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Document 31992R1616

    Regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio

    GU L 170 del 25.6.1992, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1616/oj

    31992R1616

    Regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 25/06/1992 pag. 0018 - 0021


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/92 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1992 che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate almentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (3), in particolare l'articolo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modidicato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/91 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1567/92 predispone un'azione urgente per la fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nel settore dei cereali, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comune delle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1567/92 prevede la fornitura gratuita di derrate alimentari non soltanto sotto forma di cereali come tali, ma anche sotto forma di prodotti trasformati a base di cereali e di riso; che si devono pertanto indire gare anche per la fornitura gratuita di prodotti trasformati; che occorre definire le modalità specifiche di tali gare, stabilendo fra l'altro che il pagamento delle forniture, delle spese di trasformazione, delle spese di trasporto e delle altre spese in materia venga effettuato mediante cessione, quale contropartita, di materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

    considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendre un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione della fornitura;

    considerando che, per evitare i rischi di distorsione d'origine monetaria all'atto della conversione in ecu delle offerte relative alle spese di fornitura aggiudicate, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttavia dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (8), è necessario pubblicare tale tasso;

    considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1551/92 (10); che, tuttavia, la parte I dell'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere estesa;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per l'esecuzione della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, prevista dal regolamento (CEE) n. 1567/92, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

    2. Detta fornitura implica la determinazione mediante gara delle spese di fornitura definite all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

    3. In caso di fornitura di prodotti trasformati appartenenti al settore dei cereali o del riso, la gara verte sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita.

    Articolo 2

    1. È indetta una gara per le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

    2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata alla rinfusa o in sacchi su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo albanese di sbarco nella face cif, oppure, in caso di trasporto per via di terra, sino al luogo di presa in consegna da parte delle autorità albanesi.

    3. È inoltre indetta una gara per la fornitura di prodotti trasformati appartenenti al settore dei cereali e del riso, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituire conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.

    Articolo 4

    I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

    Articolo 5

    1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le offerte devono vertere su tutte le spese di fornitura - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 - inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e devono essere espresse in ECU/t.

    2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, le offerte devono vertere sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita.

    3. Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate:

    a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al regolamento (CEE) n. 1616/92;

    b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara a 10 ECU/t.

    Le offerte che non risultino presentate conformente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

    Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

    Articolo 6

    1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

    2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o la quantità massima di prodotto di base da cedere quale contropartita, oppure decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

    Articolo 7

    1. L'organismo d'intervento interessato comunica quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

    2. Se l'offerta più favorevole per una stessa partita è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

    Articolo 8

    1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo d'acquisto all'intervento dei cereali in causa, ritoccato in base alle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato dal 10 %.

    2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di fornitura prima dell'imbarco della merce. L'importo della cauzione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento del prodotto di base in causa, ritoccato in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

    Articolo 9

    1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce - in particolare i rischi di perdita o di deterioramento - sino alla fase di consegna prevista all'articolo 2, paragrafo 2.

    2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli rimborsa le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

    3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dalle autorità albanesi un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

    4. Le modalità di rilascio del certificato di presa in consegna vengono definite secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

    5. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le spese di fornitura vengono rimborsate in rapporto al quantitativo indicato nei certificati di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

    6. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il prodotto di base aggiudicato verrà fornito previa presentazione:

    - di un attestato di qualità, compilato prima che la merce venga caricata sul mezzo di trasporto;

    - dell'originale del certificato di presa in consegna rilasciato dal beneficiario della fornitura; in caso di mancato rilascio di quest'ultimo documento, dovrà essere presentato un attestato rilasciato nel luogo di destinazione da un organismo designato dallo Stato membro interessato.

    Articolo 10

    1. Al momento delle operazioni di carico nel porto di esportazione e di scarico nel porto di destinazione, si procede al prelievo di campioni rappresentativi dei quantitativi forniti.

    Le società di sorveglianza addette al controllo del carico e dello scarico devono essere diverse e operare indipendentemente l'una dall'altra. Esse sono designate dal concorrente prima della presentazione dell'offerta e con l'accordo dell'organismo d'intervento, il quale opera con il benestare della Commissione.

    2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento competente.

    Articolo 11

    1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (12), s'intende:

    a) per la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce;

    b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

    2. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

    - se l'offerta non è stata accolta,

    - dopo il ritiro della merce da parte dell'aggiudicatario.

    3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova - attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine - che la qualità della merce fornita alle autorità albanesi non presenta differenze sostanziali rispetto a quella della merce ritirata dal magazzino d'intervento.

    4. Le spese di fornitura vengono rimborsate all'aggiudicatario previa presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.

    Articolo 12

    1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 s'intende:

    a) per la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro dalle scorte d'intervento della merce da cedere quale contropartita;

    b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle indicate nel bando di gara.

    2. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

    - se l'offerta non è stata accolta,

    - dopo il ritiro dalle scorte d'intervento, da parte dell'aggiudicatario, della merce cedutagli quale contropartita.

    3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito l'attestato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova - attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine - che la qualità della merce fornita alle autorità albanesi non presenta differenze sostanziali rispetto a quella indicata nel bando di gara ed accertata all'atto del prelevamento dei campioni.

    4. La merce ceduta quale contropartita può essere ritirata dalle scorte d'intervento previa presentazione, da parte dell'aggiudicatario, dell'attestato di presa inconsegna, del documento riguardante il trasporto e del documento attestante la qualità del prodotto trasformato.

    Articolo 13

    Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali », sono aggiunti il seguente punto 130 e la relativa nota in calce:

    « 130. Regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione del'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio (130).

    (130) GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18. »

    Articolo 14

    1. Nel quadro della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato pubblica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specifica, fra l'altro:

    - le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;

    - le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite, constatate all'atto dell'acquisto dall'organismo d'intervento oppure in occasione di successivi controlli;

    - le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei nominativi e indirizzi degli ammassatori, nonché dei luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;

    - i termini di ritiro dal magazzino e di consegna.

    2. Nel quadro della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'organismo d'intervento interessato pubblica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specifica, fra l'altro:

    - le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;

    - la quantità, la qualità e il condizionamento del prodotto trasformato da fornire;

    - le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;

    - i termini di consegna;

    - i magazzini in cui sono disponibili i prodotti di base da cedere quale contropartita.

    Il bando di gara e tutte le relative modifiche devono essere comunicati alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

    Articolo 15

    Il valore contabile dei prodotti ceduti in applicazione del presente regolamento viene fissato in ECU/t nel regolamento che indice la gara. Esso viene convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione valido il 1o agosto 1991.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7. (4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 64. (7) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (8) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18. (9) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (10) GU n. L 164 del 18. 6. 1992, pag. 22. (11) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (12) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

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