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Document 31991R3870

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all' apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi

    GU L 363 del 31.12.1991, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3870/oj

    31991R3870

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all' apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi -

    Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1991 pag. 0026 - 0027


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 relativo all'apertura, per la campagna 1992, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 168,

    considerando che l'articolo 168 dell'atto di adesione ha previsto un regime di graduale soppressione delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dalla Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi;

    considerando che, in corrispondenza di questa graduale soppressione, è opportuno disporre l'apertura annua di contingenti, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, nei limiti dei quantitativi globali fissati dall'atto di adesione;

    considerando che, nell'ambito di detti quantitativi globali, la ripartizione dei contingenti per codice della nomenclatura combinata si effettua, sul piano percentuale, secondo la ripartizione applicata nel 1983;

    considerando che occorre istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di contingenti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca.

    2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato.

    Articolo 2

    La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 che, se del caso, può essere oggetto di un frazionamento su una base semestrale, fra le imprese di cui all'allegato XII dell'atto di adesione, è effettuata dalle autorità spagnole competenti.

    Articolo 3

    Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    ALLEGATO

    Codice NC Designazione delle merci Quantità

    autorizzate

    a dazio nullo 0303 78 10

    0304 90 47 Naselli del genere Merluccius spp., congelati 3 274 0304 20 29

    0304 20 31

    0304 20 43

    0304 20 53

    0304 20 57

    0304 20 83

    ex 0304 20 97 Filetti congelati, altri 637 ex 0305 62 00

    ex 0305 69 10 Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida, salati, non essiccati 289 ex 0303 42

    ex 0303 43

    ex 0303 49 Tonni albacora (Thunnus albacares), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e patudo (Parathunnus obesus), congelati 288 ex 0303

    ex 0304 20 13

    ex 0304 90 Salmoni (Oncorhynchus spp., Salmo salar, Hucho hucho) congelati, altri prodotti della pesca vari congelati compresi i fegati, le uova e lattimi 821 ex 0302

    ex 0304 10 98 Altri pesci freschi 2 296 ex 0307 99 11 Illex spp. congelati 1 440 ex 0307 21

    ex 0307 29

    ex 0307 41

    ex 0307 49

    ex 0307 51

    ex 0307 59

    ex 0307 91

    ex 0307 99 Alcuni molluschi, vivi, freschi, refrigerati o congelati 1 251 0306 11 00

    0306 13 90

    0306 14 30

    0306 19 30 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), Astici granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus) e gamberetti diversi da quelli della famiglia Pandalidae e del genere Crangon, congelati 1 194 ex 0306 21 00

    0306 22 10

    ex 0306 24 30

    ex 0306 29 30 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp, Jasus spp.), Astici (Homarus spp.) granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus), vivi e freschi 113 Totale 11 603

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