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Document 31992D0078

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, riguardante la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 31 del 7.2.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/78/oj

31992D0078

92/78/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, riguardante la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Länder) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 07/02/1992 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 riguardante la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Germania (esclusi i cinque nuovi Laender) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (92/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (3),

considerando che, anteriormente al 7 ottobre 1991, il governo tedesco ha presentato alla Commissione 21 piani settoriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

considerando che il Quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4);

considerando che tutte le misure previste dal Quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (5);

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo Quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6), la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal Quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Germania (esclusi i cinque nuovi Laender), concernente il periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del Quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il Quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori:

1. silvicoltura,

2. carni,

3. latte e prodotti lattiero-caseari,

4. cereali,

5. vino e bevande spiritose,

6. ortofrutticoli,

7. fiori e piante ornamentali,

8. sementi,

9. patate;

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 377 553 919 ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente riparitzione:

(in ecu)

1. silvicoltura 3 395 701 2. carni 6 547 548 3. latte e prodotti lattiero-caseari 7 045 539 4. cereali 2 907 160 5. vini e bevande spiritose 1 962 181 6. ortofrutticoli 14 577 083 7. fiori e piante ornamentali 7 205 852 8. sementi 341 824 9. patate 8 445 602 Totale 52 428 490

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari all'incirca a 51 821 181 ecu per il settore pubblico e a 273 304 248 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione di intenzione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7. (4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (5) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71. (6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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