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Document 31992R0291

Regolamento (CEE) n. 291/92 della Commissione, del 6 febbraio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1730/87 che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola

GU L 31 del 7.2.1992, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/291/oj

31992R0291

Regolamento (CEE) n. 291/92 della Commissione, del 6 febbraio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1730/87 che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 07/02/1992 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0126


REGOLAMENTO (CEE) N. 291/92 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1730/87 che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 93/91 (4), ha fissato norme di qualità per l'uva da tavola; che deve essere disposto con chiarezza che tali norme si applichino a tutte le varietà di uve da tavola destinate al consumo allo stato fresco nella Comunità; che è quindi opportuno estendere il campo d'applicazione della norma di qualità; che l'elenco delle varietà non deve essere tassativo affinché sia possibile la commercializzazione dei prodotti ricercati dal consumatore; che è pertanto necessario modificare detta norma in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/87 è così modificato:

1) Al capitolo I, « Definizione del prodotto », il testo è sostituito dal seguente:

« La presente norma si applica all'uva da tavola, cioè ai frutti delle varietà (cultivar) derivate dalla Vitis vinifera L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusa l'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale. »

2) Al capitolo III, « Disposizioni relative alla calibrazione », è aggiunto il quarto comma seguente:

« Qualora il nome della varietà menzionata nelle indicazioni esterne non figuri nell'elenco di cui all'allegato della presente norma, si applica il calibro minimo delle varietà a grossi acini. »

3) L'allegato della norma « Elenchi delle varietà » è così modificato:

a) il titolo è sostituito con il seguente:

« Elenchi non tassativi delle varietà »;

b) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le varietà precedute da un asterisco (*) sono prodotte nella Comunità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25. (4) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 13.

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