This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992D0490
92/490/EEC: Commission Decision of 6 October 1992 amending Decision 92/188/EEC concerning certain protection measures relating to the Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
92/490/CEE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)
92/490/CEE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)
GU L 294 del 10.10.1992, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1992
92/490/CEE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)
Gazzetta ufficiale n. L 294 del 10/10/1992 pag. 0021 - 0022
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1992 che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) (92/490/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la Commissione ha adottato la decisione 92/188/CEE (3); considerando che in alcune zone, gravemente infette all'inizio del 1991, non si sono più registrati focolai per diversi mesi; considerando che occorre tener conto dell'evoluzione della malattia e soprattutto del fatto che le perdite sono in diminuzione nella maggior parte dei branchi infetti; considerando che occorre tener conto dell'evoluzione delle relative prove sierologiche; considerando che la portata delle disposizioni della decisione 92/188/CEE deve essere adeguata ai nuovi sviluppi; considerando che le autorità degli Stati membri si sono impegnate a mettere in applicazione le misure nazionali necessarie per un'efficace attuazione della presente decisione quando i suini vengono inviati in altri Stati membri; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 92/188/CEE è così modificata: 1) Nell'articolo 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite dalla seguente: « c) per "allevamento infetto" si intende un allevamento in cui nelle ultime otto settimane prima della certificazione sia stato riscontrato un numero anormalmente elevato di aborti o di parti prematuri nelle scrofe o nelle scrofette nonché mortalità e astenia nei suinetti e in cui la diagnosi di PRRS sia stata confermata mediante prova sierologica adeguata ». 2) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi. 3) È inserito l'articolo 8 bis seguente: « Articolo 8 bis La presente decisione si applica fino al 1o novembre 1992. La situazione verrà riesaminata dal comitato veterinario permanente entro e non oltre il 15 ottobre 1992 per valutare la situazione della malattia e ogni misura di protezione ritenuta necessaria in tale data. » Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. (3) GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 22.