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Document 31992R1672
Commission Regulation (EEC) No 1672/92 of 29 June 1992 amending Regulation (EEC) No 1106/90 on the communication of information for the purposes of the common organization of the market in fishery products
REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/92 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1106/90 relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca
REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/92 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1106/90 relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca
GU L 176 del 30.6.1992, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/92 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1106/90 relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca -
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 30/06/1992 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/92 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1106/90 relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 17, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 1106/90 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1868/91 (3), ha fissato l'elenco dei mercati e porti rappresentativi degli Stati membri per i prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E e degli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3687/91; considerando che a decorrere dal 1o luglio 1991 il diritto comunitario si applica alle isole Canarie; considerando che, per applicare in tale regione le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, occorre fissare i relativi mercati e porti rappresentativi; considerando che, d'altro canto, è opportuno adeguare l'elenco dei porti rappresentativi per gli scampi; considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1106/90; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1106/90 è modificato come segue: 1) nell'allegato I, parte I, punto 2, lettera a) (sardine dell'Atlantico), è aggiunto il termine « Arrecife »; 2) nell'allegato I, parte III, alla voce « Scampi: coda » è aggiunto il termine « Skagen »; 3) nell'allegato I, parte V, punti da 1 a 5 (cefalopodi), è aggiunto il termine « Las Palmas »; 4) nell'allegato I, parte VI (tonni), è aggiunto il termine « Arrecife ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 50. (3) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 54.