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Document 31992A0269

    92/269/Euratom: Parere della Commissione, del 30 aprile 1992, relativo all'impianto di rigenerazione del combustibile nucleare Thorp dello stabilimento di Sellafield (Regno Unito)

    GU L 138 del 21.5.1992, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1992/269/oj

    31992A0269

    92/269/Euratom: Parere della Commissione, del 30 aprile 1992, relativo all'impianto di rigenerazione del combustibile nucleare Thorp dello stabilimento di Sellafield (Regno Unito)

    Gazzetta ufficiale n. L 138 del 21/05/1992 pag. 0036 - 0037


    PARERE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1992 relativo all'impianto di rigenerazione del combustibile nucleare Thorp dello stabilimento di Sellafield (Regno Unito) (92/269/Euratom)

    I dati generali riguardanti il progetto di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dall'impianto di rigenerazione di combustibile nucleare Thorp, situato sul sito della BNFL - Sellafield sono stati forniti dal governo del Regno Unito alla Commissione, in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom, con lettera ricevuta il 7 ottobre 1991. In pratica, i dati generali su Thorp includono quelli relativi all'annesso impianto di incapsulamento dei rifiuti EP2 e quest'ultima installazione è stata inclusa nell'esame dei dati.

    In occasione della riunione del gruppo di esperti istituito ai sensi del trattato, svoltasi dal 3 al 5 febbraio 1992 in Cumbria, i rappresentanti del governo del Regno Unito hanno fornito ulteriori informazioni e dettagli complementari.

    Sulla base dei dati così ottenuti su Thorp (ripresi in appresso per includere EP2) e previa consultazione del gruppo di esperti, la cui relazione è allegata alla presente, la Commissione emette il seguente parere:

    1) La distanza da Thorp all'Irlanda, l'altro Stato membro più vicino, è di 180 km.

    2) L'esportazione di generi alimentari prodotti in loco, inclusi i prodotti della pesca, è di secondaria importanza.

    3) In condizioni normali di funzionamento, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi o liquidi previsti per Thorp comportano un'esposizione non significativa dal punto di vista sanitario per la popolazione di altri Stati membri, tenendo conto di tutte le vie di esposizione includenti, in particolare, il consumo di prodotti della pesca.

    Mentre le autorità del Regno Unito non sono a questo punto in grado di quantificare revisioni possibili per le autorizzazioni di scarico dell'impianto di Sellafield per tener conto sia degli effluenti previsti di Thorp e di altri effluenti radioattivi dal sito, qualsiasi revisione di questo tipo dovrebbe essere in grado di garantire che le esposizioni in altri Stati membri non siano assolutamente significative dal punto di vista sanitario. Si riconosce inoltre che le discariche nel Mare d'Irlanda non si limitano a quelle provenienti dal sito di Sellafield, ma anche tenendo conto di queste discariche addizionali la presente conclusione non verrebbe modificata.

    4) I rifiuti radioattivi solidi provenienti dagli impianti di Thorp verranno stoccati in loco in attesa di eliminazione presso impianti autorizzati.

    5) Nel caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi a seguito di eventuale incidente dell'entità considerata nei dati generali sottoposti dal governo del Regno Unito, le dosi suscettibili di raggiungere la popolazione di altri Stati membri non sarebbero significative dal punto di vista della salute.

    Per concludere, la Commissione ritiene che la realizzazione del progetto di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dagli impianti Thorp presso lo stabilimento di Sellafield non rischi di comportare, sia nel corso del normale funzionamento, sia nel caso di incidente dell'entità considerata dai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

    Si raccomanda tuttavia che gli accordi bilaterali esistenti tra le rispettive autorità competenti per la trasmissione delle informazioni in seguito a un incidente nucleare vengano convalidati con un accordo formale bilaterale tra il Regno Unito e il governo irlandese al più presto possibile. A questo fine, la Commissione attira l'attenzione sulla raccomandazione espressa nei pareri del 26 febbraio 1987 (1) e del 12 giugno 1987 (2) sui progetti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti rispettivamente dalle centrali nucleari Heysham 2 e Torness.

    Per la Commissione

    Carlo RIPA DI MEANA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 33. (2) GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 42.

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