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Document 31992D0554
92/554/EEC: Commission Decision of 2 December 1992 authorizing the French Republic to apply safeguard measures to the importation of bananas originating in the Republic of Cameroon and Côte d'Ivoire (Only the French text is authentic)
92/554/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane orginarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
92/554/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane orginarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 355 del 5.12.1992, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
92/554/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane orginarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0037 - 0037
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1992 che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane originarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (92/554/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la quarta convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé il 15 settembre 1989, in appresso denominata « convenzione », in particolare gli articoli 177 e 178, paragrafo 3, considerando che il protocollo n. 4 della convenzione nonché il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio (2) definiscono rispettivamente l'attuazione e le modalità d'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla convenzione; considerando che, in data 26 novembre 1992, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una richiesta a norma dell'articolo 178, paragrafo 3 della convenzione, al fine di essere autorizzato a limitare le importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio; considerando che le autorità francesi hanno addotto la situazione di squilibrio instauratasi nelle ultime settimane sul mercato francese, a causa dell'apporto di banane provenienti dal Camerun e dalla Costa d'Avorio in esubero rispetto alle capacità di assorbimento del mercato e alle forniture tradizionali della Guadalupa e della Martinica; considerando che le informazioni complementari richieste dalla Commissione hanno confermato che, nel corso delle ultime settimane, si è registrata una notevole contrazione dei prezzi, non soltanto al consumo ma anche e soprattutto alla produzione; che ciò ha provocato eccezionali difficoltà di commercializzazione delle banane di Guadalupa e Martinica, che potrebbero mettere in crisi il settore d'attività nelle regioni interessate; considerando che la particolare gravità della situazione finanziaria determinatasi per i produttori di tali regioni giustifica misure urgenti; considerando che, per queste ragioni, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a adottare misure di regolarizzazione del mercato; considerando che una limitazione delle importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio al livello dei flussi tradizionali dovrebbe permettere di fronteggiare le perturbazioni pur limitando la portata della misura allo stretto necessario, DECIDE: Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata a limitare, durante il mese di dicembre 1992, le importazioni sul proprio territorio di banane fresche del codice NC ex 0803 00 10 originarie del Camerun e della Costa d'Avorio al livello dei quantitativi importati da tali paesi durante lo stesso mese nel corso degli ultimi tre anni. Articolo 2 La Repubblica francese notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992. Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.