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Document 31992D0554

    92/554/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane orginarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 355 del 5.12.1992, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/554/oj

    31992D0554

    92/554/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane orginarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0037 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1992 che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane originarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (92/554/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la quarta convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé il 15 settembre 1989, in appresso denominata « convenzione », in particolare gli articoli 177 e 178, paragrafo 3,

    considerando che il protocollo n. 4 della convenzione nonché il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio (2) definiscono rispettivamente l'attuazione e le modalità d'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla convenzione;

    considerando che, in data 26 novembre 1992, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una richiesta a norma dell'articolo 178, paragrafo 3 della convenzione, al fine di essere autorizzato a limitare le importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio;

    considerando che le autorità francesi hanno addotto la situazione di squilibrio instauratasi nelle ultime settimane sul mercato francese, a causa dell'apporto di banane provenienti dal Camerun e dalla Costa d'Avorio in esubero rispetto alle capacità di assorbimento del mercato e alle forniture tradizionali della Guadalupa e della Martinica;

    considerando che le informazioni complementari richieste dalla Commissione hanno confermato che, nel corso delle ultime settimane, si è registrata una notevole contrazione dei prezzi, non soltanto al consumo ma anche e soprattutto alla produzione; che ciò ha provocato eccezionali difficoltà di commercializzazione delle banane di Guadalupa e Martinica, che potrebbero mettere in crisi il settore d'attività nelle regioni interessate;

    considerando che la particolare gravità della situazione finanziaria determinatasi per i produttori di tali regioni giustifica misure urgenti;

    considerando che, per queste ragioni, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a adottare misure di regolarizzazione del mercato;

    considerando che una limitazione delle importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio al livello dei flussi tradizionali dovrebbe permettere di fronteggiare le perturbazioni pur limitando la portata della misura allo stretto necessario,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Repubblica francese è autorizzata a limitare, durante il mese di dicembre 1992, le importazioni sul proprio territorio di banane fresche del codice NC ex 0803 00 10 originarie del Camerun e della Costa d'Avorio al livello dei quantitativi importati da tali paesi durante lo stesso mese nel corso degli ultimi tre anni.

    Articolo 2

    La Repubblica francese notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1992. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.

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