono adottate dalla Commissione allorché non comportano modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

    2. Le decisioni di finanziamento relative agli abbuoni di interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    3. Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

    Articolo 6

    1. Le azioni di cui al presente regolamento, finanziate con il bilancio delle Comunità, sono gestite dalla Commissione, fatta salva la gestione da parte della Banca degli abbuoni d'interesse e delle operazioni sui capitali di rischio, in virtù di un mandato conferito a quest'ultima dalla Commissione a nome della Comunità conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    2. La Commissione e la Banca comunicano almeno una volta all'anno agli Stati membri le informazioni raccolte presso i paesi finanziabili sui settori e i progetti già noti che potrebbero essere sostenuti a norma del presente regolamento.

    Articolo 7

    1. La Commissione è assistita dal comitato MED istituito all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (1).

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato dà il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il parere è reso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nel summenzionato articolo. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.

    b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se, allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

    Articolo 8

    1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare con prestiti agevolati, la Banca elabora la proposta di finanziamento conformemente al proprio statuto.

    La Banca chiede il parere della Commissione, in conformità dell'articolo 21 del proprio statuto, nonché quello del comitato di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1762/92.

    2. Il comitato formula un parere sulla proposta elaborata dalla Banca. Il rappresentante della Commissione espone al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in questione, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

    Inoltre, il comitato è informato dalla Banca circa i prestiti non agevolati che quest'ultima intende concedere con le sue risorse proprie.

    3. Sulla base di tale consultazione, la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisioine di finanziamento per la concessione dell'abbuono d'interessi per il progetto in questione.

    4. La Commissione presenta al comitato MED un progetto di decisione relativa all'autorizzazione o, se del caso, al rifiuto del finanziamento dell'abbuono di interessi. La decisione è presa secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92.

    5. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che può accordare il prestito se nella decisione è stabilito l'abbuono.

    Articolo 9

    1. La Banca sottopone, per parere, al comitato di cui all'articolo 9 un progetto di operazione con capitali di rischio. Il rappresentante della Commissione espone al comitato la posizione della propria istituzione sul progetto in questione, in particolare sulla conformità con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio.

    2. Sulla base di tale consultazione, la Banca trasmette il progetto alla Commissione.

    3. La Commissione adotta la decisione di finanziamento entro un termine adeguato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.

    4. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca che prende la misure appropriate.

    Articolo 10

    1. La Commissione esamina, congiuntamente con la Banca, lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in applicazione del presente regolamento e ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio una volta all'anno.

    2. La Commissione e la Banca procedono a una valutazione dei principali progetti conclusi, ciascuna per i progetti che la riguardano, per determinare se gli obiettivi definiti in occasione dell'istruzione di tali progetti siano stati conseguiti e per enucleare i principi direttivi intesi ad aumentare l'efficacia delle future attività di sostegno. Questi rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Preisdente

    Jorge BRAGA DE MACEDO

    (1) GU n. C 68 del 16. 3. 1991, pag. 11 e GU n. C 48 del 22. 2. 1992, pag. 16.

    (2) GU n. C 39 del 17. 2. 1992.

    (1) Una ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario è fornita nell'allegato.

    (2) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario per il programma

    La ripartizione dell'importo stimato necessario di 230 milioni di ecu comprende gli importi indicativi seguenti:

    - da 115 a 120 milioni di ecu a titolo degli interventi nel settore della protezione dell'ambiente, di cui 100 milioni di ecu a titolo di abbuono di interessi sui prestiti della Banca;

    - da 85 a 90 milioni di ecu a titolo delle azioni d'interesse regionale (studi di fattibilità, assistenza tecnica per l'integrazione regionale nonché eventuali abbuoni di interesse per i settori diversi dall'ambiente);

    - 25 milioni di ecu a titolo dei capitali di rischio.

    Sulla base delle informazioni comunicate dalla Commissione e dalla Banca agli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, si può avere uno scambio di opinioni in merito ad una ripartizione più precisa degli importi per ciascun tipo di intervento nel settore della protezione dell'ambiente e a titolo delle azioni di interesse regionale.

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