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Document 31992D0005

    92/5/CEE: Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1991, che approva il piano di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Repubblica federale di Germania e che fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 4 del 9.1.1992, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/5/oj

    31992D0005

    92/5/CEE: Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1991, che approva il piano di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Repubblica federale di Germania e che fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/1992 pag. 0013 - 0013


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1991 che approva il piano di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Repubblica federale di Germania e che fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (92/5/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata dalla decisione 91/133/CEE (2), in particolare l'articolo 24,

    considerando che, con lettera dell'11 ottobre 1990, 15 marzo 1991 e 23 settembre 1991, la Germania ha presentato un piano biennale per l'eradicazione della leucosi enzootica bovina;

    considerando che tale piano è stato esaminato e giudicato conforme a tutte le condizioni stabilite dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3);

    considerando che è previsto un contributo finanziario della Comunità, qualora vengano soddisfatte le condizioni citate, e che le autorità forniranno tutte le informazioni necessarie, conformemente all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE; che è opportuno fissare il livello della partecipazione finanziaria della Comunità al 50 % delle spese per esami e delle spese occasionate dal versamento di compensazioni ai proprietari per l'abbattimento dei bovini colpiti da leucosi enzootica bovina;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il piano di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Germania è approvato per un periodo di due anni.

    Articolo 2

    La Germania adotta entro il 1o ottobre 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative occorrenti per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    Il livello della partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50 % delle spese per esami e delle spese occasionate alla Germania dal versamento di compensazioni ai proprietari per l'abbattimento dei bovini colpiti dalla leucosi enzootica bovina.

    Articolo 4

    Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18. (3) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

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