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Document 31992L0115

Direttiva 92/115/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

GU L 409 del 31.12.1992, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/115/oj

31992L0115

Direttiva 92/115/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

Gazzetta ufficiale n. L 409 del 31/12/1992 pag. 0031 - 0032


DIRETTIVA 92/115/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 88/344/CEE (4) prevede che entro il termine di due anni dalla sua adozione la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, riesamini le disposizioni relative ai solventi di cui all'allegato, nonché al metil-propan-2-olo e ne proponga, se del caso, modifica;

considerando che nell'ambito di tale modifica il Consiglio dovrebbe decidere se sia opportuno riferire i residui dei solventi da estrazione di cui alla parte III dell'allegato agli aromatizzanti anziché ai prodotti alimentari;

considerando che, entro tre anni dall'adozione della direttiva 88/344/CEE, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio le opportune proposte per alcuni dei solventi di cui all'articolo 2, paragrafo 6, già disciplinati dalle legislazioni nazionali;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha riesaminato nel 1990 e nel 1991 tutti i solventi da estrazione di cui alla direttiva, al fine di sostituire le dosi giornaliere ammissibili (DGA) provvisorie stabilite nel 1981 con valutazioni definitive; che ciò non è stato sempre possibile, in quanto, nonostante una richiesta in tal senso, non sono state fornite le necessarie informazioni; che, sulla base delle informazioni ricevute, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha deciso, a seconda della sostanza in questione, di confermare la propria approvazione, di mantenere la classificazione provvisoria ovvero di revocare la precedente approvazione provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/344/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni adottate nel quadro di normative comunitarie più specifiche.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

2) L'articolo 2, paragrafi 5 e 6 è soppresso.

3) L'allegato è modificato come segue:

a) NELLA PARTE I:

- la seguente nota in calce è aggiunta per l'acetone:

«(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.»;

b) NELLA PARTE II:

- i solventi metanolo e propan-2-olo sono aggiunti, per tutti gli impieghi, con un tenore massimo di residui pari a 10 mg/kg;

- la nota 1 in calce è integrata con la frase seguente:

«L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.»;

- la nota 2 in calce è soppressa. Nella terza colonna il tenore di 10 mg/kg concernente il diclorometano nel caffè torrefato è sostituito dal tenore di 2 mg/kg;

- è aggiunta all'etilmetilchetone la nota 2 in calce, così redatta:

«(2)La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego di questo solvente in combinazione con l'esano è vietato.»;

c) NELLA PARTE III:

- sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota in calce 1;

- il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano è sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg;

- è aggiunto il propan-1-olo con un tenore massimo di residui pari a 1 mg/kg;

- è aggiunta all'esano e all'etilmetilchetone una nota 1 in calce, così redatta:

«(1)L'impiego combinato di questi due solventi è vietato.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da:

- consentire la commercializzazione di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993;

- vietare la commercializzazione di prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

(1) GU n. C 11 del 17. 1. 1992, pag. 5.

(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 158; e

GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 23.

(4) GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28.

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