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Document 31992D0317

92/317/CEE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 1992, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

GU L 171 del 26.6.1992, p. 54–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/317/oj

31992D0317

92/317/CEE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 1992, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 26/06/1992 pag. 0054 - 0064


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1992 relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (92/317/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni, conformemente al suddetto articolo e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Hilaturas y Tejidos Andaluces SA (Hytasa), attualmente denominata Mediterráneo Técnica Textil SA, era fino al 1990 un'impresa in mano pubblica di proprietà dello Stato spagnolo, acquisita tramite la direzione del patrimonio dello Stato del ministero degli affari economici e delle finanze (Patrimonio del Estado).

L'impresa è stata fondata nel 1937 a Siviglia da un impreditore privato e rilevata nel 1982, in seguito a difficoltà finanziarie, dal Patrimonio del Estado.

Hytasa opera nel campo della fabbricazione integrata di prodotti di cotone - comprendente le attività di sgranatura, filatura, tessitura, finitura e confezione - e della fabbricazione di prodotti di lana, con le sole operazioni di filatura, tessitura e finitura.

L'impresa ha uno stabilimento a Siviglia in cui vengono eseguite le operazioni tessili (filatura, tessitura e finitura) e tre stabilimenti in altre piccole città della regione per le operazioni agroindustriali (sgranatura). Essa possiede inoltre terreni agricoli per un totale di 100 000 m2.

Dopo aver acquisito l'impresa lo Stato spagnolo ha attuato fino al 1986 un piano di ristrutturazione, finanziato tramite un regime di aiuti settoriali e conferimenti di capitale per 6 600 milioni di PTA, e diretto a migliorare la produttività con riduzioni di manodopera a capacità produttiva costante.

Nonostante tali sforzi, alla vigilia dell'adesione della Spagna alla Comunità nel 1986 le perdite cumulate avevano ridotto praticamente a zero il capitale di Hytasa. I risultati economici del 1985 indicavano un fatturato di circa 6 miliardi di PTA e perdite pari al 27 % delle vendite.

II

In seguito ad un reclamo la Commissione ha chiesto al governo spagnolo, con lettera del 4 aprile 1989, di trasmetterle tutte le informazioni attinenti ai presunti conferimenti di capitale effettuati dallo Stato a copertura delle perdite di gestione di Hytasa dopo l'adesione della Spagna alla Comunità.

Con lettera del 4 agosto 1989 il governo spagnolo ha fornito una prima serie d'informazioni; essendo tale replica insufficiente ai fini di una valutazione della compatibilità dell'intervento statale con le disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, con lettera del 21 agosto 1989 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state in parte fornite con lettera del 24 novembre 1989.

Le informazioni principali contenute in tali documenti riguardano gli apporti di capitale effettuati a partire dal 1986 (per un totale di 7 100 milioni di PTA) e la vendita di attività non produttive (essenzialmente terreni).

Il 30 maggio 1990, durante una riunione con i funzionari della Commissione, le autorità spagnole hanno annunciato che era imminente la privatizzazione dell'impresa e hanno fornito alcune informazioni in materia, in particolare l'elenco delle società invitate a formulare un'offerta, nonché altri dettagli riguardanti la vendita delle attività non produttive per un totale di 4 582 milioni di PTA.

Il 5 giugno 1990 altri elementi d'informazione tra cui in particolare i documenti per la promozione della vendita, sono stati forniti da Patrimonio del Estado direttamente alla Commissione.

Il 7 giugno 1990 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti.

Il 25 giugno 1990 Patrimonio del Estado ha fornito altre informazioni circa le condizioni di privatizzazione e in particolare gli aspetti finanziari della cessione: conferimento di capitale per 4 300 milioni di PTA da parte di Patrimonio del Estado, prezzo di vendita di 100 milioni di PTA per il capitale totale dell'impresa, conferimento di capitale per 3 700 milioni di PTA (25 % da versare al momento della vendita) a carico dell'acquirente, nonché i criteri per la determinazione dell'offerta migliore tra le numerose ricevute.

Tali condizioni sono state confermate durante una riunione che i rappresentanti spagnoli e i funzionari della Comunità hanno tenuto il 28 giugno 1990.

Il 9 luglio 1990 le autorità spagnole hanno fornito altre informazioni riguardo al piano quinquennale di risanamento messo a punto per Hytasa, comportante un incremento del fatturato fino a raggiungere 6,2 miliardi di PTA nel 1994 (+ 29 % rispetto alle previsioni per il 1990) e una riduzione della manodopera sia ridotta a 700 unità ( 30 % rispetto al 1990).

I conferimenti di capitale sopra menzionati ed il ricavato della vendita delle attività patrimoniali sono stati utilizzati principalmente per finanziare investimenti di capitale e i costi delle operazioni di riduzione della manodopera. In proposito va rilevato che nell' esercizio 1986 Hytasa ha speso circa 5 000 milioni di PTA per investimenti e più di 700 milioni di PTA per coprire i costi dei licenziamenti, in seguito ai quali la manodopera è passata da 1 177 unità alla fine del 1986 a 1 034 nel luglio 1990.

Nello stesso periodo il fatturato di Hytasa è sceso da 6 170 milioni di PTA nel 1986 a 4 198 milioni di PTA nel 1989, con perdite di esercizio pari rispettivamente a 395 milioni di PTA e 1 633 milioni di PTA.

Il governo spagnolo ha anche comunicato alla Commissione di aver preso contatti con 160 imprese che riteneva potessero essere interessate alla privatizzazione di Hytasa, inviando un opuscolo promozionale sull'impresa; informazioni più particolareggiate sono state successivamente fornite a coloro che hanno manifestato il proprio interesse. Dopo una serie di negoziati con i potenziali acquirenti, il governo spagnolo ha ricevuto tre proposte di acquisto definitive e ha scelto quella che offriva il prezzo più elevato in termini economici e le migliori garanzie di futura efficienza economico-finanziaria dell'impresa.

Secondo l'opinione del governo spagnolo tali garanzie per il futuro di Hytasa sono da riscontare nelle caratteristiche del piano di ristrutturazione industriale proposto dall'acquirente nonché nella sua capacità finanziaria di procedere alle ulteriori ricapitalizzazioni previste, nella sua esperienza professionale nel settore tessile e nel vantaggio comparato offerto dall'esistenza di strutture industriali e commerciali di proprietà dell'acquirente che dovrebbero agevolare l'esecuzione in tempi brevi del piano di ristrutturazione di Hytasa.

Dal testo del contratto di vendita trasmesso in seguito dalle autorità spagnole si rilevano le seguenti condizioni di cessione:

- il prezzo per la totalità delle azioni della società è fissato a 100 milioni di PTA;

- l'acquirente s'impegna a non cedere per un periodo di tre anni il suo pacchetto azionario senza l'autorizzazione del Patrimonio del Estado. Nello stesso periodo eventuali modifiche dell'assetto proprietario sono limitate ad operazioni che garantiscano il mantenimento di una quota di maggioranza all'acquirente attuale;

- per un periodo di tre anni l'acquirente non può effettuare sospensioni temporanee dei contratti di lavoro se non previo accordo con i sindacati dei lavoratori o nell'ambito di un programma di pensionamenti anticipati;

- la società non pagherà dividendi per un periodo di cinque anni;

- nello stesso periodo l'acquirente non potrà frazionare la società o procedere a scorpori bensì manterrà tutte le strutture esistenti nonché alcune proprietà immobiliari;

- il ricavato dell'eventuale vendita delle altre proprietà immobiliari resterà all'interno della società;

- l'acquirente metterà in atto il piano di ristrutturazione annesso al contratto di vendita;

- tutti i nuovi marchi di fabbrica e gli altri attivi immateriali saranno acquisiti da Hytasa;

- il conferimento di capitale di 4 300 milioni di PTA effettuato da Patrimonio del Estado al momento della vendita sarà utilizzato per migliorare la situazione finanziari di Hytasa, operare investimenti e finanziare i licenziamenti;

- l'acquirente rinuncia ad eventuali utili finanziari derivanti da crediti pregressi di Hytasa nei confronti di Patrimonio del Estado e del ministero dell'economia;

- l'acquirente riconosce lo stato patrimoniale di Hytasa in data 30 giugno 1990 come parte integrante del contratto, alla condizione che tutte le conseguenze finanziarie di rilievo derivanti da atti precedenti la vendita dell'impresa siano a carico della parte cedente;

- l'acquirente s'impegna ad aumentare di 3 700 milioni di PTA il capitale dell'impresa e a versare immediatamente il 25 % della somma.

Dopo aver esaminato tali dati, il 18 luglio 1990 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti dei conferimenti di capitale per un totale di 7 100 milioni di PTA effettuati dallo Stato a favore di Hytasa tra il gennaio 1986, data di adesione della Spagna alla Comunità economica europea, e il 1988. La Commissione ritiene che tali interventi finanziari costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 e che tale aiuto non presenti in linea di principio i requisiti per usufruire di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. La procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 riguarda anche l'eventuale aiuto supplementare che lo Stato spagnolo potrebbe aver concesso accettando l'offerta di 100 milioni di PTA in cambio della sua partecipazione in Hytasa, visto che il valore netto dell'impresa era stimato ad oltre 6 000 milioni di PTA prima che lo Stato effettuasse il conferimento di capitale di 4 300 milioni di PTA previsto nel contratto di vendita.

La decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 è stata notificata al governo spagnolo con lettera del 3 agosto 1990, nella quale detto governo è stato invitato a presentare le sue osservazioni e a fornire le informazioni particolareggiate in essa richieste nonché qualsiasi altra informazione utile alla Commissione per valutare l'eventuale compatibilità dell'aiuto.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati della decisione della Commissione mediante pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1), del testo della lettera inviata al governo spagnolo.

L'11 settembre 1990 il governo spagnolo ha chiesto una proroga di un mese del termine utile per presentare le sue osservazioni. La richiesta è stata accolta dalla Commissione con lettera del 20 settembre 1990.

Il 16 ottobre 1990 il governo spagnolo ha presentato le sue osservazioni riguardo all'apertura della procedura ai sensi dell'articolo 93, unitamente ad altre informazioni.

Innanzitutto il governo spagnolo contesta la conclusione provvisoria della Commissione secondo cui gli apporti di capitale effettuati tra il 1986 e il 1988 per 7 100 milioni di PTA e il conferimento di capitale di 4 300 milioni di PTA precedente la vendita di Hytasa costituiscono aiuti di Stato che non possono usufruire delle deroghe previste dal trattato.

Per quanto riguarda i conferimenti di capitale degli anni 1986-1988, il governo spagnolo sottolinea che facevano parte di un piano di ristrutturazione inteso a garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa e che gli investimenti effettuati dal governo si basavano su criteri sani che avrebbero potuto essere ugualmente applicati da un investitore privato. A suo parere il piano ha prodotto buoni risultati fino al 1988, quando vi è stata una contrazione del mercato. Inoltre il governo spagnolo ritiene che gli interventi pubblici in questione non possono aver influito negativamente sulla concorrenza nel mercato comune, dato che la presenza dell'impresa sul mercato è diminuita in quel periodo sia in termini di capacità produttiva che di produzione effettiva.

Per quanto riguarda in particolare i conferimenti di capitale del 1986 e del 1987, il governo spagnolo afferma che sono stati effettuati per rispondere ad una situazione già in atto prima dell'adesione della Spagna alla Comunità.

Nemmeno le condizioni connesse alla vendita di Hytasa comportano, secondo il governo spagnolo, elementi di aiuto di Stato. Ne sarebbe una prova il fatto che Hytasa è stata ceduta al miglior offerente, dopo essere stata messa in vendita sul mercato internazionale. Le autorità spagnole sottolineano inoltre che un'impresa in attività non può normalmente essere valutata sulla base del capitale netto, come ha fatto la Commissione, bensì deve esserlo alla luce del valore attuale dei suoi presunti utili futuri. A questo proposito il governo spagnolo sottolinea che le perdite di esercizio di Hytasa hanno superato nel 1989 1,6 miliardi di PTA e ammontavano già nei primi mesi del 1990 a 0,973 miliardi di PTA e che una riduzione della manodopera di 380 unità nel quadro del programma di ristrutturazione messo a punto dagli acquirenti poteva comportare un onere di 2 040 milioni di PTA.

Il governo spagnolo sottolinea poi che, anche qualora avesse contenuto elementi di aiuto, la vendita di Hytasa non rappresentava comunque una mera privatizzazione dell'impresa, dato che era connessa all'attuazione di un piano di ripristino della redditività elaborato dagli acquirenti, che partecipavano al finanziamento con un apporto di capitale di 3 700 milioni di PTA e apportavano il loro know-how alle attività immateriali dell'impresa. Di conseguenza, la vendita non era affatto intesa, secondo il governo spagnolo, a mantenere semplicemente l'impresa in attività, bensì a garantirne il rilancio economico, tecnico e finanziario: per questi motivi gli interventi pubblici in questione sarebbero, d'avviso del governo spagnolo, conformi alle disposizioni della normativa comunitaria applicabile in materia.

Il governo spagnolo sottolinea inoltre che, alla luce delle precedenti considerazioni, la vendita dell'impresa rappresentava non solo la soluzione migliore, ma l'unica praticabile sia dal punto di vista comunitario che nazionale e regionale. Chiudere l'impresa avrebbe comportato di fatto costi molto più elevati comprendenti il finanziamento di oltre 1 050 licenziamenti, le spese d'indennità di disoccupazione a carico dello Stato, la perdita delle attività dell'impresa e gli aiuti di Stato necessari alla ricostituzione della struttura industriale.

Infine, il fatto che l'impresa sia situata a Siviglia, zona classificata dalla Commissione come ammessa al beneficio degli aiuti regionali, lasciava comunque prevedere, secondo il governo spagnolo, l'applicabilità della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE.

A tali osservazioni sono accluse ulteriori informazioni relative agli investimenti di capitali effettuati da Hytasa nel periodo tra il 1986 e la privatizzazione, un elenco delle offerte di acquisto dell'impresa con acclusa esposizione dei motivi della scelta operata, dati generali concernenti gli acquirenti, copia del contratto di vendita e il piano di ristrutturazione.

Riguardo all'identità degli acquirenti, che non era stata ancora rivelata, la Commissione ha appreso infine che Hytasa è stata venduta il 25 luglio 1990 a due imprese private: « Hilatura Gossypium SA », con sede a Barcellona, e « Industria Textil del Guadiana SA » con sede a Mérida (Badajoz). Le due imprese suddette, che si sono ripartite in parti uguali il capitale di Hytasa, operano parimenti nel settore tessile e producono principalmente filati e tessuti di cotone con un fatturato complessivo superiore a 7 000 milioni di PTA (1990).

Con lettera ricevuta dalla Commissione il 21 gennaio 1991 la federazione tedesca dell'industria tessile si è dichiarata favorevole all'iniziativa della Commissione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93 ed ha sottolineato l'importanza di Hytasa quale produttore in un mercato altamente competitivo. Tali osservazioni sono state trasmesse dalla Commissione al governo spagnolo in data 6 febbraio 1991.

Il 27 marzo 1991 il governo spagnolo ha presentato le sue osservazioni riguardo alle argomentazioni della federazione tedesca dell'industria tessile, sottolineando che Hytasa detiene una quota dello 0,22 % di quello dei filati di cotone e dello 0,08 % di quello dei filati di lana e che più in particolare le vendite sul mercato tedesco sono ammontate in media ad un valore di 129 000 DM negli anni 1988/1990.

III

Oltre a rilevare che l'offerta di acquisto prescelta era la più vantaggiosa in termini economici il governo spagnolo ha sottolineato che la vendita non era affatto diretta a mantenere artificiosamente in vita l'impresa, bensì ad assicurarne la ripresa economica, tecnica e finanziaria.

Insieme alle sue osservazioni riguardo all'apertura della procedura il governo spagnolo ha presentato un primo programma di ristrutturazione per Hytasa, messo a punto dai nuovi proprietari.

Detto piano prevedeva l'attuazione di un programma di investimenti per 2 500 milioni di PTA, essenzialmente nel settore del cotone (sgranatura e filatura). Da tali investimenti si scontava un aumento generale della produzione (nel 1992 rispetto al 1989) variante tra il 20 % e il 300 %, a seconda dei prodotti, con la sola eccezione dei filati di lana ( 25 %).

Oltre agli investimenti produttivi il piano prevedeva anche una consistente riduzione della manodopera, da 1 000 a 700 unità nell'arco di cinque anni, comportante una spesa stimata a carico di Hytasa di 2 040 milioni di PTA circa. Obiettivo di tale azione era raddoppiare il fatturato per addetto, ristabilendo l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine.

Secondo le previsioni del piano i conti di Hytasa dovevano migliorare gradualmente e, dopo aver registrato perdite per un ammontare complessivo di 4 700 milioni di PTA fino al 1993, l'impresa dovrebbe realizzare nell'ultimo anno (1994) un modesto profitto di 139 milioni di PTA.

Va ricordato qui che il conferimento di capitale di 4 300 milioni di PTA effettuato dallo Stato prima della vendita svolge una funzione molto importante nel piano di ristrutturazione. Tale contributo era inteso espressamente a sostenere la situazione finanziaria dell'impresa e a coprire le spese per i licenziamenti e gli investimenti.

Il 18 marzo 1991 funzionari della Commissione e rappresentanti di Patrimonio del Estado hanno tenuto una riunione per esaminare il piano di ristrutturazione di Hytasa.

I funzionari della Commissione hanno sottolineato principalmente che un piano siffatto doveva avere i seguenti requisiti:

- determinare una riduzione delle capacità produttive, delle vendite e della quota di mercato dell'impresa;

- garantirne l'efficienza economico-finanziaria;

- non comportare aiuti superiori al minimo necessario.

In base a tali considerazioni la Commissione ha chiesto ufficialmente al governo spagnolo di presentare entro il 10 maggio 1991 un nuovo piano di ristrutturazione che comportasse riduzioni della capacità produttiva e della quota di mercato, ma garantisse nel contempo l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa. In relazione a quest'ultimo requisito va sottolineato che la Commissione nutriva seri dubbi quanto all'idoneità del programma di ristrutturazione sotto tale profilo, giacché si prevedeva che l'impresa avrebbe continuato a registrare risultati finanziari negativi.

Non avendo ricevuto risposta, la Commissione, con lettera del 27 maggio 1991, ha reiterato la sua richiesta al governo spagnolo avvertendolo che se non avesse presentato un piano di ristrutturazione alternativo entro il 31 maggio 1991 sarebbe stata costretta a chiudere la procedura adottando una decisione in base alle informazioni a sua disposizione.

Il nuovo piano è stato presentato dal governo spagnolo il 13 giugno 1991. Esso prevede modifiche radicali nella strategia produttiva e commerciale di Hytasa.

In particolare secondo tale piano l'impresa venderà solo prodotti finali quali tessuti finiti di cotone e lana e confezioni di cotone; di conseguenza ridurrà le attività di filatura e tessitura del 13-25 % (entro il 1994 rispetto al 1989) e aumenterà la produzione di tessuti finiti e confezioni del 50 %-320 %, a seconda dei prodotti.

Per soddisfare il fabbisogno supplementare di semilavorati Hytasa ricorrerà a forniture esterne.

I risultati di gestione cumulati previsti nel nuovo piano sono negativi per un ammontare di 795 milioni di PTA, ma per l'ultimo anno è previsto un rendimento soddisfacente, pari a 716 milioni di PTA, ossia ad un margine del 9 % sul fatturato.

Lo stesso piano prevede una manodopera direttamente impiegata nell'impresa di 720 unità (in diminuzione rispetto alle 1 050 del 1990) e un fabbisogno di posti esterni che dovrebbe ammontare secondo le stime della Commissione a circa 150 unità (in aumento rispetto ad una stima di 35).

Un confronto tra i due piani pone in evidenza numerosi punti che sollevano qualche dubbio circa la solidità delle ipotesi di base o la verosimiglianza dei risultati scontati. Di fatto le numerose contraddizioni esistenti tra i due piani non consentono alla Commissione di concordare con le previsioni favorevoli del piano modificato.

In particolare il governo spagnolo non fornisce alcuna spiegazione quanto ai mezzi per incrementare di un ulteriore 23 % il valore totale delle vendite previsto nel secondo piano, interrompendo contemporaneamente le vendite di filati e tessuti grezzi ancora previste nel piano precedente e mantenendo le vendite di prodotti finiti e confezioni più o meno allo stesso livello quantitativo del primo piano. Inoltre non vengono spiegati i motivi che giustificano un maggior impiego diretto di manodopera (720 unità invece di 700) in presenza di una riduzione della produzione.

IV

Nell'esaminare i conferimenti di capitale effettuati da Patrimonio del Estado a favore di Hytasa negli anni 1986-1988 e in occasione della vendita dell'impresa, nonché le altre clausole contenute nel contratto di vendita, la Commissione ha inteso accertare in quale misura tali interventi pubblici contengano elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Va tenuto presente che Patrimonio del Estado è parte integrante dello Stato spagnolo in quanto direzione generale dipendente dal ministero degli affari economici. La copertura del suo fabbisogno finanziario è assicurata integralmente dallo Stato sulla base di stanziamenti di bilancio. Di conseguenza, le risorse finanziarie di Patrimonio del Estado vanno considerate come risorse statali e perciò i conferimenti di capitale a favore di Hytasa costituiscono interventi pubblici.

L'erogazione di finanziamenti pubblici ad imprese sotto forma di conferimenti di capitale può comportare elementi di aiuto di Stato se tali fondi sono forniti in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Ciò avviene, tra l'altro, quando la situazione finanziaria dell'impresa, ed in particolare la struttura ed il volume dell'indebitamento, sono tali da far apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale - sotto forma di dividendi o plusvalenze - dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo, o quando l'impresa non sia in grado, già a causa dell'insufficienza del margine lordo di autofinanziamento, di ottenere sul mercato dei capitali i mezzi finanziari necessari per realizzare un programma d'investimenti. La Commissione ha reso nota questa posizione nella lettera agli Stati membri del 17 settembre 1984 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE nei casi di assunzione di partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese. A questo proposito va ricordato anche che recentemente, nella comunicazione del 24 luglio 1991 (2) che introduce un nuovo sistema di relazioni periodiche inteso ad individuare la presenza di aiuti nei flussi finanziari tra le autorità pubbliche e le imprese di proprietà pubblica, la Commissione ha richiamato agli Stati membri i criteri che essa intende applicare per stabilire se tali interventi statali contengano elementi di aiuto (vedi parte III della comunicazione).

Inoltre la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE alle imprese pubbliche [vedi sentenza del 14 novembre 1984 nella causa 323/82/Intermills (3) e sentenza del 10 luglio 1986 nelle cause 234/84/Meura (4) e 40/85/Boch (5)]. La Corte ha dichiarato che per accettare se la partecipazione al capitale di un'impresa costituisca aiuto di Stato è necessario stabilire se l'impresa in questione avrebbe potuto ottenere il finanziamento sul mercato privato dei capitali. Laddove è evidente che il beneficiario non avrebbe potuto sopravvivere senza le sovvenzioni pubbliche perché non sarebbe riuscito a reperire i capitali necessari sul mercato libero da un investitore privato, è giusto concludere che l'apporto costituisce aiuto di Stato.

Tenendo conto del fatto che nel 1986, all'epoca del primo conferimento di capitale da parte di Patrimonio del Estado, Hytasa era da lungo tempo in perdita e considerando che lo Stato era già stato costretto in passato a ricapitalizzare l'impresa in modo sostanziale in ripetute occasioni per mantenerla in attività, senza ottenere alcun rendimento da tali investimenti, è improbabile che un investitore privato basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta da qualsiasi considerazione sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato una serie di conferimenti di capitale in Hytasa per un totale di 7 100 milioni di PTA tra il 1986 e il 1988.

Per quanto concerne le condizioni di vendita di Hytasa la Commissione considera accertato che l'impresa è stata ceduta al miglior offerente. Tuttavia, questo dato non è sufficiente a garantire che la vendita dell'impresa non contenga elementi di aiuto di Stato. Per poter giungere a tale conclusione deve essere provato che la vendita è avvenuta nel quadro di una procedura aperta e senza condizioni, cioè mediante una gara nella quale ogni potenziale acquirente sia invitato a presentare un'offerta e lo Stato non imponga condizioni per la conclusione dell'operazione. Le informazioni fornite dal governo spagnolo indicano però che lo Stato ha imposto alcune condizioni agli acquirenti, ponendo temporanee restrizioni al trasferimento della partecipazione acquisita. Inoltre, poiché lo Stato ha fornito risorse finanziarie all'impresa immediatamente prima della sua privatizzazione, è necessario verificare la razionalità del comportamento dello Stato in quanto investitore privato nel conferire all'impresa un capitale di 4 300 milioni di PTA prima della conclusione del contratto di vendita e nell'accettare il prezzo di 100 milioni di PTA in cambio della totalità del capitale azionario detenuto da Patrimonio del Estado in Hytasa.

Riguardo al primo quesito, un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato, che persegua cioè l'obiettivo della massima redditività dei propri investimenti, avrebbe effettuato un tale conferimento di capitale solo se, tenendo conto della vendita nel suo complesso, avesse ricavato dall'operazione un miglioramento futuro della sua posizione economica. Il conferimento di capitale effettuato dallo Stato nel quadro del contratto di vendita di Hytasa poteva avere come unico rendimento finanziario possibile l'ammontare dell'offerta fatta dagli acquirenti potenziali per le azioni della società. Pertanto il conferimento di capitale da parte dello Stato e il prezzo che l'acquirente doveva pagare erano connessi, dal momento che, in base alle clausole del contratto di vendita, gli acquirenti non avrebbero pagato 100 milioni di PTA per il capitale di Hytasa se lo Stato non avesse prima fornito un apporto di capitale di 4 300 milioni di PTA.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dato che lo Stato ha recuperato 100 milioni di PTA, equivalenti al valore attuale pagato dagli acquirenti di Hytasa per il capitale della società, e considerando che in assenza del conferimento di capitale di 4 300 milioni di PTA lo Stato non avrebbe ottenuto alcun corrispettivo, poiché l'offerta degli acquirenti era subordinata a tale apporto di capitale da parte dello Stato, l'elemento di aiuto in esso contenuto ammonta a 4 200 milioni di PTA e cioè alla differenza tra 4 300 e 100 milioni di PTA.

Riguardo all'altro elemento di aiuto di Stato che potrebbe essere insito nell'accettazione da parte dello Stato del prezzo di 100 milioni di PTA per la partecipazione in Hytasa, la Commissione non può concludere che tale comportamento contenga un elemento supplementare di aiuto. Infatti la partecipazione azionaria in Hytasa non può essere considerata avente per lo Stato un valore superiore al prezzo summenzionato, considerando che i risultati finanziari passati dell'impresa, nonché le previsioni di quelli futuri, indicavano che lo Stato non poteva aspettarsi alcun rendimento dalla sua partecipazione in Hytasa senza un cambiamento radicale della struttura di commercializzazione e di produzione dell'impresa, che lo Stato non ha cercato di intraprendere.

Va rilevato inoltre che, in base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non ritiene che il comportamento del governo spagnolo nel vendere Hytasa alle condizioni suindicate riveli elementi di aiuto di Stato supplementari rispetto ai 4 200 milioni di PTA già accertati, se si raffronta l'opzione prescelta di vendere Hytasa in quanto impresa in attività con la soluzione alternativa di liquidare la società. Infatti, in base alle informazioni trasmesse dal governo spagnolo, i costi di riduzione della manodopera a carico di Hytasa sarebbero ammontati in media a 6 milioni di PTA per dipendente, cosicché i costi totali di un'eventuale liquidazione dell'impresa avrebbero presumibilmente superato 6 000 milioni di PTA. Poiché però il valore netto dell'impresa prima dell'ultimo conferimento di capitale di 4 300 milioni di PTA era di circa 6 000 milioni di PTA, Patrimonio del Estado non avrebbe tratto alcun ricavo netto positivo dalla liquidazione di Hytasa. Di conseguenza l'elemento di aiuto di Stato accertato nelle condizioni di vendita continua ad essere l'esborso netto da parte dello Stato di 4 200 milioni di PTA per l'apporto di capitale preliminare alla vendita dell'impresa.

Nel porre a confronto il comportamento dello Stato con quello di un investitore privato in economia di mercato la Commissione, secondo i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa 234/84 (Meura), « deve in particolare valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibile, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere » (punto 14 della motivazione). Se la Commissione tenesse conto di tali considerazioni riconoscerebbe agli Stati membri la facoltà di salvare imprese in difficoltà sulla base di motivi d'interesse puramente nazionale. Tale situazione, che potrebbe creare gravi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, sarebbe in contraddizione con i principi del trattato CEE che conferiscono alla Commissione il compito di valutare la compatibilità degli aiuti statali nel contesto dell'intera Comunità e non in quello di un singolo Stato membro. Prendere in considerazione i costi suddetti insieme con quelli derivanti dal comportamento dello Stato in quanto proprietario/azionista di un'impresa equivarrebbe a svuotare di significato il principio dell'investitore privato in economia di mercato.

Pertanto, dopo accurato esame la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto di Stato concesso a Hytasa si compone delle somme di 7 100 milioni di PTA, sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da Patrimonio del Estado nel periodo 1986-1988, e di 4 200 milioni di PTA quale ultimo conferimento di capitale prima della privatizzazione dell'impresa, dal momento che entrambi gli interventi hanno rafforzato artificiosamente la situazione finanziaria di Hytasa.

Tali aiuti erogati ad Hytasa incidono sugli scambi tra gli Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Infatti, laddove il sostegno finanziario di Stato rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre ad esse concorrenti nella Comunità, è inevitabile che ciò vada a detrimento di queste ultime [sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79 (Philip Morris) (6)].

A questo proposito va sottolineato che le merci prodotte e commercializzate da Hytasa (ora denominata Mediterráneo Técnica Textil SA) sono oggetto di scambi tra gli Stati membri e partecipano alla concorrenza tra produttori. Nel 1988 la produzione globale di tessili nella Comunità ha registrato un valore pari a 86 691 milioni di ecu di cui più del 20 % nel settore del cotone e più del 15 % nel settore della lana.

Più in particolare la produzione comunitaria di filati e tessuti di cotone, classificati nelle categorie 1, 2 e 2a dell'accordo multifibre (AMF), sta registrando una leggera tendenza al ribasso con valori che si aggirano rispettivamente intorno a 1 milione di t e 700 000 t. La produzione spagnola rappresenta l'11 % circa della produzione comunitaria di filati (categoria 1) e il 13 % della produzione di tessuti (categoria 2); per i tessuti finiti non sono disponibili statistiche. Hytasa fornisce il 3 % circa della produzione spagnola di filati; non sono disponibili dati comparativi per tessuti, tessuti finiti e confezioni.

Gli scambi intracomunitari sono molto intensi, sia per quanto riguarda i filati di cotone che i tessuti e i tessuti finiti, e rappresentano rispettivamente il 22 %, il 34 % e il 63 % della produzione comunitaria.

Nel settore laniero, la produzione comunitaria di filati di lana cardata e pettinata e di tessuti, raggruppati nell'ambito delle categorie AMF 47, 48 e 50, ha registrato tendenze diverse a seconda del prodotto.

In particolare il settore dei filati di lana cardata è in fase recessiva e la produzione annuale del 1989 è stata valutata a circa 230 000 t. Per i filati di lana pettinata si registra una tendenza stagnante con una produzione di 205 000 t.

Dopo un incremento negli anni 1984-1988, la produzione di tessuti di lana mostra da qualche anno una tendenza alla stagnazione aggirandosi intorno alle 200 000 t.

La Spagna assicura il 6 % della produzione comunitaria di filati e tessuti di lana cardata e pettinata. Hytasa rappresenta il 3 % circa della produzione spagnola di filati (cardati e pettinati). Non sono disponibili dati comparabili per i tessuti e i tessuti finiti.

Gli scambi intracomunitari di filati di pura lana ammontano al 7 % e al 5 % circa rispettivamente per i filati cardati e quelli pettinati; gi scambi riguardanti filati misti (lana e fibre sintetiche) sono superiori di quasi una volta e mezzo. Gli scambi intracomunitari rappresentano il 16 % della produzione per i tessuti di pura lana mentre ammontano a circa un terzo per i tessuti misti.

Hytasa partecipa al commercio comunitario sia direttamente, vendendo tessuti di lana all'estero, che indirettamente, giacché occupa un'ampia quota del mercato spagnolo per i prodotti di lana e di cotone.

I mercati comunitari dei prodotti fabbricati da Hytasa sono caratterizzati da una vivace concorrenza, che ha luogo più a livello dei prezzi che della qualità; vi è inoltre attualmente una stagnazione della domanda accompagnata da una crescente pressione sul versante delle importazioni da paesi terzi: di conseguenza i prezzi correnti sono ridotti e ampie capacità produttive restano inutilizzate.

Le difficoltà di mercato dei prodotti di cotone sono state riconosciute nell'ambito dell'accordo multifibre e le categorie dei filati e tessuti di cotone sono ai primi posti nella scala dei prodotti sensibili.

Anche il settore della lana può essere considerato particolarmente sensibile, soprattutto per quanto riguarda la produzione di filati, e le difficoltà sono aumentate negli ultimi tempi.

In queste circostanze qualsiasi aiuto concesso ad un determinato concorrente può produrre gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza.

V

Per quanto riguarda la valutazione, alla luce del diritto comunitario, dell'aiuto concesso a Hytasa, si deve concludere che l'aiuto stesso è illegale poiché il governo spagnolo non lo ha notificato in anticipo alla Commissione, come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

La situazione derivante da tale violazione del trattato è particolarmente grave giacché l'aiuto in questione è già stato erogato al beneficiario. A questo proposito va ricordato che il carattere imperativo delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3, rilevanti anche sotto il profilo dell'ordine pubblico e la cui efficacia diretta è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 19 giugno 1973 nella causa 77/72 (Capolongo) (7), dell'11 dicembre 1973 nella causa 120/73 (Lorenz) (8) e del 22 marzo 1977 nella causa 78/76 (Steinicke) (9), non consente di sanare l'illegalità dell'aiuto in questione.

Ciò nonostante va rilevato che la Commissione è tenuta a dare esecuzione alle procedure di cui all'articolo 93, paragrafo 2, come statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa 301/87 (Boussac Saint Frères) (10).

VI

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune gli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non sono applicabili nella fattispecie in considerazione della natura e degli obiettivi dell'aiuto in esame.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca i tipi di aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere accertata nel contesto dell'insieme della Comunità e non in quello di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto degli obiettivi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate in maniera restrittiva in sede di esame di qualsiasi regime di aiuto o misura individuale di aiuto. In particolare tali deroghe sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione constati che senza gli aiuti il libero gioco delle forze di mercato sarebbe insufficiente da solo ad indurre gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti.

La concessione di tali deroghe in casi che non contribuiscono alla realizzazione di un tale obiettivo o senza che l'aiuto sia necessario a tal fine equivarrebbe a conferire vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, la cui posizione finanziaria risulterebbe rafforzata artificiosamente, e ad incidere negativamente sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri nonché a falsare la concorrenza, senza che ciò sia giustificato dall'interesse comune di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

Gli aiuti concessi ad Hytasa sotto forma di apporti di capitale per 7 100 milioni di PTA nel periodo 1986-1988 hanno rappresentato un impegno di notevole portata per porre le basi di un'efficace ristrutturazione definitiva dell'impresa. Ciò è dimostrato dal fatto che in quel periodo gli aiuti sono stati utilizzati in pratica principalmente per finanziare investimenti di razionalizzazione per più di 5 000 milioni di PTA nonché licenziamenti per più di 700 milioni di PTA. Va notato che nonostante gli investimenti effettuati, nel periodo in questione Hytasa ha mantenuto la produzione effettiva molto al di sotto delle sue capacità massime. D'altro lato la Commissione può condividere anche il punto di vista del governo spagnolo, secondo cui gli apporti di capitale del 1986 e del 1987 erano dovuti a circostanze insorte precedentemente all'adesione della Spagna alla Comunità.

La Commissione ritiene che tale valutazione possa essere estesa anche all'apporto effettuato nel 1988. Prima dell'adesione la politica industriale spagnola nei confronti delle imprese pubbliche si basava in parte su principi radicalmente diversi da quelli che hanno ispirato la politica della concorrenza sancita nel trattato CEE. A quell'epoca talune imprese pubbliche in perdita, gestite in base a criteri opposti ai principi di sana gestione economica, erano mantenute artificialmente in attività grazie al sostegno finanziario dello Stato. Dopo l'adesione della Spagna alla Comunità tali imprese sono state costrette ad adeguarsi alle condizioni della libera concorrenza. Gli aiuti ad Hytasa di cui trattasi erano intesi principalmente ad agevolare tale adeguamento. È così confermato che l'aiuto non è stato utilizzato per rilanciare artificialmente le attività dell'impresa producendo una situazione negativa inaccettabile per il settore. Alla luce delle considerazioni suesposte la Commissione è giunta alla conclusione che i conferimenti di capitale per 7 100 milioni di PTA effettuati negli anni 1986-1988 possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), poiché sono stati utilizzati per attuare un'effettiva ristrutturazione delle attività dell'impresa senza produrre effetti inaccettabili contrari all'interesse comune.

Per quanto riguarda l'elemento di aiuto di Stato insito nel conferimento di capitale per 4 200 milioni di PTA ad Hytasa effettuato immediatamente prima della vendita dell'impresa, potrebbe essere presa in considerazione la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o esista una grave forma di sottoccupazione. Tuttavia, benché Hytasa sia insediata a Siviglia, cioè in una regione sovvenzionata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) avente i requisiti per usufruire dell'aiuto regionale, l'aiuto di cui trattasi non è stato concesso ad Hytasa nel quadro del corrispondente programma di aiuti regionali, bensì sulla base di decisioni specifiche del governo spagnolo sotto forma di apporti discrezionali di capitale.

Anche qualora l'aiuto in questione venisse considerato quale aiuto regionale, non potrebbe comunque beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), perché gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di tale articolo devono contribuire allo sviluppo a lungo termine della regione, il che significa nella fattispecie che l'aiuto dovrebbe perlomeno contribuire a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, obiettivo non raggiunto da Hytasa alla luce delle informazioni presentate finora alla Commissione (come si è visto nella precedente parte IV) - senza comportare effetti negativi inaccettabili sulle condizioni della concorrenza all'interno della Comunità.

D'altro lato, anche se i 4 200 milioni di PTA di aiuto sono stati erogati dallo Stato all'esplicita condizione che una parte di essi fosse utilizzata da Hytasa per investimenti - requisito essenziale per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni economiche, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 1979 sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale (11) - l'aiuto in questione non può essere considerato automaticamente compatibile con il mercato comune, poiché, essendo stato concesso al di fuori dei regimi di aiuti approvati dalla Commissione, quest'ultima deve accertarne la compatibilità sulla base dei suoi requisiti specifici, verificando tra l'altro se i progetti d'investimento sovvenzionati corrispondano agli interessi della Comunità nel settore interessato e contribuiscano ad una sana ristrutturazione dell'impresa (entrambi gli aspetti sono esaminati in appresso).

Ad ogni modo un aiuto pari a 4 200 milioni di PTA supera ampiamente il livello d'investimenti (2 500 milioni di PTA) previsto dall'impresa, configurando così una situazione in cui l'aiuto agli investimenti è comunque inaccettabile.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), l'aiuto in questione non era inteso né ha le caratteristiche che lo rendono idoneo a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o di un progetto atto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia spagnola. D'altronde il governo spagnolo non ha invocato tale deroga nelle osservazioni trasmesse alla Commissione.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, va notato innanzitutto che gli aiuti ad Hytasa rientrano nella categoria di aiuti alle imprese in difficoltà, dato che sia la situazione finanziaria che i risultati finanziari dell'impresa sono sempre stati precari. Gli aiuti ad imprese in difficoltà comportano il grave rischio di esportare la disoccupazione e i problemi industriali da uno Stato membro all'altro. Essi servono infatti a preservare lo status quo impedendo al libero gioco delle forze di mercato di produrre le sue normali conseguenze che comportano la scomparsa delle imprese non competitive nel processo di adeguamento alle mutate condizioni della concorrenza. Per questo motivo la Commissione si attiene ad una politica restrittiva nel valutare la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione d'imprese in difficoltà. In particolare la Commissione richiede che l'intervento pubblico sia strettamente subordinato all'attuazione di un valido programma di ristrutturazione o di riconversione in grado di ripristinare l'efficienza economica finanziaria a lungo termine dell'impresa beneficiaria e che l'aiuto abbia come contropartita un contributo da parte del beneficiario alla realizzazione degli obiettivi comunitari previsti nell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, contributo che vada oltre il normale funzionamento delle forze di mercato falsato dall'aiuto.

Per quanto riguarda gli aiuti nel settore tessile la Commissione ha elaborato, avvalendosi del contributo di esperti nazionali, una serie di criteri destinati ad orientare i governi degli Stati membri negli interventi che intendono operare in questo settore. Tali criteri sono stati raccolti nelle discipline comunitarie del 1971 e del 1977 sugli aiuti nel settore tessile e dell'abbigliamento, ancora in vigore. I principi fondamentali stabiliti in tali discipline sono che gli aiuti devono essere diretti a sostenere l'adeguamento dell'industria eliminando le capacità in eccesso, agevolando attività congiunte di R & S e promuovendo cambiamenti strutturali. Una ristrutturazione e un adeguamento autentici sono, nel quadro di tali discipline, il requisito preliminare per la concessione di qualsiasi finanziamento specifico a scopo d'investimento. In ogni caso gli aiuti non devono esser intesi a mantenere semplicemente in vita posizioni non concorrenziali.

Alla luce delle considerazioni suesposte, va notato che l'aiuto di Stato di 4 200 milioni di PTA concesso ad Hytasa produrrà i suoi effetti sulla concorrenza principalmente in futuro, contribuendo alla realizzazione di futuri investimenti da parte dell'impresa nel quadro del piano di ristrutturazione presentato dagli acquirenti. In queste circostanze la Commissione deve valutare accuratamente le caratteristiche del programma di ristrutturazione previsto. In proposito va rilevato che la Commissione si trova in una posizione che le permette non solo di prevedere e correggere i possibili effetti negativi che questo aiuto potrebbe avere sulla concorrenza, bensì anche di correggere gli effetti negativi che l'incremento delle capacità dovuto agli aiuti erogati tra il 1986 e il 1988 potrebbe avere in futuro se Hytasa rilanciasse artificialmente le sue attività.

Dopo un accurato esame del primo programma di ristrutturazione di Hytasa e della sua seconda versione la Commissione ha rilevato che pur essendo previste alcune riduzioni della produzione e della vendita di prodotti intermedi, queste sono largamente compensate dall'incremento della produzione e della vendita di prodotti finiti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione di Hytasa non fornisca una garanzia di riduzione delle attività dell'impresa tale da poter essere considerata una valida contropartita all'aiuto.

Inoltre, poiché il piano non contiene alcun programma di smantellamento degli impianti produttivi, niente impedirebbe ad Hytasa di riespandere rapidamente in futuro le proprie attività ricorrendo alle sue capacità inutilizzate ed avvalendosi così di condizioni più favorevoli degli altri concorrenti. A questo proposito va notato che in futuro il tasso di capacità inutilizzato di Hytasa nelle operazioni di filatura e tessitura, calcolato confrontando la capacità installata prima della privatizzazione con le produzioni previste, si aggirerà intorno al 50 %.

A completamento delle informazioni relative al piano di ristrutturazione di Hytasa, il 1o agosto 1991 le autorità spagnole hanno presentato una documentazione dettagliata sulle iniziative adottate dall'impresa per ridurre la manodopera. I licenziamenti già effettuati con un costo medio di 4,5 milioni di PTA pro capite riguadano 160 lavoratori perlopiù prossimi al pensionamento. Sono stati inoltre programmati un centinaio circa di licenziamenti supplementari, motivati in gran parte da inabilità al lavoro, mentre sono stati istituiti turni di sospensione temporanea del contratto di lavoro per una media di 210 lavoratori e una durata di quattro mesi e mezzo.

Le suddette riduzioni per un totale di circa 260 unità non sembrano sufficienti a raggiungere l'obiettivo del piano di ristrutturazione di una manodopera stabile di 720 unità entro il 1992. Al contrario, il ricorso ad interruzioni temporanee del contratto di lavoro - possibilità che era peraltro esclusa in linea di principio da una clausola del contratto di vendita - consente all'impresa di mantenere una propria riserva di capacità produttiva per eventuali opportunità di espansione delle vendite e della quota di mercato.

Una tale politica del personale toglie credibilità all'ipotesi che il piano di ristrutturazione di Hytasa possa costituire una contropartita agli aiuti ricevuti dall'impresa.

Poiché il governo spagnolo non ha presentato a tutt'oggi un nuovo piano, la Commissione è costretta a concludere che l'aiuto di Stato pari a 4 200 milioni di PTA insito nel conferimento di capitale effettuato a favore di Hytasa prima della vendita dell'impresa va considerato incompatibile con il mercato comune in quanto altera le condizioni degli scambi all'interno della Comunità in misura contraria al comune interesse e non contribuisce ad un'effettiva ristrutturazione dell'impresa che ne garantisca pienamente l'efficienza economico-finanziaria.

VII

Nel caso di aiuti incompatibili con il mercato comune la Commissione, avvalendosi della facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 relativa alla causa 70/72 (Kohlegesetz) (12) delle regioni minerarie della Germania e confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/87 (Deufil) (13), può ingiungere agli Stati membri di esigere dai beneficiari la restituzione degli aiuti erogati illegalmente.

Di conseguenza, Hytasa, denominata attualmente Mediterráneo Técnica Textil SA, deve rimborsare i 4 200 milioni di PTA ricevuti illegalmente.

Il rimborso deve essere effettuato conformemente alle norme procedurali e sostanziali della legislazione spagnola, in particolare alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, che decorrono dalla data dell'erogazione dell'aiuto illegale. La misura si impone per ripristinare la situazione precedente eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria abbia indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali [vedi sentenza del 21 marzo 1990 nella causa 142/87 (Tubemeuse) (14)]. La Commissione rammenta che le norme procedurali e sostanziali del diritto interno « devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario ». [vedi sentenza 2 febbraio 1989 nella causa 94/87 Commissione/Germania (15), punto 12 della motivazione].

Il contratto di vendita di Hytasa prevede che qualsiasi importante evento finanziario derivante da atti precedenti la vendita dell'impresa sia a carico del venditore. Tale clausola consentirebbe allo Stato di dispensare l'acquirente da qualsiasi restituzione degli aiuti imposta dalla Commissione a seguito di una sua dichiarazione di incompatibilità di parte o di tutti gli aiuti con il mercato comune. Ciò annullerebbe chiaramente la sostanza della decisione della Commissione e in particolare perpetuerebbe la distorsione della concorrenza prodotta dagli aiuti. Tale clausola, così come ogni altra disposizione interna diretta nello stesso senso, costituisce una forma di elusione delle norme del trattato relative agli aiuti, e pertanto non può essere apposta al divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e deve restare inapplicata in forza della preminenza del diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto erogato dal governo spagnolo ad Hilaturas y Tejidos Andaluces SA sotto forma di conferimenti di capitale per 7 100 milioni di PTA nel periodo 1986-1988 è illegale, essendo stato concesso in violazione delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Tale aiuto soddisfa tuttavia le condizioni richieste per poter usufruire della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), ed è pertanto compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

L'elemento di aiuti di Stato pari a 4 200 milioni di PTA insito nel conferimento di capitale effettuato da Patrimonio del Estado a favore di Hilaturas y Tejidos Andaluces SA prima della privatizzazione dell'impresa nel luglio 1990 è illegale in base al diritto comunitario, essendo stato concesso dal governo spagnolo in violazione delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Tale aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune in quanto non soddisfa le condizioni per la concessione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Articolo 3

Il governo spagnolo è tenuto a sopprimere l'aiuto di cui all'articolo 2 e ad esigerne il rimborso da Mediterráneo Técnica Textil SA (già Hytasa SA).

Il rimborso sarà effettuato conformemente alle norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale, in particolare alle norme in materia d'interessi di mora sui crediti dello Stato, che decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto illegale in causa.

Articolo 4

Qualsiasi clausola che faccia carico allo Stato spagnolo o al Patrimonio del Estado di risarcire gli acquirenti per l'obbligo di rimborsare gli aiuti ricevuti imposto con decisione della Commissione è inefficace.

Articolo 5

Il governo spagnolo informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 14. (2) GU n. C 273 del 18. 10. 1991, pag. 2. (3) Racc. 1984, pag. 3809. (4) Racc. 1986, pag. 2263. (5) Racc. 1986, pag. 2321. (6) Racc. 1980, pag. 2688. (7) Racc. 1973, pag. 611. (8) Racc. 1973, pag. 1471. (9) Racc. 1977, pag. 595. (10) Racc. 1990, pag. I-307. (11) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9. (12) Racc. 1973, pag. 813. (13) Racc. 1987, pag. 901. (14) Racc. 1990, pag. I-959. (15) Racc. 1989, pag. 175.

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