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Document 31991R3918
Council Regulation (EEC) No 3918/91 of 19 December 1991 amending Regulation (EEC) No 2603/69 establishing commun rules for exports
Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alla esportazioni
Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alla esportazioni
GU L 372 del 31.12.1991, p. 31–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2009
Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alla esportazioni
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0031 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0036
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0036
REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a titolo dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono di derogare al divieto generale di qualsiasi restrizione quantitativa all'esportazione o misura di effetto equivalente, fatta eccezione per le misure previste da dette regolamentazioni, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2603/69 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 (2), le esportazioni della Comunità verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, fatta eccezione per quelle che sono applicate in conformità delle disposizioni di detto regolamento e che figurano nell'allegato del medesimo; considerando che, dopo l'adozione del precitato regolamento, gli Stati membri hanno abolito la maggior parte delle restrizioni da essi applicate alle esportazioni di determinati prodotti indicati nel suddetto allegato; considerando che occorre tener conto di questa evoluzione e aggiornare in tal senso il suddetto regolamento; considerando che il mantenimento, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative dopo il 31 dicembre 1992 sarebbe incompatibile con il mercato unico che comporta l'abolizione dei controlli delle merci alle frontiere intracomunitarie; considerando che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 5 dell'Atto unico, le politiche esterne della Comunità europea e le politiche concordate in sede di cooperazione politica europea devono essere coerenti; che quindi gli Stati membri possono essere autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1992 determinate restrizioni alle loro esportazioni, in particolare quelle adottate nell'ambito della cooperazione politica europea; considerando che sembra necessario consentire agli Stati membri che sono vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali, un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni comunitarie prese al medesimo scopo; che tale autorizzazione deve essere applicata, fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2603/69, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2603/69 è modificato nel modo seguente: 1) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 1. Fino al 31 dicembre 1992, il principio della libertà di esportazione di cui all'articolo 1 non è applicabile: - ai prodotti figuranti all`allegato I per gli Stati membri che sono in esso menzionati, - né alle esportazioni oggetto di restrizioni da parte degli Stati membri in seguito ad una decisione adottata nell'ambito della cooperazione politica europea. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II fino all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure idonee consecutive agli impegni internazionali assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla Commissione al Consiglio ed agli altri Stati membri.» 2) L'allegato è sostituito dagli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. (2) GU n. L 211 del 2. 7. 1982, pag. 1.