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Document 31992D0030
92/30/EEC: Commission Decision of 12 December 1991 on the smallscale fisheries zonal plan (1991 to 1992) submitted by Greece in accordance with Regulation (EEC) No 4028/86 (Only the Greek text is authentic)
92/30/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1991, relativa al piano zonale per la piccola pesca (1991/1992) presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
92/30/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1991, relativa al piano zonale per la piccola pesca (1991/1992) presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
GU L 11 del 17.1.1992, p. 39–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
92/30/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1991, relativa al piano zonale per la piccola pesca (1991/1992) presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 17/01/1992 pag. 0039 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1991 relativa al piano zonale per la piccola pesca (1991/1992) presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (92/30/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo greco ha trasmesso alla Commissione un piano zonale per la piccola pesca, in appresso denominato « il piano »; che il medesimo governo ha successivamente fornito ulteriori informazioni in merito a detto piano; considerando che occorre valutare se il piano soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può quindi costituire il quadro per gli interventi finanziari comunitari e nazionali a favore del settore della piccola pesca; considerando che, avendo riguardo al rispetto di una riduzione della capacità globale di pesca, conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, occorre limitare il contributo comunitario al fermo definitivo dei pescherecci e all'ammodernamento delle flottiglie della piccola pesca, ciò al fine di sopperire ai bisogni del settore della piccola pesca così come sono descritti nel piano presentato alla Commissione, con una partecipazione comunitaria che copra una parte dei finanziamenti necessari; considerando che il comitato permanente per le strutture della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il piano zonale per la piccola pesca (1991/1992), trasmesso il 30 aprile 1991 dal governo greco e dallo stesso successivamente integrato, è approvato, entro i limiti e alle condizioni di cui alla presente decisione e fermo restando il loro rispetto. Articolo 2 A titolo indicativo, il contributo finanziario per il 1991, viene così ripartito: (in ecu) 1. Ammodernamento 472 500 2. Fermo definitivo 1 141 000 Articolo 3 Per la presentazione e l'esame delle domande di contributo comunitario relative alle azioni di ammodernamento e di arresto definitivo, rientranti nel piano di funzionamento indicativo di cui all'articolo 2, si applicano le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 894/87 (3) e (CEE) n. 1116/88 (4) della Commissione e della decisione 88/163/CEE della Commissione (5). Articolo 4 Le azioni di ammodernamento previste dal piano zonale non devono determinare un aumento della capacità di pesca della flotta (tsl e kW). Articolo 5 Entro e non oltre il 31 luglio 1993, il governo greco comunica alla Commissione le informazioni riguardanti - per ciascuna categoria di navi definita nel piano zonale - il numero, la stazza e la potenza delle navi entrate in servizio e ritirate nel corso del periodo coperto da detto piano. Articolo 6 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 112 del 30. 4. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 52.