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Document 31991R3870
Commission Regulation (EEC) No 3870/91 of 16 December 1991 opening tariff quotas for the 1992 fishing year for fishery products coming from joint ventures set up between natural or legal persons from Spain and from other countries
REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all' apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi
REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all' apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi
GU L 363 del 31.12.1991, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all' apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi -
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1991 pag. 0026 - 0027
REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all'apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 168, considerando che l'articolo 168 dell'atto di adesione ha previsto un regime di graduale soppressione delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dalla Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi; considerando che, in corrispondenza di questa graduale soppressione, è opportuno disporre l'apertura annua di contingenti, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, nei limiti dei quantitativi globali fissati dall'atto di adesione; considerando che, nell'ambito di detti quantitativi globali, la ripartizione dei contingenti per codice della nomenclatura combinata si effettua, sul piano percentuale, secondo la ripartizione applicata nel 1983; considerando che occorre istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di contingenti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca. 2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato. Articolo 2 La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 che, se del caso, può essere oggetto di un frazionamento su una base semestrale, fra le imprese di cui all'allegato XII dell'atto di adesione, è effettuata dalle autorità spagnole competenti. Articolo 3 Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci Quantità autorizzate a dazio nullo 0303 78 10 0304 90 47 Naselli del genere Merluccius spp., congelati 3 274 0304 20 29 0304 20 31 0304 20 43 0304 20 53 0304 20 57 0304 20 83 ex 0304 20 97 Filetti congelati, altri 637 ex 0305 62 00 ex 0305 69 10 Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida, salati, non essiccati 289 ex 0303 42 ex 0303 43 ex 0303 49 Tonni albacora (Thunnus albacares), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e patudo (Parathunnus obesus), congelati 288 ex 0303 ex 0304 20 13 ex 0304 90 Salmoni (Oncorhynchus spp., Salmo salar, Hucho hucho) congelati, altri prodotti della pesca vari congelati compresi i fegati, le uova e lattimi 821 ex 0302 ex 0304 10 98 Altri pesci freschi 2 296 ex 0307 99 11 Illex spp. congelati 1 440 ex 0307 21 ex 0307 29 ex 0307 41 ex 0307 49 ex 0307 51 ex 0307 59 ex 0307 91 ex 0307 99 Alcuni molluschi, vivi, freschi, refrigerati o congelati 1 251 0306 11 00 0306 13 90 0306 14 30 0306 19 30 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), Astici granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus) e gamberetti diversi da quelli della famiglia Pandalidae e del genere Crangon, congelati 1 194 ex 0306 21 00 0306 22 10 ex 0306 24 30 ex 0306 29 30 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp, Jasus spp.), Astici (Homarus spp.) granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus), vivi e freschi 113 Totale 11 603