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Document 31992D0004
92/4/EEC: Commission Decision of 22 November 1991 authorizing the United Kingdom to extend intra-Community surveillance in respect of bananas originating in certain third countries and put into free circulation in the other Member States (Only the English text is authentic)
92/4/CEE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
92/4/CEE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 4 del 9.1.1992, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992
92/4/CEE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/1992 pag. 0011 - 0012
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1991 che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (92/4/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE (1), in particolare gli articoli 1, 2 e 5, considerando che, con la decisione 80/776/CEE (2), modificata dalla decisione 80/920/CEE (3), la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC ex 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati ACP, e messe in libera pratica negli altri Stati membri; considerando che la sorveglianza sopraindicata è stata prorogata fino al 31 dicembre 1991 con la decisione 91/14/CEE della Commissione (4); che il governo del Regno Unito ha presentato una domanda per essere autorizzato a mantenere la sorveglianza fino al 31 dicembre 1992; considerando che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare la decisione 80/776/CEE persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che il Regno Unito deve applicare nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 5 allegato alla convenzione di Lomé; considerando che, in queste condizioni, è opportuno autorizzare il Regno Unito a prorogare la sorveglianza intracomunitaria sui prodotti in questione nei confronti dei paesi terzi elencati nell'allegato della presente decisione; che è opportuno limitare la validità di detta autorizzazione al 30 giugno 1992, senza pregiudizio di un riesame della situazione dopo tale data alla luce dell'evoluzione del mercato comunitario delle banane nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il periodo di validità della decisione 80/776/CEE, è prorogato, nei confronti delle importazioni di banane fresche originarie dei paesi terzi indicati nell'allegato, fino al 30 giugno 1992. Articolo 2 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26. (2) GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 15. (3) GU n. L 261 del 4. 10. 1980, pag. 19. (4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1991, pag. 27. ALLEGATO Paesi terzi d'origine di cui all'articolo 1 Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Stati Uniti d'America e Venezuela.