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Document 31992R0514
Commission Regulation ( EEC ) No 514/92 of 28 February 1992 re-establishing the levying of customs duties on products of category 61 ( order No 40.0610 ), originating in China, to which the preferential tariff arrangement set out in Council Regulation ( EEC ) No 3832/90 apply
Regolamento ( CEE ) n. 514/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 61 ( numero d' ordine 40.0610 ) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n. 3832/90 del Consiglio
Regolamento ( CEE ) n. 514/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 61 ( numero d' ordine 40.0610 ) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 55 del 29.2.1992, p. 90–90
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Regolamento ( CEE ) n. 514/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 61 ( numero d' ordine 40.0610 ) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n. 3832/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/1992 pag. 0090 - 0090
REGOLAMENTO (CEE) N. 514/92 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 61 (numero d'ordine 40.0610) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 282/92 (3), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria n. 61 (numero d'ordine 40.0610) originari della Cina il massimale è fissato a 10 t; che alla data del 5 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 3 marzo 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0610 61 (tonnellate) ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00 Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.