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Document 31992D0481

    92/481/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno

    GU L 286 del 1.10.1992, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/481/oj

    31992D0481

    92/481/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno

    Gazzetta ufficiale n. L 286 del 01/10/1992 pag. 0065 - 0067
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0184
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0184


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1992 per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (92/481/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno richiedono un'applicazione uniforme della normativa comunitaria negli Stati membri;

    considerando che tale applicazione uniforme non può essere garantita senza una cooperazione più stretta e un clima di reciproca fiducia tra le amministrazioni nazionali;

    considerando che un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi;

    considerando che il piano d'azione consisterà nell'organizzazione di scambi tra le amministrazioni degli Stati membri, nell'ambito dei quali i funzionari parteciperanno al normale lavoro quotidiano del servizio ospitante;

    considerando che il piano d'azione comprenderà anche l'organizzazione di seminari di formazione intesi ad ampliare le conoscenze dei funzionari sui fondamenti della Comunità, sulle sue politiche e sui suoi obiettivi attuali;

    considerando che il piano d'azione verrà attuato parallelamente, ma indipendentemente dagli altri programmi di scambi di funzionari nazionali;

    considerando che i funzionari partecipanti agli scambi continueranno ad essere retribuiti dalle rispettive amministrazioni di provenienza ed a godere di tutti i loro diritti connessi;

    considerando che lo status giuridico dei funzionari partecipanti agli scambi sarà lo stesso dei funzionari nazionali qualora un terzo mettesse in causa la loro responsabilità civile nell'espletamento delle loro funzioni e che tali funzionari saranno informati delle norme loro applicate nel paese ospitante in materia di responsabilità civile;

    considerando che i funzionari partecipanti agli scambi saranno soggetti alle stesse norme in materia di segreto professionale imposte ai funzionari nazionali, dato che essi parteciperanno al normale lavoro quotidiano dell'amministrazione ospitante;

    considerando che il finanziamento del piano d'azione sarà ripartito tra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo della Comunità sarà iscritto nel bilancio della Commissione;

    considerando che occorre prevedere un programma di una durata di cinque anni;

    considerando che un importo di 17,3 milioni di ecu è stimato necessario per l'attuazione di questo programma quinquennale;

    considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

    considerando che nel 1992 sarà garantito il contributo della Comunità al finanziamento del piano d'azione del 1993;

    considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione; che è necessario istituire un comitato per attuare una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in questo ambito,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione stabilisce il piano d'azione della Comunità per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno.

    Articolo 2

    Il presente piano d'azione non pregiudica i programmi di scambio nel settore fiscale e delle dogane, adottati occasionalmente dal Consiglio, come il programma MATTHAEUS per lo scambio di funzionari delle dogane.

    Articolo 3

    Ai fini della presente decisione s'intende per:

    a) « funzionario che partecipa allo scambio », un funzionario della pubblica amministrazione di uno Stato membro, incaricato dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno, a livello nazionale, regionale o locale; la presente definizione include anche gli agenti di enti privati incaricati da dette amministrazioni di tale applicazione;

    b) « servizio ospitante », l'amministrazione dello Stato membro in cui il funzionario che partecipa allo scambio deve espletare le proprie funzioni.

    Articolo 4

    Il piano d'azione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) ravvicinare i metodi degli Stati membri nell'applicazione della normativa comunitaria relativa al mercato unico,

    b) rendere i funzionari nazionali consapevoli della dimensione europea del loro lavoro e creare un clima di reciproca fiducia tra le amministrazioni degli Stati membri incaricate di applicare la normativa comunitaria,

    c) consentire un proficuo scambio di opinioni tra le amministrazioni e il loro personale dei diversi Stati membri sul miglior modo di applicare la normativa comunitaria.

    Articolo 5

    Per il piano d'azione è prevista la seguente attuazione pratica:

    - lo scambio di funzionari incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria è organizzato dal servizio designato conformemente all'articolo 7 nell'amministrazione di provenienza e interessa i funzionari di livello dirigenziale intermedio, per garantire di usufruire in modo ottimale del programma;

    - per i funzionari ammessi a partecipare al piano d'azione o che intendono partecipare al piano d'azione in futuro è organizzato un seminario di formazione per fornire le informazioni fondamentali sul funzionamento della Comunità, sulle sue politiche e sui suoi obiettivi attuali;

    - lo scambio tra le amministrazioni degli Stati membri dura, di massima, almeno due mesi;

    - i funzionari trasmettono alla Commissione una relazione sullo scambio a cui hanno partecipato per consentire una valutazione continua del piano d'azione;

    - dopo aver trasmesso la relazione, i funzionari sono invitati a partecipare a un seminario che offrirà loro la possibilità di valutare il piano d'azione e di sottolinearne le eventuali lacune;

    - di concerto con il comitato di cui all'articolo 10, la Commissione stabilisce ogni anno i settori prioritari contemplati dal presente programma.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i funzionari che partecipano allo scambio cooperino efficacemente alle attività svolte dal servizio ospitante; a tal fine i funzionari che partecipano allo scambio sono autorizzati ad eseguire i compiti connessi con le funzioni assegnate loro dal servizio ospitante secondo il suo ordinamento giuridico.

    2. Durante il periodo dello scambio la responsabilità civile del funzionario che partecipa allo scambio nell'espletamento delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionari del paese ospitante.

    3. I funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme applicate ai funzionari del paese ospitante in materia di segreto professionale.

    Articolo 7

    Per attuare l'organizzazione degli scambi, gli Stati membri designano il servizio che nelle loro amministrazioni è incaricato di gestire l'iniziativa. Tale servizio è incaricato in particolare:

    - di selezionare le candidature e di trasmetterle alla Commissione,

    - di provvedere a riconoscere i candidati presentati da un altro Stato membro.

    Articolo 8

    Gli Stati membri assicurano la necessaria formazione linguistica dei funzionari che potrebbero partecipare al programma.

    Articolo 9

    Il contributo comunitario:

    - copre il 100 % delle spese di viaggio e il 50 % delle spese di soggiorno del funzionario che partecipa allo scambio,

    - copre totalmente le spese di gestione del piano d'azione e i seminari.

    Lo Stato membro di provenienza prende a suo carico il saldo delle spese di soggiorno e le retribuzioni dei funzionari che partecipano allo scambio nonché la loro formazione linguistica.

    Articolo 10

    Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    - la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

    Articolo 11

    1. Il programma ha una durata di cinque anni; la sua esecuzione inizia con l'esercizio finanziario 1993.

    2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per la sua attuazione è di 17,3 milioni di ecu, corrispondente ad un totale di 1 900 partecipanti. Tale importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

    3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee.

    Articolo 12

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. NEEDHAM

    (1) GU n. C 299 del 20. 11. 1991, pag. 25. (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 164 e GU n. C 241 del 21. 9. 1992. (3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 1.

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