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Document 31992R0517
Council Regulation (EEC) No 517/92 of 27 February 1992 amending the autonomous import arrangements for products originating in Hungary, Poland and the Czech and Slovak Federal Republic (CSFR)
REGOLAMENTO (CEE) N. 517/92 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1992 che modifica il regime autonomo d' importazione dei prodotti originari dell' Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)
REGOLAMENTO (CEE) N. 517/92 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1992 che modifica il regime autonomo d' importazione dei prodotti originari dell' Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)
GU L 56 del 29.2.1992, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/03/1994
REGOLAMENTO (CEE) N. 517/92 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1992 che modifica il regime autonomo d' importazione dei prodotti originari dell' Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) -
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 29/02/1992 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 517/92 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1992 che modifica il regime autonomo d'importazione dei prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello della Comunità (1), è applicabile alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, dell'Ungheria, della Polonia e della RFCS; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dei paesi a commercio di Stato (2), le importazioni dei prodotti indicati in allegato al regolamento stesso non sono soggetti ad alcuna restrizione quantitativa; considerando che il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3), definisce il regime per le importazioni originarie di paesi diversi da quelli enumerati nei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83; considerando che la Comunità ha firmato accordi europei intesi a creare un'associazione con l'Ungheria, la Polonia e la RFCS, paesi che hanno dato avvio a un importante programma di riforme economiche volte a garantire la loro transizione verso un'economia di mercato; considerando che, in attesa dell'entrata in vigore degli accordi di associazione, sono stati firmati accordi interinali che riprendono, in particolare, le disposizioni commerciali; considerando che di conseguenza è necessario che, a decorrere dall'entrata in vigore dei suddetti accordi interinali, i paesi in questione escano dal campo d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3420/83 e (CEE) n. 1765/82 ed entrino nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 288/82, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'Ungheria, la Polonia a la RFCS sono ritirate dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82 alla data di entrata in vigore degli accordi interinali per il commercio e le misure di accompagnamento, conclusi rispettivamente tra questi paesi e la Comunità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS (1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3859/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 83). (2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1434/90 (GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 1). (3) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3859/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 83).